CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19379/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MANDO e SILVIASOLIMANDO, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC dei difensori– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SERGIOPREDEN ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 137 del 2020 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 17 settembre 2020 (R.G.N.134/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7540/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 19379/2026Data pubblicazione 12/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPerugia, in accoglimento del gravame proposto dall’INPS contro lapronuncia del Tribunale di Terni, ha dichiarato inammissibile ladomanda del signor [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la riliquidazionedel trattamento pensionistico categoria vo n. 10045381, decorrente dalprimo febbraio 2012, previa neutralizzazione delle ultime cinquantatrésettimane di mobilità.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta cheil pensionato è incorso nella decadenza triennale, prevista dall’art. 47,ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile1970, n. 639, introdotto dall’art. 38, comma 1, lettera d), numero 1),del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale decadenza dev’esserecomputata a decorrere dalla liquidazione originaria della pensione(primo febbraio 2012) e implica la definitiva perdita del diritto allarideterminazione della prestazione pensionistica.2.– Contro la sentenza d’appello il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre percassazione, articolando tre motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS replica con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 47,secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, dell’art. 7 della legge 11agosto 1973, n. 533, dell’art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88,dell’art. 24 Cost.- 2 -Numero registro generale 7540/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 19379/2026Data pubblicazione 12/06/2026Avrebbe errato la Corte territoriale nel computare il termine didecadenza dalla decorrenza iniziale della prestazione (primo febbraio2012), senza considerare che, nel caso di specie, viene in rilievo la«presentazione dell’autonoma domanda di concessione del beneficio,inteso come neutralizzazione opzionale dell’ultima contribuzione menofavorevole in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale264/94 e 82/2017» (pagina 15 del ricorso per cassazione). Sitratterebbe, dunque, di una «ricostituzione contributiva», chepostulerebbe una specifica istanza, e non di una mera domanda diriliquidazione di una pensione (pagina 16 del ricorso). Il termine didecadenza dovrebbe essere computato, pertanto, dal completamentodell’iter amministrativo, avviato con l’apposita domanda del 12febbraio 2016.1.1.– Il motivo non può essere accolto.1.2.– La domanda del ricorrente, volta a ottenere laneutralizzazione della contribuzione sfavorevole alla stregua di princìpiimmanenti all’ordinamento previdenziale, si correla pur sempreall’adempimento di una prestazione riconosciuta solo in parte, comel’[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato nel controricorso (in particolare, pagine 4 e 5),e tende al riconoscimento della pensione in una misura più elevata.Ne discende che la fattispecie dev’essere ricondotta all’art. 47,sesto comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, che tipizza una specialeipotesi di decadenza e la riconnette, in termini ampi, idonei aricomprendere anche la vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte,all’adempimento incompleto da parte dell’ente, circostanza acclarata enota all’accipiens (Cass., sez. lav., 7 maggio 2024, n. 12400, punto 24delle Ragioni della decisione).Il dies a quo della decadenza è dunque ancorato al riconoscimentoparziale del trattamento pensionistico e non rivestono rilievo i terminidella procedura amministrativa per conseguire la più favorevole- 3 -Numero registro generale 7540/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 19379/2026Data pubblicazione 12/06/2026liquidazione della pensione in virtù del meccanismo di“neutralizzazione”.Invero, «mentre per ottenere il riconoscimento del diritto apensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo cheprende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade perottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione dellaprestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiorea quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentaredomanda amministrativa all’ente, perché la richiesta a suo tempopresentata per ottenere l’originario diritto è ritenuta sufficiente dallegislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misuraspettante per legge» (sentenza n. 12400 del 2024, cit., punto 20 delleRagioni della decisione).Da tali princìpi, che hanno valenza generale e si attagliano anchealla fattispecie controversa, il ricorso e la memoria illustrativa noninducono a discostarsi.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell’art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come interpretato dall’art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge1° giugno 1991, n. 166, degli artt. 3, 36 e 38 Cost.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per averpredicato una decadenza radicale, senza circoscriverla ai «rateimaturati prima del triennio che precede il deposito del ricorsogiudiziale» (pagina 4 del ricorso). La decadenza non potrebbe maiprodurre «un effetto totalmente estintivo del diritto ad una pensionecalcolata correttamente, pena la violazione del principio diimprescrittibilità del diritto a pensione» (pagine 22 e 23 del ricorso).2.1.– La censura coglie nel segno.2.2.– Come la parte ricorrente ha puntualizzato, da ultimo, nellamemoria illustrativa, questa Corte è ormai costante nell’affermare che- 4 -Numero registro generale 7540/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 19379/2026Data pubblicazione 12/06/2026la decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturatiche precedono il triennio dalla domanda giudiziale (Cass., sez. lav., 17giugno 2021, n. 17430).L’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, come convertito, che l’[OSCURATO:PERSONA] nelcontroricorso addita come norma eccezionale (pagina 15), a benconsiderare «non riguarda […] solo la domanda di pensione, e dunqueil caso in cui pensione sia negata in toto, ma ha portata generale,potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione»(sentenza n. 17430 del 2021, cit., punto 21 dei Motivi della decisione).Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio legis e dalla finalità «dicontinuare a incidere unicamente sui ratei pregressi», comeconfermano anche i lavori preparatori (sentenza n. 17430 del 2021,cit., punto 23 dei Motivi della decisione), e si rivela l’unica compatibile«con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che hasempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale,irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza,…principio costituzionalmente garantito che non può comportarederoghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010,n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203)» (sentenza n. 17430del 2021, cit., punto 24 dei Motivi della decisione).In tal modo si attua «un giusto equilibrio tra il diritto alla pensionee l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, checomunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perditadell’integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domandagiudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessisarebbe assicurato dall’accoglimento della tesi opposta, cheprodurrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem,con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze»(sentenza n. 17430 del 2021, cit., punto 28 dei Motivi della decisione).A tali princìpi, oramai consolidati (fra le molte, Cass., sez. lav., 9ottobre 2025, n. 27116, e, da ultimo, Cass., sez. lav., 28 maggio 2026,- 5 -Numero registro generale 7540/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 19379/2026Data pubblicazione 12/06/2026n. 16663, n. 16661 e n. 16659), occorre dare continuità, in difetto diargomenti persuasivi che inducano a rimeditare l’orientamentoesaminato.3.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91e 92 cod. proc. civ. e addebita alla Corte di merito di aver condannatoalla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, pur nellacontrovertibilità delle questioni dibattute.3.1.– In virtù dell’accoglimento del secondo motivo, l’esame delterzo mezzo resta assorbito.4.– In definitiva, il ricorso è accolto in relazione alla secondacensura, il primo motivo è respinto, il terzo rimane assorbito.5.– La sentenza d’appello è cassata in relazione alla censura accoltae la causa è rinviata alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversacomposizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa, inconformità ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.6.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronuncia sullespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo; respinge il primo mezzo; dichiaraassorbito l’esame del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata inrelazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronunciasulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 maggio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -