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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 15590/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18169/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BARI n.75/03/2022 depositata il 17/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Visto il regolamento approvato con Deliberazione del C.C. di Massafra n. 103 del 27.07.2023 con il quale si evince che il comune di Massafra ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Dichiara estinto il processo.

Roma, il 19/05/2025 La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18169/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n.75/03/2022 depositata il 17/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione del C.C. di Massafra n. 103 del 27.07.2023 con il quale si evince che il comune di Massafra ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Dichiara estinto il processo. Roma, il 19/05/2025 La P
Decreto Cassazione n. 15590/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris