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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 18686/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 599-bis del codice di rito, stabilite a pena di nullità ex art 178 c.p.p. lett b) e c) e art 180 c.p.p..

All'udienza davanti alla Corte d'appello la difesa depositava istanza di concordato sottoscritta da entrambe le parti, che, interpellate, confermavano anche verbalmente la richiesta.

La Corte si ritirava in camera di consiglio e al rientro dava direttamente lettura del dispositivo, confermando la decisione del primo giudice, e implicitamente non accogliendo il concordato proposto, senza dare la possibilità alle parti di rassegnare e illustrare oralmente le rispettive conclusioni, e ciò nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale.

Indi si insta per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è fondato in ragione del principio più volte affermato da questa Corte in forza del quale deve ritenersi che in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1-bis cod. proc. pen., atteso che in tal modo risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, Rv. 277546 — 01); discussione orale che nel caso di specie, in virtù dell'opzione consentita dalla disciplina emergenziale da Covid-19, era stata espressamente richiesta.

4. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.

Così deciso il 17/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 599-bis del codice di rito, stabilite a pena di nullità ex art 178 c.p.p. lett b) e c) e art 180 c.p.p.. All'udienza davanti alla Corte d'appello la difesa depositava istanza di concordato sottoscritta da entrambe le parti, che, interpellate, confermavano anche verbalmente la richiesta. La Corte si ritirava in camera di consiglio e al rientro dava direttamente lettura del dispositivo, confermando la decisione del primo giudice, e implicitamente non accogliendo il concordato proposto, senza dare la possibilità alle parti di rassegnare e illustrare oralmente le rispettive conclusioni, e ciò nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale. Indi si insta per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è fondato in ragione del principio più volte affermato da questa Corte in forza del quale deve ritenersi che in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1-bis cod. proc. pen., atteso che in tal modo risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, Rv. 277546 — 01); discussione orale che nel caso di specie, in virtù dell'opzione consentita dalla disciplina emergenziale da Covid-19, era stata espressamente richiesta. 4. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Così deciso il 17/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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