CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 37198/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che hp chiesto l'inammissibilità .1* e P.?0,1 11.9 • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, formulata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 cod. proc. pen., disposto ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. nella forma per equivalente, su un immobile e su un'autovettura formalmente intestati alla moglie dell'indagato, in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 291 quater commi 1, 2, 3 e 4, d.p.r. 43/1973 (ora art.86, legge n.141 del 2024 associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati). 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di norme processuali. Evidenzia di essere, nella qualità di indagato, legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone una misura cautelare reale e di avere un interesse concreto ed attuale ad impugnare in quanto i beni oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, effettuata nella forma per equivalente su un terreno e un 'automobile formalmente intestati alla moglie, erano nella effettiva disponibilità dell'indagato, convivente con la formale intestataria, trattandosi di confisca di beni di cui l'indagato ha la titolarità o disponibilità "anche per interposta persona" a norma del comma 2 dell'art. 240 bis cod. pen. Pertanto, così come l'indagato al quale è contestato un trasferimento fraudolento di beni o un' intestazione fittizia di beni è legittimato a contestare la sussistenza del fumus commissi delicti, avendo un interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni sequestrati in caso di disconoscimento del quadro indiziario, altrettanto nel caso in . disamina, l'indagato è legittimato ed ha interesse a ricorrere avverso la misura cautelare, contestandone sia il fumus che il periculum in mora. Evidenzia che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe un riflesso immediato nel procedimento penale, un disconoscimento del quadro indiziario e la liceità degli acquisti. Evidenzia altresì che sono stati confiscati beni il cui valore è sproporzionato al reddito dell'intero nucleo familiare e pertanto di essere legittimato ad impugnare avendo l'onere di giustificare la liceità della provenienza dei beni e l'inesistenza della sproporzione fra reddito dichiarato e valore economico dei beni sequestrati e di avere interesse a dimostrare la mancanza di sproporzione tra il reddito dell'intero nucleo familiare e il potere di spesa rispetto ai beni oggetto di apprensione. A dimostrazione di ciò, sia nel provvedimento di sequestro che negli atti della Guardia di Finanza, vengono considerati proprio i suoi personali redditi, oltre che alcuni titoli risarcitori derivanti da sinistro stradale, e tutti i beni appartenenti al nucleo familiare. In particolare, il terreno è stato acquistato in epoca antecedente ai fatti contestati e l'acquisto dell'autovettura è avvenuto con finanziamento a rate ed è stato sostenuto con i redditi leciti da lavoro del nucleo familiare. In ogni caso, trattandosi di beni intestati alla moglie convivente, questi risultavano nella disponibilità in concreto dell'interessato.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui l'indagato è legittimato alla richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale, correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Nulla quaestio in ordine alla legittimazione del ricorrente, in quanto indagato, ad impugnare il provvedimento di imposizione della cautela reale. La legittimazione al riesame reale trova infatti fondamento nella lettura sistematica delle disposizioni sulle impugnazioni cautelari reali di cui agli artt. 322 e 322 bis cod. proc. pen. e di quelle generali sull'interesse all'impugnazione di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005). Orbene, l'art. 325 cod. proc. pen. attribuisce all'imputato e al suo difensore la facoltà di proporre ricorso per cassazione. A norma dell'art. 61 cod. proc. pen. poi, si estendono all'indagato tutti i diritti e le garanzie che la legge attribuisce all'imputato. Tuttavia, alla legittimazione deve affiancarsi l'ulteriore e distinto requisito dell'interesse ad impugnare. Come è noto, infatti, mentre la legittimazione è l'attribuzione ad un soggetto da parte della norma processuale di una determinata facoltà, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ulteriore requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. Esso sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Sez. U, 13/12/1995,Tinipani, Rv. 203093). L'interesse in disamina deve essere concreto e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere fino al momento della decisione perché questa possa avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione 'giuridica devoluta al giudice dell'impugnazione (Sez. U, n.10372 del 27/09/1995, Serafino; Sez. U, n.20 del 20/10/1996,Vitale). Orbene, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, come nel caso in cui egli abbia comunque titolo alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545, la quale ha altresì specificato, in motivazione, che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore). E, al riguardò, Sezioni Unite 25/09/2025, Calvarese, chiamatt.a stabilire se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene, ha condivisibilmente stabilito che la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Il fulcro della questione da affrontarsi in questa sede si impernia dunque sulla ravvisabilità o meno dell'interesse ad impugnare in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in disamina, trattasi di un sequestro funzionale alla confisca allargata, nella forma per equivalente, ex art. 240 bis ultimo comma cod. pen. Al riguardo, occorre osservare come uno dei presupposti della confisca allargata sia costituito dalla disponibilità di un bene da parte del soggetto attinto dalla misura ablatoria anche per interposta persona fisica o giuridica. Ne deriva che la formale titolarità del bene in capo ad un terzo non elide la riferibilità del bene stesso al destinatario della ablazione reale che ne abbia l'effettiva disponibilità, e per l'effetto, l'interesse di quest'ultimo ad impugnare il provvedimento di cautela reale, preordinatamente al recupero della predetta disponibilità. D'altronde, ove si negasse l'interesse ad impugnare del destinatario della misura reale, si verrebbe ad escludere uno dei presupposti essenziali della cautela reale, e cioè, per l'appunto, l'attribuibilità del bene al destinatario del provvedimento ablatorio, il quale, nell'ottica delineata dall'art. 240 bis cod. pen., è l'effettivo dominus del bene, mentre il terzo intestatario è null'altro che un prestanome. Ne consegue che, essendo l'indagato l'effettivo dominus dei bene, non può essergli negato l'interesse a proporre i mezzi di impugnaziòne funzionali al rientro in possesso. Ne deriva che, erroneamente, il giudice a quo ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] non risulta vantare un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, sostenendo che unico soggetto al quale tale interesse possa essere riconosciuto sia la coniuge [OSCURATO:PERSONA], intestataria dei beni. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nell'ottica del provvedimento di cautela, è null'altro che un soggetto fittiziamente interposto, essendo in realtà i beni nella disponibilità del marito [OSCURATO:PERSONA], al quale pertanto non può essere negato l'interesse ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo. 2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 324 comma 5, cod. proc. pen. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pale