Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:413
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 5 luglio 2007
1
(
1
)
Causa C‑240/06
[OSCURATO:PERSONA] SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Korkein hallinto‑oikeus (Finlandia)]
«Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta sui conferimenti – Imposta sul trasferimento di azioni»
1. Con il rinvio pregiudiziale in esame, il Korkein hallinto‑oikeus (Corte amministrativa suprema della Finlandia) chiede alla
Corte di stabilire se gli artt. 56 CE e 12, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente
le imposte indirette sulla raccolta di capitali (
2
), debbano essere interpretati nel senso che ostano al prelievo di un’imposta finlandese sul trasferimento di azioni.
2. Tale domanda scaturisce da una controversia che oppone la società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Lussemburgo, all’amministrazione tributaria finlandese e verte sull’applicazione a tale società di
un’imposta di trasferimento patrimoniale in occasione di uno scambio di azioni effettuato con la società [OSCURATO:PERSONA], avente
sede in Finlandia.
3. La presente causa consentirà in particolare alla Corte di spiegare, per quanto è a mia conoscenza per la prima volta, come
si possano conciliare l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 e l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima direttiva.
4. In prosieguo dimostrerò perché, a mio parere, l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 debba essere interpretato
nel senso che non osta al prelievo di un’imposta, quale l’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale, allorché vengono
ceduti valori mobiliari a titolo di conferimento a una società per azioni che, in contropartita, rimette sue azioni di nuova
emissione.
I –
Ambito normativo
A –
Diritto comunitario
5. L’art. 56, n. 1, CE così dispone:
«Nell’ambito delle disposizioni del presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri,
nonché tra Stati membri e paesi terzi».
6. Nella motivazione della proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, presentata
dalla [OSCURATO:PERSONA] il 14 dicembre 1964 (
3
), si spiega che, «[fra le imposte indirette sui movimenti di capitali], si [possono] distinguere, da una parte, quelle applicate
sulla raccolta di capitali e, dall’altra, quelle che colpiscono le transazioni di titoli. Il presente progetto di direttiva
concerne le imposte indirette applicate sulla raccolta di capitali; tale categoria d’imposte comprende l’imposta sui conferimenti
(diritto di apporto) applicata sui capitali propri delle società, il diritto di bollo sui titoli nazionali, il diritto di
bollo percepito all’atto dell’introduzione o dell’emissione sul mercato nazionale dei titoli di origine estera, nonché altre
imposte indirette aventi le stesse caratteristiche. Le imposte indirette applicate sulle transazioni di titoli, come le tasse
sulle operazioni di Borsa, verranno trattate in un progetto di direttiva successivo. La presente proposta non concerne quindi
queste ultime imposizioni» (
4
).
7. Mentre quest’ultima proposta è sfociata nell’adozione della direttiva 69/335, la proposta di direttiva del Consiglio concernente
le imposte indirette sulle transazioni di titoli, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 aprile 1976 (
5
), e la successiva proposta modificata del 9 aprile 1987 (
6
) non sono sfociate nell’adozione di una direttiva del Consiglio.
8. Come enuncia il suo primo ‘considerando’, la direttiva 69/335 mira a promuovere la libera circolazione dei capitali, considerata
una condizione essenziale ai fini della creazione di un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato
interno.
9. Partendo dalla constatazione che le imposte indirette sulla raccolta di capitali, e cioè l’imposta sui conferimenti di capitali
in società e l’imposta di bollo sui titoli, davano luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolavano
la libera circolazione dei capitali, il legislatore comunitario ha voluto eliminarle mediante un’opportuna armonizzazione (
7
).
10. A tal fine, esso ha deciso, da un lato, di sopprimere l’imposta di bollo sui titoli (
8
). Dall’altro, ha stabilito che l’applicazione ai capitali, raccolti nell’ambito di una società, dell’imposta sulla raccolta
di capitali non può aver luogo che una sola volta nel mercato comune e che tale imposizione, per non perturbare la circolazione
dei capitali, dev’essere di pari livello in tutti gli Stati membri (
9
). La direttiva 69/335 ha quindi proceduto a un’armonizzazione della struttura e dell’aliquota dell’imposta sui conferimenti
di capitali in società, denominata «imposta sui conferimenti» (
10
).
11. L’art. 4, n. 1, di tale direttiva sottopone all’imposta sui conferimenti un certo numero di operazioni, tra le quali figura,
alla lett. c), l’aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni di qualsiasi natura.
12. L’art. 7, n. 2, di detta direttiva dispone che tale operazione può essere assoggettata a un’unica aliquota dell’imposta sui
conferimenti non superiore all’1%.
13. In quanto rischiano di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla direttiva 69/335, occorre
sopprimere le altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo (
11
).
14. Pertanto, l’art. 10 di tale direttiva dispone:
«Oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone
giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:
a) per le operazioni previste all’articolo 4;
b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’articolo 4;
(…)».
15. Inoltre, l’art. 11 di detta direttiva obbliga gli Stati membri a non sottoporre ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma,
un certo numero di altre operazioni, quali la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la
negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura.
16. Infine, l’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 stabilisce un elenco esaustivo di imposte e di diritti che, in deroga alle
disposizioni degli artt. 10 e 11 della medesima direttiva, gli Stati membri possono riscuotere, e in particolare:
«a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;
b) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona
giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio;
c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società, associazione o persona
giuridica che persegue scopi di lucro, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote
sociali;
(…)».
