CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 36900/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2019 del TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Potenza dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], imputati dei reati ex artt. 110, 582 e 612i, c.p., loro in rubrica ascritti, perché estinti per intervenuta remissione di querela. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Potenza, lamentando violazione di legge, posto che gli illeciti innanzi indicati esulano dal catalogo dei reati punibili a querela di parte, trattandosi di reati, che, come si evince dalla lettura del capo d'imputazione, sono stat ei contestati in fatto come aggravati dalla circostanza di essere stati commessi da più persone riunite, circostanza che rende entrambi i delitti perseguibili d'ufficio. 2.2. Con requisitoria scritta del 14.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, rilevata la fondatezza dei motivi di impugnazione e il compiuto decorso del termine di prescrizione, chiede che il ricorso venga accolto. Con conclusioni scritte del 21.5.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi gli imputati, chiede che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, premesso che nel capo d'imputazione nessun riferimento normativo è stato operato alle fattispecie aggravate dalla presenza di più persone riunite di cui agli artt. 612, co. 2, 339, co. 1, c.p. ovvero agli artt. 582, 585, co. 1, c.p., occorre verificare se la semplice descrizione dei fatti per cui si procede nei confronti degli imputati, in cui si sostanzia il capo d'imputazione, possa ritenersi sufficiente ad integrare la contestazione "in fatto" della menzionata circostanza aggravante. Ritifhe il Collegio che la risposta a tale quesito debba essere negativa. Affinché, infatti, una circostanza aggravante possa ritenersi contestata "in fatto" occorre che nel capo d'imputazione sia contenuta una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, attraverso riferimenti chiari e precisi agli elementi costituenti parte integrante della previsione circostanziale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 33523 del 20/06/2019, Rv. 276590, nonché Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 -; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13236 del 10/12/2019, Rv. 278948), che nel caso in esame sono rappresentati dalla commissione del fatto ad opera di più persone riunite, dunque dalla "riunione di più persone". Proprio in applicazione di tali principi la più recente giurisprudenza di legittimità si è attestata sul principio, secondo cui in tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto, sicché non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 612, comma secondo, c.p., qualora, nell'imputazione, non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (cfr. Cass., Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Rv. 279158; Cass., Sez. 5, n. 25222 del 14/07/2020, Rv. 279596). Ne consegue che mancando nella imputazione elevata a carico degli imputati, in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 612, c.p., ogni riferimento normativo alla menzionata circostanza aggravante, alla gravità della minaccia e alla riunione di più persone, la circostanza aggravante in questione non può ritenersi contestata in "fatto", per cui il ricorso del procuratore generale deve ritenersi inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del procur. generale. Così deciso in Roma il