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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08796/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso 16567-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] N. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso.; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t. ; - intimato- avverso il decreto n. cronol. 1392/2020 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudice delegato del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. accolse parzialmente la domanda d'insinuazione al passivo di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro 18.696,08 a titolo di retribuzione per rapporto lavorativo, fondata sulle buste-paga, rigettandola invece per la somma euro 4857,06, richiesta a titolo di accantonamenti come indicati nelle stesse buste-paga, non versati dal datore di lavoro al fondo di previdenza per insufficiente documentazione (richiamando il parere del curatore il quale aveva motivato la proposta di rigetto sul suddetto capo della domanda, per la mancata produzione degli estratti-contributivi).

Con decreto dell'11.3.20 il Tribunale di Tivoli ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. proposta da [OSCURATO:PERSONA], osservando che: il ricorrente non era legittimato, data la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti dovuti dal datore di lavoro al fondo integrativo, non vantando al riguardo una posizione creditoria diretta nei confronti dello stesso datore di lavoro, spettando esclusivamente all'ente di gestione del suddetto fondo il relativo diritto di credito; eventuali diverse alternative, come emerse dalla citata giurisprudenza di merito circa la legittimazione concorrente del lavoratore o di una legittimazione esclusiva di quest'ultimo in ragione della qualificazione come restitutorio del credito in questione nei confronti del datore di lavoro per le somme accantonate, avrebbero però richiesto l'esame del contratto di finanziamento con il quale il lavoratore aveva conferito le quote del tfr al fondo stesso- al fine di individuare la natura del conferimento-; tale interpretazione era stata, però, preclusa dalla mancata produzione di tale contratto, conseguendone anche Ric. 2020 n. 16567 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -2- l'assorbimento delle questioni inerenti al valore probatorio della documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria; non si è costituita la curatela fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale sollevato d'ufficio la questione della legittimazione attiva del Sanchioni a chiedere l'ammissione al passivo, escludendola per la mancata produzione del contratto di adesione al fondo, pur essendo la prova della delegazione di pagamento del lavoratore al datore di lavoro desumibile dai documenti prodotti (il parere del curatore sul rigetto della domanda in esame, per la mancata produzione dell'estratto- contributivo, che dimostrerebbe implicitamente l'insussistenza di altre motivazioni del rigetto; il contenuto della lettera racc. spedita dalla Fondapi all'opponente il quale l'ha poi prodotta in giudizio, che contiene l'invito a presentare la domanda d'insinuazione al passivo).

Il secondo motivo, in subordine, denunzia violazione degli artt. 113 e 116, c.p.c., anche in relazione all'art. 2729 c.c., riguardo ai principi in materia di onere probatorio e di valutazione delle prove, avendo il Tribunale errato nel ritenere che la legittimazione attiva del ricorrente non risultasse implicitamente dagli atti di causa, omettendo di valutare le presunzioni desumibili dagli atti di causa che avrebbero potuto indurre ad una diversa decisione sulla questione.

Il primo motivo è inammissibile.

Invero, il Tribunale ha legittimamente esaminato la questione della titolarità in capo al ricorrente del diritto fatto valere con la domanda d'ammissione al passivo, sulla base degli atti di causa; non sussiste pertanto alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale posto Ric. 2020 n. 16567 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -3- a fondamento della pronuncia i documenti prodotti, sulla base delle allegazioni delle parti, non conferendo rilievo probatorio ai documenti prodotti dal ricorrente.

Al riguardo, la doglianza è diretta anche a prospettare una diversa interpretazione del parere del curatore, recepito nel provvedimento del giudice delegato impugnato, atteso peraltro il potere discrezionale del giudice nel decidere l'opposizione allo stato passivo, anche attraverso una motivazione diversa da quella adottata dal giudice delegato.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti circa la prova del diritto fatto valere (il Tribunale ha evidenziato la mancata produzione del contratto di finanziamento) ed a contestare le valutazioni discrezionali effettuate dal Tribunale, peraltro attraverso la censura di violazione di legge.

Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass., n. 29730/2020; n. 3601/06; n. 20390/2017; 4626/19).

Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione della parte intimata.

Ric. 2020 n. 16567 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -4- P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2021.

Il esident DEPOSFA:M !'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 16567-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] N. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso.; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t. ; - intimato- avverso il decreto n. cronol. 1392/2020 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudice delegato del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. accolse parzialmente la domanda d'insinuazione al passivo di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro 18.696,08 a titolo di retribuzione per rapporto lavorativo, fondata sulle buste-paga, rigettandola invece per la somma euro 4857,06, richiesta a titolo di accantonamenti come indicati nelle stesse buste-paga, non versati dal datore di lavoro al fondo di previdenza per insufficiente documentazione (richiamando il parere del curatore il quale aveva motivato la proposta di rigetto sul suddetto capo della domanda, per la mancata produzione degli estratti-contributivi). Con decreto dell'11.3.20 il Tribunale di Tivoli ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. proposta da [OSCURATO:PERSONA], osservando che: il ricorrente non era legittimato, data la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti dovuti dal datore di lavoro al fondo integrativo, non vantando al riguardo una posizione creditoria diretta nei confronti dello stesso datore di lavoro, spettando esclusivamente all'ente di gestione del suddetto fondo il relativo diritto di credito; eventuali diverse alternative, come emerse dalla citata giurisprudenza di merito circa la legittimazione concorrente del lavoratore o di una legittimazione esclusiva di quest'ultimo in ragione della qualificazione come restitutorio del credito in questione nei confronti del datore di lavoro per le somme accantonate, avrebbero però richiesto l'esame del contratto di finanziamento con il quale il lavoratore aveva conferito le quote del tfr al fondo stesso- al fine di individuare la natura del conferimento-; tale interpretazione era stata, però, preclusa dalla mancata produzione di tale contratto, conseguendone anche Ric. 2020 n. 16567 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -2- l'assorbimento delle questioni inerenti al valore probatorio della documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria; non si è costituita la curatela fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale sollevato d'ufficio la questione della legittimazione attiva del Sanchioni a chiedere l'ammissione al passivo, escludendola per la mancata produzione del contratto di adesione al fondo, pur essendo la prova della delegazione di pagamento del lavoratore al datore di lavoro desumibile dai documenti prodotti (il parere del curatore sul rigetto della domanda in esame, per la mancata produzione dell'estratto- contributivo, che dimostrerebbe implicitamente l'insussistenza di altre motivazioni del rigetto; il contenuto della lettera racc. spedita dalla Fondapi all'opponente il quale l'ha poi prodotta in giudizio, che contiene l'invito a presentare la domanda d'insinuazione al passivo). Il secondo motivo, in subordine, denunzia violazione degli artt. 113 e 116, c.p.c., anche in relazione all'art. 2729 c.c., riguardo ai principi in materia di onere probatorio e di valutazione delle prove, avendo il Tribunale errato nel ritenere che la legittimazione attiva del ricorrente non risultasse implicitamente dagli atti di causa, omettendo di valutare le presunzioni desumibili dagli atti di causa che avrebbero potuto indurre ad una diversa decisione sulla questione. Il primo motivo è inammissibile. Invero, il Tribunale ha legittimamente esaminato la questione della titolarità in capo al ricorrente del diritto fatto valere con la domanda d'ammissione al passivo, sulla base degli atti di causa; non sussiste pertanto alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale posto Ric. 2020 n. 16567 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -3- a fondamento della pronuncia i documenti prodotti, sulla base delle allegazioni delle parti, non conferendo rilievo probatorio ai documenti prodotti dal ricorrente. Al riguardo, la doglianza è diretta anche a prospettare una diversa interpretazione del parere del curatore, recepito nel provvedimento del giudice delegato impugnato, atteso peraltro il potere discrezionale del giudice nel decidere l'opposizione allo stato passivo, anche attraverso una motivazione diversa da quella adottata dal giudice delegato. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti circa la prova del diritto fatto valere (il Tribunale ha evidenziato la mancata produzione del contratto di finanziamento) ed a contestare le valutazioni discrezionali effettuate dal Tribunale, peraltro attraverso la censura di violazione di legge. Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass., n. 29730/2020; n. 3601/06; n. 20390/2017; 4626/19). Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione della parte intimata. Ric. 2020 n. 16567 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -4- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2021. Il esident DEPOSFA:M !'
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