CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2024
Cassazione n. 02559/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; Lila a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per essere stato depositato fuori termine ex artt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto: - "il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio. (Sez. 1, Sentenza n. 31908 del 11/04/2023, Greco, Rv. 285016); - il termine decorre ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. "dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio"; - nel caso in esame, la notificazione al condannato del provvedimento impugnato è avvenuta il 7 giugno 2024; - il termine di 15 giorni scadeva, pertanto, il 22 giugno 2024, ed il ricorso è stato depositato via p.e.c. il 23 giugno 2024; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dic