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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42498/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatorio è reiterativo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto, con logicità e completezza, alle ragioni che facevano ritenere la determinazione della pena base individuata in misura prossima al minimo edittale e l'aumento per la continuazione correttamente determinata in ragione della differente tipologia di stupefacente oggetto di vendita; osservato che le censure che tendono a confutare la responsabilità in ordine al capo B) ed in particolare mettono in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni dell'acquirente secondo cui aveva acquistato dall'inizio del mese quindici dosi di crack dal ricorrente, risultano egualmente riproduttive di identica censura a cui la Corte territoriale ha fornito ineccepibile risposta allorché ha messo in evidenza che le stesse erano state riscontrate proprio dall'attività che aveva portato alla sorpresa in flagranza nell'attività di cessione e detenzione finalizzata allo spaccio, oltre che negato l'esistenza di intenti calunniatori in capo all'acquirente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatorio è reiterativo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto, con logicità e completezza, alle ragioni che facevano ritenere la determinazione della pena base individuata in misura prossima al minimo edittale e l'aumento per la continuazione correttamente determinata in ragione della differente tipologia di stupefacente oggetto di vendita; osservato che le censure che tendono a confutare la responsabilità in ordine al capo B) ed in particolare mettono in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni dell'acquirente secondo cui aveva acquistato dall'inizio del mese quindici dosi di crack dal ricorrente, risultano egualmente riproduttive di identica censura a cui la Corte territoriale ha fornito ineccepibile risposta allorché ha messo in evidenza che le stesse erano state riscontrate proprio dall'attività che aveva portato alla sorpresa in flagranza nell'attività di cessione e detenzione finalizzata allo spaccio, oltre che negato l'esistenza di intenti calunniatori in capo all'acquirente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 42498/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris