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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27320/2023

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21 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SPA; -intimata– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.890/2021pubblicata in data 4 febbraio 2021; [OSCURATO:PERSONA] letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dallacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n.40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SPA; -intimata– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.890/2021pubblicata in data 4 febbraio 2021; [OSCURATO:PERSONA] letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dallacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n.40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che
Decreto Cassazione n. 27320/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris