CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20807/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legalerappresentante pro tempore;– intimata –AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, n. 2148/04/2021, depositata in data 16 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3044/2022Numero sezionale 4983/2026Numero di raccolta generale 20807/20261. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava alla società contribDautae pnubtbeli calazio ne 19/06/2026cartella di pagamento n. 03020120024080777 dell’importocomplessivo di Euro 24.484,54 per IRAP, interessi e sanzioni,emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n.600/1973.La società contribuente proponeva impugnazione innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Catanzaro chiedendo ilriconoscimento della causa di forza maggiore, stante lo stato didifficoltà economica finanziaria (dovuto al ritardo nei pagamentidegli enti pubblici creditori) che le aveva impedito il versamento diquanto dovuto, e, per l’effetto, l’annullamento della cartella inrelazione a sanzioni, interessi ed accessori.L’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituivanocontestando l’avverso ricorso. La CTP di Catanzaro, con sentenza n.1271/04/2016, rigettava il ricorso, ritenendo che non sussistessenella specie l’ipotesi di forza maggiore (nella sentenza della CTR ladetta decisione è indicata correttamente nell’intestazione, mentre,per un mero refuso, nello svolgimento del processo, viene indicatauna diversa sentenza emessa dalla CTP, del 13 maggio 2014, diaccoglimento del ricorso).2. Interposto gravame dalla società, la Commissione tributariaregionale della Calabria riformava la decisione di primo gradoritenendo non dovute le sanzioni e gli interessi, stante la mancanzadi colpa in capo alla contribuente, che si era trovata, ‘a causa dicontingenti difficoltà finanziarie e in particolare il mancato recuperodi crediti vantati verso Enti pubblici’, nella impossibilità incolpevoledi poter adempiere all’obbligo tributario.3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delleEntrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, notificato allasocietà a mezzo pec il 17.1.2022 presso il difensore domiciliatario disecondo grado. La società è rimasta intimata.È stata fissata l’adunanza camerale per il 17 giugno 2026.Numero registro generale 3044/2022Numero sezionale 4983/2026Numero di raccolta generale 20807/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 19/06/20261. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entratelamenta la «falsa applicazione dell’art. 6, co. 5 D. Lgs. 472/1997(art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.)». Osserva, in particolare, che ladecisione della CTR contrasterebbe con i principi espressi dallaSuprema Corte in materia; la situazione di crisi di liquidità per effettodel mancato pagamento dei crediti vantati verso enti pubblici, infatti,non integra una condizione riconducibile a quella contemplatadall’articolo 6, co. 5, cit., non costituendo una causa di forzamaggiore.1.1. Il motivo è fondato.1.2. È opportuno ripercorrere, sinteticamente, gli arresti diquesta Corte che hanno definito il concetto di forza maggiore.1.3. La giurisprudenza più recente (Cass. 16/06/2021, n.17027, Cass. 13/12/2021, n. 39548 e, da ultimo, Cass. 03/04/2024,n. 8844, e Cass. 25/07/2024, n. 20817) mutua la nozione di forzamaggiore rilevante da quella elaborata dalla giurisprudenzaunionale, che la definisce, nelle materie doganale e delle accise,avendo riguardo sia all’elemento oggettivo, dato dall’esistenza dicircostanze estranee all’operatore, anomale ed imprevedibili, sia aquello soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato dipremunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottandomisure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (Corte giust.,causa C-314/06, [OSCURATO:PERSONA] et RI-One (SPMR);causa C-533/10, CIVAD, punto 28; cause C-659/13 e C-34/14, C [OSCURATO:PERSONA] e Puma, punto 192; causa C-154/16, «LatvijasDzelzcefg» VAS, punto 61). E reputa che la situazione di illiquidità,anche se dovuta ad anormali ritardi nei pagamenti dei debitori, disolito pubbliche amministrazioni, non corrisponde alla nozioneunionale di forza maggiore.1.4. Si è, poi, affacciato un altro indirizzo (espresso da Cass.03/06/2021, n. 15415), che affronta, invece, la rilevanza della forzamaggiore nel quadro del diritto sanzionatorio ed applica in materiaNumero registro generale 3044/2022Numero sezionale 4983/2026Numero di raccolta generale 20807/2026tributaria il principio sancito in generale dall’art. 3 della legge n.Data pubblicazione 19/06/2026689/1981, in base al quale, ai fini dell’applicazione delle sanzioni,sono sufficienti la coscienza e la volontà della condotta, senza cheoccorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presumefino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dalcontribuente e va distinta dalla prova della buona fede, rilevante,come esimente, solo se l’agente sia incorso in un errore inevitabile,per ignoranza incolpevole dei presupposti dell’illecito e dunque nonsuperabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. D’altronde – si èsottolineato – la presunzione di colpa non si pone in contrasto congli artt. 6 CEDU e 27 Cost. anche nel caso in cui la sanzione abbianatura sostanzialmente penale in quanto afflittiva, a frontedell’onere, posto a carico dell’Amministrazione, di provare i fatticostitutivi della pretesa sanzionatoria e, quindi, la sussistenza dellacondotta illecita (Cass. 22/01/2018, n. 1529).1.5. Così inquadrata la rilevanza della questione, si faapplicazione del principio stabilito dalle sezioni unite penali di questaCorte (sent. n. 37424/2013), che hanno escluso il rilievo scriminantedi impreviste difficoltà economiche in sé considerate (v., anche inriferimento al reato previsto dall’art. 10bis del d.lgs. n. 74/2000,Cass. Pen. nn. 10120/2010, 3647/2017 e 58442/2018; richiamal’applicabilità della giurisprudenza penale in tema di forza maggioreanche Cass. 29/03/2018, n. 7850).1.6. Questo secondo approccio è maggiormente rispondenteall’autonomia del diritto sanzionatorio, pure rispetto al diritto cheregola il sottostante rapporto giuridico sostanziale. Anzitutto, ildiritto unionale dedica alle sanzioni attenzione ben diversa da quellache riserva ai tributi afferenti alle materie di competenza dell’Unione.La sanzione rileva per il suo scopo di indurre i soggetti passivi aregolarizzare il più rapidamente possibile i casi di pagamentoinsufficiente dell’imposta e, pertanto, di raggiungere l’obiettivo digarantirne l’esatta riscossione (Corte giust., causa C-935/19, GrupaWarzywna Sp. z o.o., punto 31); di modo che il diritto unionale haNumero registro generale 3044/2022Numero sezionale 4983/2026Numero di raccolta generale 20807/2026riguardo alla sanzione in relazione ai canoni di adeguatezza, ossiaData pubblicazione 19/06/2026d’idoneità a evitare che lo Stato membro di imposizione sia privatodella possibilità di controllare efficacemente le condizioni diapplicazione dell’imposta (Corte giust., grande sezione, causa C-482/18, Google, punto 48) e di proporzionalità, con riferimento alrischio di perdita di gettito (tra varie, Corte giust., causa C-712/17,Soc. EN.SA.).1.7. In materia tributaria, poi, il legislatore ha datosistemazione alla materia sanzionatoria con i decreti legislativi nn.471, 472 e 473 del 1997 (modificati ed integrati nel 2015 e nel2024), evidenziandone la natura punitiva (come sottolineato dall’art.133, lett. q) della legge delega n. 662/96; da ultimo, fa applicazionedei principi penalistici in tema di successione delle leggi nel tempo,Cass. n. 19738/2021). Ed il diritto punitivo mal tollera ipotesi diresponsabilità oggettiva, in base ai principi di matrice penalistica chelo presidiano: lo stabilisce chiaramente l’articolo 5 del d.lgs. n.472/1997, secondo cui «nelle violazioni punite con sanzioniamministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione,cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».1.8. È dunque all’accezione penalistica della forza maggioreche bisogna avere riguardo.Sicché, aderendo a quanto già statuito da questa Corte (daultimo, Cass. n. 20817/2024 cit.), alla fattispecie in esame deveapplicarsi il principio secondo cui in tema di sanzioni tributarie, postoche il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore vaintesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita adun avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggettosui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza evolontarietà della condotta; ne consegue che non risponde a talenozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave,inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, peraltroprevedibile (Cass. 06/04/2022, n. 11111).Numero registro generale 3044/2022Numero sezionale 4983/2026Numero di raccolta generale 20807/20262. Il primo motivo va, quindi, accolto, con assorbimento delData pubblicazione 19/06/2026secondo, con il quale l’Ufficio lamenta la nullità della sentenza permotivazione apparente; la sentenza impugnata va, per l’effetto,cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigettodell’originario ricorso della società contribuente. La società vacondannata, in applicazione del principio della soccombenza, alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nellamisura indicata in dispositivo, mentre vanno compensate quelle deigradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicendaprocessuale. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettal’originario ricorso proposto dalla contribuente.Condanna la società intimata al pagamento, in favore dell’Agenziadelle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito,compensando le spese dei gradi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]