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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 1971

Cassazione n. 34924/2025

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to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (RUSSIA) il 25/10/1971 [OSCURATO:PERSONA] nato a (RUSSIA) il 03/05/1970 avverso la sentenza del 27/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è del g.i.p. presso il tribunale di Lucca del 27 maggio 2025 , con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art.444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 8di reclusione ciascuno, sostituita con la pena pecuniaria sostitutiva,per i reat i di cui agli artt. 483 cod. pen. , in relazione agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, e 56,48 e 479 cod. pen.. 2.Unprimo motivo di ricorso si duole della erronea applicazione della legge penale in quanto la condottaavrebbe dovuto essere ricondotta all’ art. 483 cod. pen., mentre non sussisterebbe la fattispecie del tentativo di falso in atto pubblico per induzione.Il pubblico ufficiale si sarebbe limitato a riprodurre il contenuto delle autocertificazioni all’atto di registrazione della pratica. 2.1.Il secondo motivo ha dedotto vizio di erronea qualificazione giuridica del reato di cui agli artt. 56, 48 e 479 cod. pen., in quanto il destinatario del presunto inganno, funzionario della Motorizzazione, sarebbe persona professionalmente qualificata, destinata a verificare la legittimità delle dichiarazioni rese e, di conseguenza, difetterebbe un requisito indispensabile della fattispecie, quello dell’idoneità della falsa autocertificazione ad indurre in errore.

Ritenuto in diritto 1.Il ricorsodegli imputati è inammissibile . 2.Il motivo è attinto dal vizio di a-specificità. 2.1.E’ invero consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che “in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità diricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen., l'erroneaqualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando talequalificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023; Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20,PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv. 272619).

2.2. Orbene, il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 cod. pen. può concorrere -quando la falsa dichiarazione sia prevista di per sé come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale la attestazione inerisca (artt. 48 e 479 cod. pen.), sempre che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità (Sez.

U n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236868), stante il rapporto di causa effetto tra il fatto attestato dal privato -quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale - e il contenuto dispositivo di quest'ultimo (sez.5, n. 40800 del 22/09/2022, Incagnoli, Rv. 283876).

2.3. Ciò premesso, è di immediato risalto che alcuna palese distonia possa essere ravvisata tra la qualificazione giuridica attribuita in sentenza ai fatti da giudicare e la formulazione del capo d’accusa, versandosi in un caso di diretto collegamento tra la falsa autocertificazione redatta dagli imputati e l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della conversione della patente straniera, di pertinenza dei funzionari della Motorizzazione; così come improponibile, per analoghe ragioni, èla questione dell’ambito di competenza e del grado di preparazione professionale del singolo pubblico ufficiale, destinatario delle dichiarazioni false e deputato a formalizzare la conversione della patente, subordinata ad accertamenti “in fatto” incompatibili con la peculiarità e la speditezza del rito speciale adito dall’imputato. 3.Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al l’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna de i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e – ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilain favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,il 24 settembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (RUSSIA) il 25/10/1971 [OSCURATO:PERSONA] nato a (RUSSIA) il 03/05/1970 avverso la sentenza del 27/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è del g.i.p. presso il tribunale di Lucca del 27 maggio 2025 , con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art.444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 8di reclusione ciascuno, sostituita con la pena pecuniaria sostitutiva,per i reat i di cui agli artt. 483 cod. pen. , in relazione agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, e 56,48 e 479 cod. pen.. 2.Unprimo motivo di ricorso si duole della erronea applicazione della legge penale in quanto la condottaavrebbe dovuto essere ricondotta all’ art. 483 cod. pen., mentre non sussisterebbe la fattispecie del tentativo di falso in atto pubblico per induzione.Il pubblico ufficiale si sarebbe limitato a riprodurre il contenuto delle autocertificazioni all’atto di registrazione della pratica. 2.1.Il secondo motivo ha dedotto vizio di erronea qualificazione giuridica del reato di cui agli artt. 56, 48 e 479 cod. pen., in quanto il destinatario del presunto inganno, funzionario della Motorizzazione, sarebbe persona professionalmente qualificata, destinata a verificare la legittimità delle dichiarazioni rese e, di conseguenza, difetterebbe un requisito indispensabile della fattispecie, quello dell’idoneità della falsa autocertificazione ad indurre in errore. Ritenuto in diritto 1.Il ricorsodegli imputati è inammissibile . 2.Il motivo è attinto dal vizio di a-specificità. 2.1.E’ invero consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che “in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità diricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen., l'erroneaqualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando talequalificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023; Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20,PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv. 272619). 2.2. Orbene, il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 cod. pen. può concorrere -quando la falsa dichiarazione sia prevista di per sé come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale la attestazione inerisca (artt. 48 e 479 cod. pen.), sempre che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità (Sez. U n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236868), stante il rapporto di causa effetto tra il fatto attestato dal privato -quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale - e il contenuto dispositivo di quest'ultimo (sez.5, n. 40800 del 22/09/2022, Incagnoli, Rv. 283876). 2.3. Ciò premesso, è di immediato risalto che alcuna palese distonia possa essere ravvisata tra la qualificazione giuridica attribuita in sentenza ai fatti da giudicare e la formulazione del capo d’accusa, versandosi in un caso di diretto collegamento tra la falsa autocertificazione redatta dagli imputati e l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della conversione della patente straniera, di pertinenza dei funzionari della Motorizzazione; così come improponibile, per analoghe ragioni, èla questione dell’ambito di competenza e del grado di preparazione professionale del singolo pubblico ufficiale, destinatario delle dichiarazioni false e deputato a formalizzare la conversione della patente, subordinata ad accertamenti “in fatto” incompatibili con la peculiarità e la speditezza del rito speciale adito dall’imputato. 3.Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al l’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna de i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e – ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilain favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,il 24 settembre 2025
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