B –
Diritto nazionale
17. Le disposizioni pertinenti della legge finlandese sull’imposta di trasferimento patrimoniale [varainsiirtolaki (931/1996),
in prosieguo: la «legge sull’imposta di trasferimento patrimoniale»] sono le seguenti.
18. L’art. 1 di tale legge dispone che, in caso di cessione di immobili o di valori mobiliari, va corrisposta allo Stato l’imposta
di trasferimento patrimoniale, secondo le modalità definite dalla medesima legge.
19. Per quanto riguarda l’oggetto e il soggetto passivo di tale imposta, l’art. 4, n. 4, della legge sull’imposta di trasferimento
patrimoniale prevede tra l’altro che detta imposta va assolta in caso di cessione di un immobile a una società in nome collettivo,
a una società in accomandita, a una società per azioni o a un’altra persona giuridica contro azioni o quote sociali o in un’altra
forma di investimento.
20. Ai sensi dell’art. 15, n. 1, della legge citata, l’imposta è dovuta dal cessionario sulla cessione dei diritti di proprietà
di valori mobiliari. L’art. 15, n. 3, della detta legge precisa al riguardo che le disposizioni dell’art. 4, nn. 4 e 5, della
medesima legge, sulla cessione o altre forme di conferimento di immobili, sono applicabili anche alle cessioni o ad altre
forme di conferimento di valori mobiliari.
21. Il prelievo dell’imposta di trasferimento patrimoniale presuppone che una delle parti del trasferimento sia soggetto passivo
totale dell’imposta in Finlandia, a norma della legge relativa all’imposta sul reddito [tuloverolaki (1535/1992)] del 30 dicembre
1992. Conformemente all’art. 9, n. 1, punto 1, di tale legge, qualsiasi persona fisica o giuridica, comunità di scopo o eredità
domiciliata o aperta in Finlandia nell’esercizio fiscale considerato costituisce un soggetto passivo totale di imposta per
i redditi percepiti in Finlandia.
22. Per quanto riguarda l’aliquota e il fatto generatore dell’imposta, l’art. 20, n. 1, della legge sull’imposta di trasferimento
patrimoniale dispone che l’imposta sulla cessione di valori mobiliari è pari all’1,6% del prezzo di acquisto o del valore
di una diversa contropartita. D’altro canto, secondo l’art. 20, n. 2, di tale legge, l’imposta per la cessione o per altre
forme di conferimento di cui all’art. 4, n. 4, della medesima legge è calcolata sul valore di mercato, al momento della cessione,
del bene ceduto.
23. Infine, occorre precisare che in Finlandia non è dovuta l’imposta sui conferimenti di cui alla direttiva 69/335.
II –
Fatti e procedimento della controversia principale
24. Come emerge dalla decisione di rinvio, la Repubblica di Finlandia ha deciso di suddividere la produzione di energia da parte
del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in due settori autonomi, da un lato la fornitura e la raffinazione di petrolio, dall’altro la produzione
di energia elettrica e di gas. La suddivisione ha avuto luogo il 1° maggio 2004 di modo che a partire dalla [OSCURATO:PERSONA] and
[OSCURATO:PERSONA] si sono costituite due nuove società, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], di integrale proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. Gli attivi e i passivi non attinenti all’attività petrolifera sono stati trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA].
25. L’operazione all’origine della controversia principale è consistita nel trasferimento del patrimonio di quest’ultima società,
attraverso uno scambio di azioni, a un’altra società del gruppo, ossia alla ricorrente nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di rafforzarne il capitale. In contropartita del conferimento costituito dalle azioni della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], e dopo avere aumentato il proprio capitale sociale di un importo pari al valore delle azioni acquisite, la
[OSCURATO:PERSONA] emetteva nuove azioni, che cedeva alla [OSCURATO:PERSONA].
26. Il capitale acquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso uno scambio di azioni è soggetto in Lussemburgo a un’imposta
sui conferimenti pari all’1%.
27. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all’Uudenmaan verovirasto (amministrazione tributaria di Uusimaa) se dovesse anche assolvere
l’imposta sul trasferimento patrimoniale relativamente alle azioni della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ricevute nell’ambito dello
scambio di azioni con la [OSCURATO:PERSONA]. Con decisione preliminare 29 ottobre 2004, l’Uudenmaan verovirasto riteneva che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse assolvere tale imposta e dichiarava che quest’ultima era dovuta sul valore di mercato delle azioni
ricevute a titolo di conferimenti.
28. [OSCURATO:PERSONA] adiva lo Helsingin hallinto‑oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki), chiedendogli di annullare
la decisione preliminare dell’Uudenmaan verovirasto e di dichiarare, a titolo di nuova decisione preliminare, che essa non
doveva alcuna imposta di trasferimento patrimoniale per le azioni ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dello
scambio di azioni. Nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] faceva valere in particolare che tale imposta era incompatibile
con gli artt. 56, n. 1, CE e 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335.
29. Lo hallinto‑oikeus respingeva il ricorso. Esso riteneva infatti che l’imposta di trasferimento patrimoniale non fosse incompatibile
con tali disposizioni e si richiamava in particolare alle sentenze 11 dicembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] SIF (
12
), e 17 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] (
13
). Esso riteneva inoltre che, considerata in particolare tale giurisprudenza della Corte, non occorresse un rinvio pregiudiziale
ai fini dell’interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335.
30. [OSCURATO:PERSONA] impugnava quindi la sentenza dello hallinto‑oikeus dinanzi al Korkein hallinto‑oikeus. Essa faceva
nuovamente valere che l’imposta di trasferimento patrimoniale riscossa in Finlandia in capo a una società che raccoglie capitali
è, a suo parere, incompatibile con la direttiva 69/335, quando la società che acquisice le azioni rimette in contropartita
le proprie.
III –
Il rinvio pregiudiziale
31. Nella decisione di rinvio, il Korkein hallinto‑oikeus spiega che nella fattispecie è chiamato a decidere se, secondo il diritto
finlandese, si possa esigere l’imposta di trasferimento patrimoniale relativamente alle azioni della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
cedute a quest’ultima a titolo di conferimento dalla [OSCURATO:PERSONA] in cambio di nuove azioni emesse dalla [OSCURATO:PERSONA].
32. Ritenendo che la decisione della controversia principale richieda un’interpretazione del diritto comunitario, il Korkein hallinto-oikeus
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea e l’art. 12, n. 1, lett. c), della [direttiva 69/335] vadano
interpretati nel senso che ostano al prelievo di un’imposta di trasferimento patrimoniale allorché valori mobiliari vengano
ceduti nella maniera esposta supra a titolo di conferimento ad una società per azioni che rimette in contropartita sue azioni
di nuova emissione».
33. Hanno presentato osservazioni scritte e orali alla Corte i governi finlandese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le proprie tesi all’udienza del 19 aprile 2007.
IV –
Analisi
34. Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte di dichiarare se gli artt. 56, n. 1, CE e 12, n. 1, lett. c), della
direttiva 69/335 debbano essere interpretati nel senso che ostano al prelievo di un’imposta, quale l’imposta finlandese di
trasferimento patrimoniale, allorché vengono ceduti valori mobiliari a titolo di conferimento a una società per azioni che,
in contropartita, rimette sue azioni di nuova emissione.
35. Rilevo anzitutto che le possibili conseguenze sfavorevoli sui movimenti di capitali dell’applicazione di un sistema impositivo
come quello in discussione nella causa principale derivano dall’esercizio parallelo da parte di due Stati membri della rispettiva
competenza fiscale. Da un lato, conformemente a quanto consentito dalla direttiva 69/335, il Granducato di Lussemburgo applica
l’imposta sui conferimenti a un’operazione consistente, per una società di capitali avente sede sul suo territorio, nell’aumento
del proprio capitale sociale mediante conferimento di beni di qualsiasi natura. Dall’altro, se tale conferimento è costituito
da azioni cedute da una società stabilita in Finlandia, in contropartita delle quali la società cessionaria emette nuove azioni,
quest’ultima deve anche assolvere l’imposta finlandese sul trasferimento patrimoniale.
36. Ritengo che l’analisi relativa alla compatibilità di tale fattispecie di doppia imposizione con il diritto comunitario debba
basarsi unicamente sulla direttiva 69/335, che ha proceduto all’armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’imposta
indiretta sulla raccolta di capitali.
37. Occorre quindi esaminare se la detta direttiva, e in particolare l’art. 12, n. 1, lett. c), di quest’ultima, debba essere
interpretata nel senso che osta all’applicazione dell’imposta finlandese sul trasferimento patrimoniale in una situazione
come quella della controversia principale, in cui vengono trasferiti valori mobiliari a titolo di conferimento in una società
che, in contropartita, rimette sue azioni di nuova emissione.
38. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’operazione in discussione nella causa principale non rientri nell’ambito di applicazione
della direttiva 69/335. Esso rileva al riguardo che un’operazione può essere considerata una raccolta di capitali ai sensi
dell’art. 4, n. 1, di tale direttiva solo se il potenziale economico delle società interessate dall’operazione ne risulta
rafforzato. A suo parere, ciò non avverrebbe nel caso di specie, in quanto il capitale del gruppo [OSCURATO:PERSONA], considerato nel
suo complesso, non avrebbe subito variazioni per effetto del trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA], da parte della società
madre, della propria partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA].
39. Ritengo invece che un’operazione come quella in discussione nella causa principale rientri effettivamente nell’ambito di applicazione
della direttiva 69/335. Si deve infatti ricordare che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), di tale direttiva, è soggetta
all’imposta sui conferimenti armonizzata l’operazione consistente nell’aumento del capitale sociale di una società di capitali
mediante conferimento di beni di qualsiasi natura. Orbene, la presente causa corrisponde a tale fattispecie, dato che l’operazione
controversa consiste in un aumento del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] mediante conferimento delle azioni della
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA].
40. Inoltre, la Corte ha dichiarato che «l’“aumento del capitale sociale” ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva
69/335 implica un aumento formale del capitale sociale per mezzo dell’emissione di nuove quote sociali, oppure dell’aumento
del valore nominale delle quote sociali esistenti» (
14
). Orbene, risulta dagli atti che, in contropartita del conferimento ricevuto, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso nuove azioni,
che ha ceduto alla [OSCURATO:PERSONA].
41. Conformemente all’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, l’operazione controversa nella causa principale è soggetta
all’imposta sui conferimenti in Lussemburgo.
42. Ai sensi dell’art. 10, lett. a) e b), di tale direttiva, uno Stato membro non può applicare nessun’altra imposizione, sotto
qualsiasi forma, a tale operazione. Letto alla luce dell’ultimo ‘considerando’ della medesima direttiva, tale disposizione
sancisce effettivamente il principio del divieto di applicare imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta
sui conferimenti (
15
).
43. Ai termini dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335, tuttavia, il principio di esclusività dell’imposta sui conferimenti
è soggetto a varie deroghe, nel senso che tale disposizione autorizza espressamente gli Stati membri ad applicare un certo
numero di imposte e di diritti. La Corte peraltro ha chiaramente dichiarato a più riprese che «l’art. 12, n. 1, della [citata]
direttiva stabilisce un elenco tassativo delle imposte e dei diritti diversi dall’imposta sui conferimenti ai quali, in deroga
agli artt. 10 e 11 della [medesima] direttiva, le società di capitali possono essere assoggettate in occasione delle operazioni
contemplate da dette disposizioni» (
16
).
44. Occorre quindi stabilire se la legge sull’imposta di trasferimento patrimoniale, secondo cui tale imposta viene riscossa allorché
vengono ceduti valori mobiliari a titolo di conferimento a una società che in contropartita rimette nuove azioni proprie,
è conforme, sotto questo profilo, all’autorizzazione ex art. 12, n. 1, della direttiva 69/335.
45. I governi finlandese e del [OSCURATO:PERSONA] ritengono al riguardo che l’art. 12, n. 1, lett. a), di tale direttiva autorizzi gli
Stati membri a riscuotere un’imposta sul trasferimento di valori mobiliari, effettuato a titolo di conferimento a una società
di capitali che in contropartita rimette nuove azioni proprie, e che a ciò non osti l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima
direttiva.
46. Secondo questi due governi, l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 si applicherebbe solo all’imposizione di diritti
sul trasferimento di titoli. A sostegno della loro tesi, i due governi in questione invocano le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]
SIF e [OSCURATO:PERSONA]. Poiché le situazioni all’origine di tali pronunce riguardavano conferimenti remunerati con azioni e la Corte,
nonostante tale circostanza, non ha proceduto all’interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. c), della citata direttiva, le
menzionate sentenze dimostrerebbero che la detta disposizione non è pertinente in un caso come quello di cui alla controversia
principale, vale a dire una situazione in cui la contropartita di un conferimento in natura consiste nell’emissione di nuove
azioni da parte della società che riceve il conferimento. Infatti, l’art. 12, n. 1, lett. c), della detta direttiva andrebbe
interpretato nel senso che si applica a categorie residuali di beni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12,
n. 1, lett. a) o b), della direttiva 69/335.
47. Contrariamente a quanto sostengono i governi finlandese e del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] adotta un approccio secondo cui
l’art. 12, n. 1, lett. a), di tale direttiva costituirebbe la regola base in materia di imposte sul trasferimento di valori
mobiliari, mentre l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima direttiva fisserebbe una norma più dettagliata per l’imposizione
sui trasferimenti di valori mobiliari e di altri attivi effettuati a favore di una società a titolo di conferimento. Quest’ultima
disposizione dovrebbe quindi prevalere in circostanze analoghe a quelle del caso di specie. Un’interpretazione diversa condurrebbe,
secondo la [OSCURATO:PERSONA], a rendere inoperante l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 rispetto al trasferimento a
una società del diritto di proprietà su valori mobiliari, mentre tale disposizione si riferisce al trasferimento di «beni
di qualsiasi natura».
48. L’esame di tali disposizioni, in combinato disposto con l’art. 10 della medesima direttiva, confermerebbe quest’analisi. [OSCURATO:PERSONA] ritiene infatti che il divieto di cui all’art. 10, lett. a) e b), della direttiva 69/335 miri non solo a impedire
la riscossione di altre imposte aventi natura analoga a quella dell’imposta sui conferimenti, ma anche, più in generale, a
impedire che i conferimenti di capitali siano tassati più di una volta. Adottando tale direttiva, il legislatore comunitario
avrebbe inteso sopprimere le imposte aventi lo stesso effetto dell’imposta sui conferimenti, ossia quelle che creano un onere
finanziario sul conferimento di capitali a una società. Inoltre, il fatto che l’art. 12, n. 1, lett. c), della suddetta direttiva
contenga un divieto di imposizione sui conferimenti effettuati dagli azionisti in cambio di quote sociali della società cessionaria
confermerebbe che la finalità di tale disposizione è vietare qualsiasi imposta diversa dall’imposta sui conferimenti. Lo scopo
della citata disposizione consisterebbe quindi nel far sì che il conferimento di un attivo a una società da parte di un azionista
non sia considerato un vero e proprio trasferimento, altrimenti detto trasferimento a terzi, quanto piuttosto la riassegnazione
del controllo esercitato su un attivo rientrante nel patrimonio sociale.
49. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che qualora l’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 dovesse essere considerato una vera e propria
deroga all’art. 10 della medesima direttiva, esso dovrebbe essere interpretato in senso restrittivo. In caso di dubbio, dovrebbe
prevalere il divieto di qualsiasi imposta supplementare. Contrariamente a quanto sostengono i governi finlandese e del [OSCURATO:PERSONA], le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] SIF e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero tali da rimettere in discussione l’analisi della [OSCURATO:PERSONA],
dato che, in quelle cause, la Corte non era chiamata ad esaminare i rapporti tra le diverse lettere dell’art. 12, n. 1, della
suddetta direttiva.
50. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di condividere le osservazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni
scritte.
51. Dalle suesposte considerazioni emerge che, nel presente rinvio pregiudiziale, il problema di fondo consiste nello stabilire
se l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 autorizzi gli Stati membri a tassare i trasferimenti di valori mobiliari
anche nel caso in cui la società destinataria di tali valori rimetta azioni proprie in contropartita, e se a ciò non osti
l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima direttiva. In primo luogo occorre quindi interrogarsi sul rapporto intercorrente
tra le lett. a) e c) di tale disposizione. La mia analisi, per essere completa, dovrà tenere conto anche della lett. b) dell’articolo
citato.
52. Si deve anzitutto precisare che, nel diritto societario, un’operazione come quella in discussione nella causa principale costituisce
un conferimento in natura. Questo consiste infatti nell’assegnazione a una società di qualsiasi bene, diverso da una somma
di denaro, trasferibile e suscettibile di valutazione pecuniaria. Può trattarsi di beni immobili o mobili, materiali o immateriali.
53. Tale conferimento può essere remunerato in vari modi. Se viene remunerato unicamente con l’attribuzione di diritti sociali
(quote o azioni), si tratta di un conferimento che può essere definito «puro e semplice». Per contro, se il conferimento viene
remunerato con vantaggi di altra natura, che sfuggono ai rischi societari, il conferimento si definisce «a titolo oneroso».
In quest’ultimo caso, i vantaggi concessi a titolo di remunerazione possono consistere, ad esempio, nell’assunzione a carico
della società di debiti contratti dal conferente o nel pagamento di un conguaglio a quest’ultimo da parte della società stessa.
Infine, il conferimento si definisce «misto» quando, in contropartita per il suo apporto, il socio che l’effettua riceve non
solo diritti sociali, ma anche altri valori che non sono soggetti ai rischi societari.
54. Alla luce di tali definizioni, l’operazione controversa nella causa principale corrisponde alla classica remunerazione di
un conferimento mediante attribuzione di diritti sociali, e quindi a un conferimento puro e semplice.
55. Se si esamina poi il testo dell’art. 12, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 69/335, quest’ultimo formula la seguente
distinzione. Mentre le lett. a) e b) riguardano categorie specifiche di beni, vale a dire, da una parte, i valori mobiliari
e, dall’altra, i beni immobili e le aziende commerciali, la lett c) si distingue per la genericità dei beni cui è applicabile
(i «beni di qualsiasi natura») e per il fatto che subordina a una condizione l’autorizzazione ad applicare imposte di trasferimento
ai beni oggetto di un conferimento. Infatti, il trasferimento di tali beni dev’essere «remunerato altrimenti che con quote
sociali».
56. La tesi della [OSCURATO:PERSONA], sostenuta anche dalla [OSCURATO:PERSONA], consiste nell’attribuire priorità all’art. 12, n. 1,
lett. c), della direttiva 69/335, laddove si applichi il metodo della remunerazione mediante quote sociali nell’ambito di
un’operazione di raccolta di capitali. Per contro, i governi finlandese e del [OSCURATO:PERSONA] pongono l’accento sul fatto che
l’art. 12, n. 1 lett. a) e b), di tale direttiva ha per oggetto beni particolari e dovrebbe quindi prevalere allorché un’operazione
di conferimento riguardi i beni in questione.
57. La tesi difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] presenta il vantaggio di rispondere a uno degli obiettivi principali perseguiti dalla detta
direttiva, ossia sopprimere le imposte indirette diverse dall’imposta sui conferimenti che gravano sulla raccolta di capitali
e favorire in tal modo la libera circolazione di questi ultimi. In quest’ottica, qualsiasi operazione qualificabile come conferimento
puro e semplice non può essere assoggetta ad alcuna imposta se non all’imposta sui conferimenti armonizzata.
58. Interpretando quindi le lett. a) e b) dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 alla luce della lett. c) dello stesso articolo,
la [OSCURATO:PERSONA] limita in misura significativa la loro portata, con la conseguenza che le prime due lettere autorizzerebbero
l’applicazione di imposte sul trasferimento di proprietà di valori mobiliari, di beni immobili e di aziende commerciali solo
nell’ambito di operazioni di conferimento a titolo oneroso, vale a dire di operazioni assimilabili a normali compravendite.
59. Benché questa tesi rivesta un certo interesse dal punto di vista degli scopi della direttiva 69/335, non credo tuttavia che
il legislatore comunitario volesse limitare a tal punto la portata delle deroghe all’esclusività dell’imposta sui conferimenti
ch’esso ha espressamente autorizzato, e ciò per i seguenti motivi.
60. In primo luogo, rilevo che le lett. a) e b) dell’art. 12, n. 1, della direttiva non menzionano, né direttamente né mediante
rinvio alla lett. c) del medesimo articolo, la condizione secondo cui il trasferimento dei beni dev’essere remunerato altrimenti
che con quote sociali.
61. In secondo luogo, si deve sottolineare che se tali lett. a) e b) dovessero essere sistematicamente interpretate alla luce
della lett. c), ciò non solo comporterebbe l’aggiunta di una condizione non espressamente prevista dal legislatore comunitario
al contenuto delle prime due lettere, ma soprattutto priverebbe queste ultime di qualsiasi effetto utile.
62. Infatti, se si dovesse ammettere che l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 prevale nell’ambito di un’operazione
assimilabile a un conferimento puro e semplice, e che le lett. a) e b) contengono necessariamente, in modo implicito, la condizione
della remunerazione sotto forme diverse dalla remunerazione mediante quote sociali, non vi sarebbe alcuna logica, sotto il
profilo della tecnica legislativa, né alcun interesse, sotto il profilo giuridico, a mantenere due disposizioni concernenti
rispettivamente i valori mobiliari nonché i beni immobili e le aziende commerciali.
63. L’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, avendo per oggetto i «beni di qualsiasi natura», assorbirebbe in tal caso
totalmente il contenuto delle lett. a) e b) della medesima disposizione, per cui l’esistenza di queste due lettere non avrebbe
alcun senso né alcuna utilità.
64. In altre parole, se si accogliesse la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe sufficiente che il legislatore comunitario
menzionasse nel testo dell’art. 12, n. 1, della direttiva la sola lett. c), dato che quest’ultima ingloberebbe le imposte
di trasferimento applicabili in caso di trasferimento di valori mobiliari, ovvero di beni immobili o di aziende commerciali,
e autorizzerebbe il prelievo di tali imposte solo in caso di conferimento a titolo oneroso.
65. Orbene, non è questa la scelta effettuata dal legislatore comunitario, che ha voluto distinguere in tre diversi punti le imposte
di trasferimento rientranti nella deroga al principio di esclusività dell’imposta sui conferimenti. Pertanto non posso sottoscrivere
un’interpretazione che, per quanto soddisfacente sotto il profilo degli scopi della direttiva 69/335, comporterebbe una modifica
sia nella formulazione che nell’economia dell’art. 12, n. 1, della direttiva e comprometterebbe l’effetto utile delle lett. a)
e b) di tale disposizione. Questo approccio si porrebbe in contrasto con una costante giurisprudenza della Corte secondo cui,
«quando una disposizione di diritto comunitario è suscettibile di svariate interpretazioni, occorre dare priorità a quella
idonea a salvaguardare l’effetto utile della norma» (
17
).
66. A mio parere, l’unica interpretazione compatibile con il mantenimento dell’effetto utile delle due lettere in questione è
quindi quella che consiste nel considerarle disposizioni speciali applicabili a categorie particolari di beni, in deroga al
disposto dell’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335. Secondo tale interpretazione, i «beni di qualsiasi natura»
menzionati in quest’ultima disposizione possono essere intesi solo nel senso che designano beni di natura diversa rispetto
a quelli oggetto delle lett. a) e b) dell’art. 12, n. 1, della direttiva.
67. Rilevo, in terzo luogo, che l’interpretazione da me proposta alla Corte è conforme alle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] SIF e
[OSCURATO:PERSONA]. È opportuno rammentare brevemente quanto ha dichiarato la Corte in queste due sentenze.
68. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, la Corte ha stabilito che l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 va interpretato
nel senso che consente a uno Stato membro di riscuotere un tributo sul trasferimento di azioni indipendentemente dal fatto
che la società che ha emesso tali azioni sia ammessa in borsa, e indipendentemente dal fatto che il trasferimento delle azioni
avvenga mediante operazioni di borsa ovvero direttamente tra il cedente ed il cessionario (
18
).
69. È interessante osservare che la Corte è pervenuta a tale interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva in
un contesto di fatto analogo a quello del presente procedimento. Infatti, la società [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») aveva stipulato con tre società britanniche, che detenevano la totalità del capitale sociale della
società danese [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), un contratto vertente sul rilevamento dell’intero capitale azionario
di quest’ultima. Poiché le azioni della [OSCURATO:PERSONA] erano state trasferite dalle società britanniche alla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima
aveva aumentato il proprio capitale sociale per un importo di valore corrispondente a quello delle azioni conferite. La totalità
delle azioni risultanti da tale aumento era stata poi ceduta alle società britanniche a guisa di prezzo del capitale della
[OSCURATO:PERSONA].
70. Ai sensi della legge danese, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto pagare un’imposta sui conferimenti pari all’1% in ragione dell’aumento
di capitale cui aveva proceduto. Inoltre, l’amministrazione fiscale danese aveva anche preteso il pagamento di un’imposta
dell’1% sul trasferimento di azioni. L’operazione di conferimento puro e semplice in discussione nella suddetta causa era
quindi soggetta a doppia imposizione. Tuttavia, la Corte sembra avere ammesso, con la propria interpretazione dell’art. 12,
n. 1, lett. a), della direttiva 69/335, che in una situazione del genere, e in deroga agli artt. 10 e 11 della direttiva (
19
), l’imposta danese sul trasferimento di azioni fosse conforme a quanto è consentito dalla direttiva.
71. D’altro canto, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] SIF, citata, la Corte ha dichiarato, tra l’altro, che l’art. 12 della direttiva
69/335 dev’essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro, in deroga al divieto di cui all’art. 10 della direttiva
stessa, a riscuotere, all’atto dell’aumento di capitale di una società di capitali realizzato con il conferimento di beni
immobili, imposte quali l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, a condizione che tali imposte non
siano superiori a quelle applicabili alle operazioni corrispondenti nello Stato membro d’imposizione.
72. Tra gli elementi di fatto all’origine di tale controversia, rilevo che i soci della [OSCURATO:SOCIETA] avevano proceduto
a un aumento di capitale della società mediante un conferimento di beni immobili che era stato remunerato con l’emissione
di nuove azioni. Anche in quel caso si trattava quindi di un conferimento puro e semplice.
73. Al fine di fornire una soluzione utile al giudice del rinvio, la Corte ha deciso di esaminare l’art. 12 della direttiva 69/335,
anche se tale articolo non era menzionato nelle questioni pregiudiziali. Più precisamente, la Corte ha ritenuto che, nella
fattispecie, la disposizione pertinente fosse l’art. 12, n. 1, lett. b), della detta direttiva. Essa ha precisato al riguardo
che tale disposizione «[i]n linea generale (…) consente agli Stati membri di riscuotere, oltre all’imposta di conferimento,
ma all’atto del conferimento stesso in una società di capitali, imposte il cui fatto generatore dipende oggettivamente dal
trasferimento di proprietà di immobili o di aziende commerciali» (
20
).
74. La Corte, tuttavia, non ha mai ritenuto necessario interpretare l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, il che
conferma la mia tesi secondo cui tale disposizione non può prevalere né sulla lett. a) né sulla lett. b) del suddetto articolo
solo perché il trasferimento di beni viene remunerato con quote sociali.
75. Dalle due sentenze citate emerge quindi che le lett. a) e b) della citata disposizione conservano il loro effetto utile quando
si tratta, rispettivamente, di un trasferimento di valori mobiliari ovvero di un trasferimento di beni immobili o di aziende
commerciali. Ammettere l’interpretazione secondo cui la lett. c) della disposizione in parola diverrebbe applicabile qualora
l’operazione considerata costituisse un conferimento puro e semplice porterebbe a rimettere in discussione le due sentenze
citate, il che non mi pare auspicabile.
76. In quarto luogo, sottolineo che se il legislatore comunitario avesse realmente voluto far prevalere l’art. 12, n. 1, lett. c),
della direttiva 69/335 in caso di conferimento puro e semplice, esso avrebbe potuto reagire all’interpretazione adottata dalla
Corte nelle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] SIF e [OSCURATO:PERSONA] procedendo a una revisione di detto articolo.
77. Al riguardo rilevo che tale revisione non è intervenuta né è prevista dal testo della proposta di direttiva del 2006. Tale
proposta, benché successiva alle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] SIF e [OSCURATO:PERSONA], riprende infatti, puramente e semplicemente in un
nuovo art. 6, eccezion fatta per alcune lievi modifiche redazionali, l’ordine e la formulazione delle diverse lettere dell’art. 12,
n. 1, della direttiva 69/335.
78. In quinto luogo, se pure è deprecabile che l’interpretazione da me proposta alla Corte conduca a un risultato contrario all’obiettivo
di sopprimere le imposte indirette sulla raccolta di capitali diverse dall’imposta sui conferimenti, si deve constatare che
la possibilità di cumulare, in certi casi, due imposte indirette nell’ambito di un’operazione di raccolta di capitali discende
dall’esistenza stessa di deroghe espressamente ammesse dal legislatore comunitario all’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335.
79. Per quanto riguarda in particolare le imposte sul trasferimento di valori mobiliari, rilevo che l’idea di una coesistenza
tra queste ultime e l’imposta sui conferimenti emerge esplicitamente dalla proposta di direttiva del 1976 (
21
).
80. Infatti, l’art. 10, n. 1, di tale proposta enunciava il principio secondo cui le transazioni sui titoli non avrebbero dovuto
essere assoggettate ad alcuna imposta, la cui base imponibile fosse costituita dal valore del titolo oggetto della transazione,
diversa dall’imposta armonizzata prevista dalla detta proposta. L’art. 10, n. 2, lett. a), di quest’ultima prevedeva tuttavia
che, in deroga al n. 1, gli Stati membri potessero riscuotere l’imposta sui conferimenti, quale definita dalla direttiva 69/335.
81. Se si mette in relazione l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 con quanto prevedeva la proposta di direttiva del
1976, è giocoforza ammettere che la detta disposizione rispecchia questa idea di coesistenza. Essa ha infatti lo scopo di
riconoscere agli Stati membri la possibilità di applicare, oltre che l’imposta sui conferimenti, imposte sul trasferimento
di valori mobiliari non ancora armonizzate dal legislatore comunitario. La motivazione della proposta di direttiva del 1964
rafforza questa tesi, dato che vi si spiega che la proposta non riguarda le imposte indirette che colpiscono le transazioni
sui titoli (
22
).
82. Infine, va rilevato che se pure la Corte ha già dichiarato che, come qualsiasi eccezione, la deroga di cui all’art. 12, n. 1,
lett. a), della direttiva 69/335 dev’essere interpretata restrittivamente (
23
), ciò tuttavia non deve condurre, a mio parere, a privare tale disposizione di qualsiasi effetto utile.
V –
Conclusione
83. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali poste
dal Korkein hallinto‑oikeus:
«L’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla
raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, dev’essere interpretato nel
senso che non osta al prelievo di un’imposta, quale l’imposta di trasferimento patrimoniale finlandese, allorché valori mobiliari
vengono ceduti sotto forma di conferimento ad una società per azioni che rimette in contropartita sue azioni di nuova emissione,
dato che tale imposta è autorizzata in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a), della detta direttiva».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– GU L 249, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23; in
prosieguo: la «direttiva 69/335»). Segnalo che la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, il 4 dicembre 2006, una
proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali [COM(2006) 760 def.; in prosieguo:
la «proposta di direttiva del 2006»]. Secondo la motivazione di tale proposta, quest’ultima costituisce la riformulazione
della direttiva 69/335. Essa intende «semplificare una parte molto complicata della normativa comunitaria, eliminare gradualmente
l’imposta sui conferimenti, considerata un ostacolo rilevante allo sviluppo delle società europee, e rafforzare il divieto
di istituire o di applicare altre imposte simili».
3
– COM(64) 526 def.; in prosieguo: la «proposta di direttiva del 1964».
4
– Idem, pag. 2.
5
– GU C 133, pag. 1; in prosieguo: la «proposta di direttiva del 1976». Tale proposta di direttiva era intesa ad armonizzare
le imposte indirette che colpiscono le operazioni sui titoli. L’art. 2, n. 1, della detta proposta dispone che «[a]i fini
dell’applicazione della presente direttiva, la cessione o l’acquisto di titoli a titolo oneroso sono imponibili, quando sono
effettuati in uno Stato membro o in un paese terzo da un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cessione o acquisto di titoli
costituisce una transazione imponibile distinta».
6
– COM(87) 139 def.
7
– Secondo ‘considerando’ della direttiva 69/335.
8
– Quinto ‘considerando’.
9
– Sesto ‘considerando’.
10
– Settimo ‘considerando’.
11
– Ultimo ‘considerando’.
12
– Causa C‑42/96 (Racc. pag. I‑7089).
13
– Causa C‑236/97 (Racc. pag. I‑8679).
14
– Sentenza 30 marzo 2006, causa C‑46/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3009, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
15
– V., segnatamente, sentenza 2 dicembre 1997, causa C‑188/95, Fantask e a. (Racc. pag. I‑6783, punto 21).
16
– V., segnatamente, sentenza 15 giugno 2006, causa C‑264/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5275, punto 31 e giurisprudenza
ivi citata). In tal senso v. anche citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] SIF (punto 33), e [OSCURATO:PERSONA] (punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
17
– V., in particolare, sentenza 24 febbraio 2000, causa C‑434/97, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑1129, punto 21). Come
spiega il professor [OSCURATO:PERSONA], «il procedimento detto dell’interpretazione “effettiva” è suddiviso (…) in una gamma di tecniche
diverse che vanno da un semplice argomento ab absurdo a un vero e proprio ragionamento teleologico». Dal punto di vista dell’intensità
degli effetti, si possono quindi «distinguere almeno tre livelli di interpretazione effettiva, classificati per gradi di effettività
crescente». Al primo stadio, cui mi limiterò in questa sede, «il principio dell’effetto utile appare come una formulazione
del ragionamento ab absurdo: per riprendere l’espressione classica di tale regola, “va respinta qualsiasi interpretazione
che conduca all’assurdo (…) non si può dare a nessun atto un senso da cui discenda qualcosa di assurdo”.[de Vattel, E.,
Le droit des gens,
Parigi, 1856, L. II, cap. XVII, n. 282]. In altre parole, occorre che l’atto produca almeno un effetto». V. [OSCURATO:PERSONA], D.,
L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales – Morphologie des conventions et fonction juridictionnelle,
Pedone, Parigi, 1981, pagg. 338 e 339.
18
– V. anche ordinanza 5 febbraio 2004, causa C‑357/02, [OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punto 23), e sentenza
7 settembre 2006, causa C‑193/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7271, punto 21).
19
– Punto 21. Rilevo inoltre che, al punto 22, la Corte menziona la «deroga di cui all’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva».
20
– Punto 35. Ampliando tale ragionamento, la ratio dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 si fonda, in generale, sull’idea
seguente: «[l]’ammissibilità di tali imposte e diritti, in aggiunta all’imposta sui conferimenti, si spiega quindi con il
fatto che quand’anche non si trattasse di un conferimento in società, tali diritti o imposte si applicherebbero ugualmente.
Tali diritti o imposte non colpiscono il conferimento in quanto tale, bensì una specifica operazione che nella fattispecie
costituisce un apporto, ma esisterebbe a prescindere da qualsiasi conferimento». V. l’articolo di Richard, D., «Bilan de 25
ans d’harmonisation des impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux»
,
Cahiers de droit européen
, n. 1-2, 1996, pagg. 31-72, pag. 69. Pertanto, l’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 ha lo scopo di consentire agli Stati
membri di conservare il loro potere di tassare operazioni, quale il trasferimento di proprietà, che possono non essere collegate
a un’operazione di conferimento.
21
– Su questa tesi della coesistenza, v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Alber, presentate il 17 settembre 1998
nella causa [OSCURATO:PERSONA], citata (paragrafo 44).
22
– V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni.
23
– Sentenza 15 luglio 2004, causa C‑415/02, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I‑7215, punto 37).