CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03051/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6687/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente principale e controricorrente all’in cid entale – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente e ricorrente in via incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA, GIA’ [OSCURATO:PERSONA] (EUROPE) LIMITED, in persona del legale [OSCURATO:PERSONA]’ CIVILE –[OSCURATO:PERSONA] - NOZIONE r.g. n. 6687/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, VIA Timavo n. 12, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente al ricorso principale e all’incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA –intimata – Avverso la sentenza n. 776/2020della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 11 agosto2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio in Genova, via Roma n. 5(in appresso, per brevità: il [OSCURATO:PERSONA]), domandò giudizialmente la condanna del Comune di Genova (in appresso, per brevità: il Comune) al risarcimento dei danni (anche a titolo di spese sostenute per opere provvisionali anticipate con animo di rivalsa) cagionati al fabbricato dal crollo di due cornicioni marcapiano ascritto allo stillicidio proveniente da un degradato e malcurato canale di gronda della copertura a volta della galleria Mazzini, di proprietà comunale. Nel costituirsi, il Comune chiamò in causa, con finalità di manleva, le due compagnie assicuratrici per la responsabilità civile con cui aveva nel corso del tempo stipulato contratti di garanzia, segnatamente la [OSCURATO:SOCIETA]. e la QBE Insurance (Europe) Limited. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Genova condannò il Comune a risarcire all’attore il danno, quantificato nella misura di euro 42.935 (oltre interessi) e respinse le domande di garanzia e manleva formulate nei confronti di ambedue i terzi chiamati. 2. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello principale del Comune (avente ad oggetto la responsabilità dell’ente e le domande r.g. n. 6687/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia) ed invece dichiarato non luogo a provvedere sull’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] (vertente sul quantum del ristoro), dacché proposto in via subordinata al principale. 3. Ricorre per Cassazione il Comune, affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], dispiegando altresì ricorso incidentale articolato in un motivo, cui a, sua volta, resiste il Comune. La QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l’Italia – già QBE Insurance (Europe) Limited – (in appresso, per brevità: QBE) resiste, con distinti controricorsi, ad ambedue le impugnazioni. Non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:SOCIETA] S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia. 4. Il Comune e laQBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l’Italia hanno depositato memorie illustrative. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge (artt. 1321, 1322, 1370, 1371, 1372, 1375, 1917, 2043 e 2051 cod. civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., critica la sentenza impugnata nella parte in cui escluso l’operatività, al momento di verificazione del sinistro, della garanzia prestata dalla QBE, rigettando la domanda di manleva del Comune. Muovendo dalle condizioni generali e particolari della polizza (con copertura di danni arrecati a terzi in relazione alla qualità di proprietà e/o custodia di fabbricati), il ricorrente imputa al giudice territoriale di aver confuso l’evento corrispondente al rischio assicurato (ovvero il crollo del marcapiano del fabbricato condominiale) con la causa dell’evento stesso (ovvero lo stillicidio dal canale di gronda della r.g. n. 6687/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] galleria comunale), erroneamente ancorando l’operatività della polizza all’epoca di insorgenza della causa dell’evento, non alla data di questo. 1.1. Il motivo è fondato. Al fine di disattendere l’appello interposto sul punto dal Comune, la gravata sentenza così motiva: «Ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi il rischio assicurato deve essere rappresentato da un evento futuro ed incerto. Quel che ha da essere futuro –rispetto alla stipula del contratto – non è il prod ursi del danno, ma l’avverarsi della causa di esso. Non è mai consentita - infatti –l’assicurazione di quel rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, a nulla rilevando che l’evento – e quindi il concreto pregiudizio patrimoniale –si sia verificato dopo la stipula del contratto»:sulla base di tale premessa, esclude l’operatività della garanzia prestata dalla QBE (assicurazione vigente al momento del crollo) per « l’impossibilità di determinare il momento preciso nel quale il difetto di manutenzione della gronda, lungamente protratto nel tempo, si sarebbe tramutato in una causa concreta». Il ragionamento ora illustrato è inficiato da un improprio edin iure errato affastellamento di concetti: esso, invero, può plausibilmente essere riferito all’assicurazione per danni a cose, non già a quella della responsabilità civile verso terzi, che è tipica assicurazione di patrimoni. 1.2. Nel contratto di assicurazione, con il lemma“rischio” si designa la possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, denominato “sinistro” e consistente in un pregiudizio al patrimonio o all’integrità fisica di una persona. L’evento dedotto ad oggetto del rischio deve presentare, sotto pena di invalidità del rapporto assicurativo, due caratteristiche e cioè deve essere: incerto, da intendersi come possibile, meramente potenziale, non già irrealizzabile; futuro, ovvero ancora non verificato almomento r.g. n. 6687/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della stipula del contratto, non potendo consistere in un accadimento storico-naturalistico già tradotto in concreta realtàa quell’epoca. Fermi questi due ontologici ed indefettibili connotati, è rimessa alla autonomia negoziale dei contraenti la selezione del rischio assicurato, attraverso la delimitazione dello stesso dal punto di vista causale (mediante la perimetrazione dei danni indennizzabili per tipologia o per derivazione degli stessi: ad esempio, i soli danni alla persona oppure i soli danni provocati da incendio) o dal punto di vista temporale o spaziale (limitando gli eventi fonte di indennizzo a quelli accaduti in un determinato periodo di tempo o in un ben individuato luogo). Diversa dall’evento oggetto di rischio è la causa dello stesso, ovvero la ragione che rappresenta la scaturigine del fatto dannoso , a quest’ultimo legata da un nesso eziologico di normale derivazione: la causa dell’evento può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica eventualità, alla conclusione del contratto o anche sopravvenire in corso di rapporto, senza che ciò infici la validità o l’efficacia dell’assicurazione, correlata – come detto – al tradursi in realtà della situazione di rischio: salvo il solo caso in cui l’avveramento del sinistro non rappresenti una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima della stipula del contratto. 1.3. Ciò posto, nella specie, la polizza assicurativa intercorsa tra il Comune e la QBE copriva - per dato pacifico acquisito in giudizio – i «danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione […] alla qualità di proprietario[…] o detentore a qualsiasi titolo » , ovvero comprendeva «la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o dalla custodia e/o uso e conduzione dei fabbricati». L’evento garantito era dunque la produzione di un pregiudizio a soggetti terzi causalmente derivante da beni immobili nella titolarità dominicale (o comunque nella disponibilità materiale) del Comune: alcuna pattuizione esonerativa (o limitativa) dell’assicurazione era r.g. n. 6687/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stata convenuta dalle parti con riferimento a natura, tipologia e momento di epifania della causa del rischio protetto. Ha pertanto errato il giudice territoriale nell’assegnare valenza dirimente, ai fini di statuire sull’operatività della polizza in parola, all’epoca di manifestazione della causa (lo stato di degrado e l’omessa manutenzione del canale di gronda della galleria di proprietà comunale) del fatto dannoso (il crollo dei cornicioni marcapiano dell’edificio condominiale), quest’ultimo pacificamente accaduto dopo la stipula (ed in corso di validità) del contratto di assicurazione tra Comune e QBE. L’argomentazione sviluppata dalla sentenza impugnata si pone infatti in palmare contrasto con i canoni di ermeneutica negoziale (qui, in primis, con l’univoco tenore testuale delle condizioni contrattuali) e concreta altresì inosservanza del disposto dell’art. 1917 cod. civ., il quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile, àncora il sorgere dell’obbligazione dell’assicurazione ad un fatto (id est, per quanto sopra chiarito, un evento oggetto del rischioe contrattualmente dedotto come tale) «accaduto durante il tempo dell’assicurazione». 2. Con il secondo motivo di ricorso principale, riferito a violazione di plurime norme di legge (artt. 1917, 1882, 2043, 1321, 1322, 1325, 1362, 1363, 1366 e 1370 cod. civ.) e ad omesso esame di circostanze documentali, si impugna la pronuncia gravata nella parte in cui ha negato l’invocabilità della polizza assicurativa stipulata con la QBE poiché il fatto non era accidentalein ragione della inerzia del Comune e della prevedibilità del danno. In tal guisa – sostiene il ricorrente – il giudice territoriale ha obliterato le previsioni della polizza, la quale limitava la garanzia ai «danni involontariamente cagionati a terzi», non invece al differente presupposto dell’accidentalità, legata a caso fortuito o forza maggiore. 2.1. La doglianza è fondata. r.g. n. 6687/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del danno, oggetto di espressa previsione pattizia, riconduce evidentemente nel perimetro del rischio protetto il fatto colposo, cioè ascrivibile a negligenza, imperizia o imprudenza dell’assicurato, espungendone unicamente i danni derivanti da fatti dolosi (indotti, cioè , da una deliberata determinazione di cagionare il sinistro): la clausola si atteggia così a mera riproduzione del dettato positivo dell’art. 1917, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Rispetto ad un evento di rischio così garantito chiara appare la disomogeneità del fatto accidentale ritenuto invece rilevante dalla Corte d’appello per escludere la effettività della garanzia, ma invece del tutto estraneo al contenuto del contratto di assicurazione, ancora una volta oggetto nella sentenza gravata di una lettura contraria ai canoni di euristica negoziale, come contestato dal ricorrente. Peraltro, l’argomentazione del giudice territoriale è altresì non conforme a dirittosotto diverso profilo. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la clausola con cui l’assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l’assicuratodi quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale » non può essere intesa nel senso di escludere dalla coperturaassicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell’art. 1895 cod. civ., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell’assicurato dal caso fortuito (da ultimo, anche per richiami ai precedenti, Cass. 29/07/2022, n. 23762). Ma il fatto accidentale va inteso nel senso di fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile: e, in quanto tale, è di certo integrato pure nella responsabilità da cose in custodia. Infatti, non è dubbio che il titolo di responsabilità ascritto al Comune, ovvero la responsabilità da cose in custodia exart. 2051 cod. civ., abbia natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso r.g. n. 6687/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] causale tra la rescustodita ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode (cfr. Cass. 28/11/2023, n. 33074; Cass. 27/04/2023, n. 11152; Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943; più risalenti, Cass.01/02/2018, n. 2479, 2480 e 2482). 3. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale assorbe il vaglio del terzo motivo, denunciante l’erronea identificazione nello stillicidio dell’evento dannoso fondante la domanda risarcitoria attorea ai fini della collocazione temporale dello stesso e della sussistenza della copertura assicurativa ad opera della QBE. 4. L’unico mezzodel ricorso incidentale rileva nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’appello incidentale spiegato dal [OSCURATO:PERSONA] teso ad ottenere una più elevata liquidazione del pregiudizio patito e il riconoscimento delle spese legali afferenti al procedimento di accertamento tecnico preventivo anteriore al giudizio ordinario: riproduce (pedissequamente) il tenore del motivo di appello incidentale onde sostenere il buon diritto dell’impugnante ad un maggior ristoro. 4.1. Il motivo è infondato. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la gravata sentenza non ha affatto omesso di statuiresull’appello incidentale: su questo ha infatti dichiarato il non luogo a provvedere, poiché «proposto soltanto in via subordinata» rispetto all’accoglimento dell’appello principale. Con siffatta formula, il giudice territoriale ha reso una pronuncia di assorbimento sull’impugnazione incidentale, cioè a dire ha reputato venuta meno la necessità della decisione per ragioni di ordine logico (sulla nozione di assorbimento, in vicende similari, Cass. 06/07/2023, n. 19161; Cass. 17/04/2020, n. 7905; Cass. 07/02/2020, n. 2977). Detta pronuncia, sorretta da sintetica ma adeguata motivazione (circa la quale, peraltro, il ricorrente non rivolge considerazioni critiche) esclude la configurabilità dell’error in procedendo lamentato. r.g. n. 6687/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -lo si osserva sol per completezza argomentativa – è altresì conforme a diritto. La proposizione dell’impugnazione incidentale dichiaratamente condizionata all’eventualità dell’accoglimento dell’appello ex adverso dispiegato in via principale scandisce infatti l’ordine di trattazione dei gravami e di disamina degli stessi ad opera del giudice investito della lite, vincolato - sotto pena di vizio di extrapetizione rilevante ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. - al nesso di subordinazione individuato dall’impugnante incidentale. Nel caso di specie, dunque, la domanda dell’appellante incidentale poteva essere vagliata soltanto qualora si fosse verificato l’evento processuale volontariamenteprospettato come condizionante, ovvero l’accoglimento (nella specie, mancato) dell’appello principale. La singolare tesi per la quale la formulazione di una subordinazione non ostasse alla disamina della domanda si infrange contro il tenore letterale univoco che, nella lingua italiana, possiede il lemma adoperato dalla parte che, deliberatamente e coscientemente impiegandolo, ha formulato la relativa impugnazione: che presuppone inevitabilmente, quale indefettibile presupposto per la sua disamina, il mancato accoglimento della richiesta formulata in via principale. 5. In definitiva, e per riepilogare: accolti i primi due motivi di ricorso principale ed assorbito il terzo, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame della sola domanda di garanzia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. 6. Per effetto del rigetto del ricorso incidentale diviene definitiva la decisione sulla domanda risarcitoria proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune, sicché occorre provvedere a regolare le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra dette parti, conformandole, non ravvisandosi ragioni per derogarvi, al principio di soccombenza; il r.g. n. 6687/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] carattere meramente eventuale dell’interesse della QBE a resistere alle doglianze del ricorrente incidentale rende conforme a giustizia la integrale compensazione delle spese del grado tra dette parti. Al giudice del rinvio è invecedemandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimitàtra le altre parti in lite. 7. Atteso l’esito del ricorso incidentale , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente incidentale - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Accoglie i primi due motivi del ricorsoprincipale, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame della controversia, nei limiti precisati in motivazione, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità relative alle parti della domanda di garanzia. Rigetta il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio in Genova, via Roma n. 5, al pagamento in favore del controricorrent e, Comune di Genova, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Dichiara interamente compensate le spese di legittimità tra il ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio in Genova, via Roma n. r.g. n. 6687/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5, e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]/NV Rappresentanza Generale per l’Italia. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricor