CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7053-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2505/19/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 07053 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio – Sez. Latina che ha confermato la pronuncia della CTP di Latina ove non erano accolte le ragioni della contribuente in tema di reddito da partecipazione in s.a.s.di cui non era socia al momento dell’accertamento per l’anno di imposta 2004. Più in particolare, i giudici di merito ritenevano la contribuente nelle condizioni di potersi difendere in ragione dell’accesso alla documentazione societaria e per la diligenza connessa all’affectio societatis. La sentenza qui in scrutinio giunge all’esito di giudizio rescissorio a seguito di cassazione con rinvio ex ord. Cass. V n. 24539/2017, ove la CTR ritiene inammissibili perché proposti per la prima volta in tale sede alcuni vizi di motivazione dell’atto impositivo. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. , per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., nella sostanza affermando che le censuresulla motivazione dell’atto impositivo fossero state già proposte in primo grado ed illustrate in secondo, non toccate per questo profilo dal giudizio rescindente e, pertanto, dovevano essere oggetto di pronuncia nel rescissorio. Il motivo assolve l’onere dalla completezza ed esaustività (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; 28 giugno 2017, n. 16147, infine cfr. Cass. V, n. 8425/2020), evidenziando negli atti dei gradi di merito dove il motivo di ricorso era stato effettivamente proposto fin dal principio, non potendo qualificarsi nuovo, (contabilizzazione o meno dei costi sostenuti nella determinazione della ripresa a tassazione; verifica spese sostenute dal socio nell’interesse della società sugli acconti da questa ricevuti). Ric. 2021 n. 07053 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 3 - Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio – Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente