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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 1999

Cassazione n. 14156/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con assoluzione per quello previsto dall'art. 648 cod.pen..

L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto affetto da evidente aspecificità intrinseca, in relazione al disposto dell'art.581, comma 1, lett.d), cod. proc. pen..

Difatti, la doglianza contiene una generica contestazione in ordine alla mancata applicazione del disposto dell'art.129 cod.proc.pen., alla dosimetria della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna specificazione degli errori di fatto e di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con assoluzione per quello previsto dall'art. 648 cod.pen.. L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto affetto da evidente aspecificità intrinseca, in relazione al disposto dell'art.581, comma 1, lett.d), cod. proc. pen.. Difatti, la doglianza contiene una generica contestazione in ordine alla mancata applicazione del disposto dell'art.129 cod.proc.pen., alla dosimetria della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna specificazione degli errori di fatto e di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14156/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris