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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 22161/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 34903/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla rituale notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato, all'omesso rinvio del processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento dell'imputato, alla mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen; Ritenuti i motivi inammissibili, perché, quanto al primo, dagli atti emerge che il decreto era stato ritualmente notificato all'imputato a mani il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui l'imputato fu dichiarato ritualmente assente e il processo rinviato per consentire la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per il difensore, quanto al secondo, perché l'imputato aveva rinunciato a comparire proprio in ragione del suo stato fisico, e, quanto al terzo, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 34903/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla rituale notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato, all'omesso rinvio del processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento dell'imputato, alla mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen; Ritenuti i motivi inammissibili, perché, quanto al primo, dagli atti emerge che il decreto era stato ritualmente notificato all'imputato a mani il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui l'imputato fu dichiarato ritualmente assente e il processo rinviato per consentire la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per il difensore, quanto al secondo, perché l'imputato aveva rinunciato a comparire proprio in ragione del suo stato fisico, e, quanto al terzo, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 20
Decreto Cassazione n. 22161/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris