CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, l'assorbimento degli altri relativi alla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., ed il rigetto di quelli residui. Udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso. Udito il difensore della parte civile Regione Calabria, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. Uditi i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 settembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 23 anni di reclusione di reclusione - in essa compresa la pena di anni 15 di reclusione inflitta con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Palmi 4 marzo 2015, per il reato dell'art. 416-bis cod. pen. posto in continuazione con i reati oggetto di giudizio - per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.), commesso in Rizziconi e zone limitrofe dal 10 gennaio 2010 ed ancora permanente, ed estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso (artt. 629 cod. pen e 416- bis.1 cod. pen.), commesso in Rizziconi dal 29 gennaio 1999 all'il giugno 2014. Con sentenza del 3 dicembre 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la data di commissione del reato associativo, individuando la data di inizio nel 27 settembre 2012, e rideterminato la pena finale in 22 anni ed 8 mesi di reclusione, e confermato per il resto la sentenza di primo grado. In particolare, il giudizio di merito ha avuto ad oggetto la perdurante operatività dell'associazione di tipo 'ndranghetistico nota come cosca Crea, la cui esistenza era stata giudiziariamente riconosciuta da pregresse sentenze definitive. Si tratta di un gruppo a prevalente base familiare, sviluppatosi intorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli Giuseppe e Domenico, che ha conseguito un penetrante controllo nel territorio di riferimento (il comune di Rizziconi e le zone limitrofe del versante tirrenico della provincia di [OSCURATO:PERSONA]) grazie alla forza di intimidazione, esercitata sia per condizionare le attività pubbliche, specie quelle gestite dal Comune, sia per garantire agli associati con ruoli verticistici lunghi periodi di latitanza. In essa il ruolo dell'attuale imputato, [OSCURATO:PERSONA], figlio di Teodoro, già attinto da precedente condanna definitiva per altro segmento temporale del medesimo reato, è stato individuato soprattutto in relazione al contributo dato alla latitanza del fratello Giuseppe ed al concorso nella vicenda di estorsione in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], oggetto anche di autonomo capo di imputazione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento alla condanna per il reato dell'art. 416-bis cod. pen., in relazione all'improcedibilità dell'azione penale ed alla preclusione de ne bis in idem, in quanto l'imputato era già stato giudicato e condannato per l'appartenenza alla medesima cosca nel processo che aveva portato alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Palmi 4 marzo 2015 (e che in ricorso viene denominato "Toro"). In quel procedimento la contestazione associativa era in origine di tipo aperto, poi successivamente modificata dal pubblico ministero in udienza il 27 settembre 2012 con retrodatazione della data di fine al 31 dicembre 1999, talchè sarebbe preclusa una nuova contestazione per comportamenti commessi fino alla data della sentenza di primo grado, che è il 4 marzo 2015. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente l'eccezione, ma solo nel senso di non ammettere la retrodatazione e di giudicare soltanto i fatti commessi a decorrere dal 27 settembre 2012. Peraltro, ai fini della identità del fatto in un reato permanente, non basta una diversa data di commissione ma occorre o che il soggetto sia passato ad altra cosca o che vi sia stata comunque la successione tra organismi criminali diversi. Occorre, inoltre, chiedersi se il solo frammento di condotta giudicato in questo procedimento sia sufficiente ad integrare il reato di associazione a delinquere. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento alla condanna per il reato dell'art. 416-bis cod. pen., in relazione alla mancanza di elementi costitutivi del reato, in quanto le prove sono state desunte da dichiarazioni dei collaboratori, dal contributo alla latitanza del fratello Giuseppe, dalla estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], ma nella sentenza vi è un errore di attribuzione di un fatto commesso in realtà da un omonimo [OSCURATO:PERSONA] che non è il ricorrente, nell'attribuzione congetturale al ricorrente di conversazioni intercettate in cui si parla di una persona di nome "Luca" che non si capisce perché sia stata individuata nel ricorrente, nonché una contraddizione nell'aver ritenuto il ruolo di gestore della latitanza del fratello ma nell'aver anche scritto che durante quel periodo la condotta dell'imputato è stata oltremodo riservata, nonché la mancata valutazione della totale assenza dell'imputato in un momento di fibrillazione della latitanza del fratello, ovvero in occasione di un blitz fallito delle forze di polizia del 15 dicembre 2014. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento alla condanna per il reato dell'art. 416-bis cod. pen., in relazione alla mancata riqualificazione del contributo alla latitanza del fratello come mero fatto di favoreggiamento, peraltro scriminato ex art. 384 cod. pen., essendosi concretizzato soltanto nel fargli avere un generatore di corrente ed una pen drive. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento alla condanna per il reato di estorsione, in quanto gli elementi di prova sarebbero stati tratti esclusivamente dalla condanna passata in giudicato nei confronti di padre e fratello senza valutare specificamente la condotta dell'imputato ed in quanto non è provato che l'imputato, quando si recava presso la ditta [OSCURATO:PERSONA] a prelevare pezzi di ricambio, non pagasse nè che fosse consapevole che alla base degli eventuali mancati pagamenti vi fosse un rapporto estorsivo, in quanto la prova è stata desunta solo dall'esser figlio di suo padre con una sorta di responsabilità di posizione, l'imputato non era d'altronde presente all'incontro tra il padre e [OSCURATO:PERSONA] a partire dal quale il rapporto commerciale si trasformò in rapporto estorsivo, non si comprende inoltre perché i dipendenti che pure si recavano a prelevare pezzi di ricambio non siano stati imputati. Con il quinto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento alla condanna per l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata in relazione alla estorsione, in quanto la stessa è stata ricavata dalla sentenza passata in giudicato nei confronti di padre e fratello, ma occorreva valutare se la condotta dell'imputato abbia mai presentato i caratteri della coartazione psicologica. Con il sesto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento agli aumenti per continuazione, in quanto manca motivazione del quantum degli aumenti, motivazione particolarmente necessaria atteso che l'aumento per il reato dell'art. 416-bis avrebbe dovuto tener conto che la frazione di condotta contestata in questo giudizio era assai limitata nel tempo e quello per l'estorsione che i prelievi di merce attribuiti all'imputato sono solo 33, con periodi anche di sette anni in cui lo stesso non si mai recato a prelevare la stessa. Con atto di motivi nuovi, depositati il 8 ottobre 2022, deduce, con riferimento al primo motivo dedicato all'improcedibilità dell'azione penale ed alla preclusione de ne bis in idem, che con sentenza n. 36330 del 2022 questa Corte di Cassazione ha deciso questione identica relativa alla modifica dell'imputazione nella stessa vicenda processuale a monte ma in differente processo a valle (in cui erano imputati familiari del ricorrente), ed ha disposto l'annullamento con rinvio rilevando la illegittimità della modifica della imputazione nei termini concretamente effettuati dal pubblico ministero. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, l'assorbimento degli altri relativi alla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., ed il rigetto di quelli residui. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire memoria contenente conclusioni scritte, in cui chiede dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso, che ha confermato nel corso della discussione orale. Il difensore della parte civile Regione Calabria, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. I difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo ed il motivo nuovo deducono erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in relazione all'asserita improcedibilità dell'azione penale per il reato dell'art. 416-bis cod. pen. ed alla conseguente preclusione del ne bis in idem, in quanto l'imputato era già stato giudicato e condannato per l'appartenenza alla medesima cosca nel processo che aveva portato alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Palmi del 4 marzo 2015. In quel procedimento la contestazione associativa era in origine di tipo aperto, ed era stata poi successivamente modificata dal pubblico ministero in udienza il 27 settembre 2012 con retrodatazione al 31 dicembre 2009, retrodatazione accolta dal giudice di quel procedimento. L'eccezione di improcedibilità del presente giudizio sarebbe stata ingiustamente accolta solo parzialmente nel grado di appello di questo giudizio, in quanto la sentenza impugnata avrebbe escluso soltanto il potere di retrodatazione dell'imputazione, ma avrebbe ritenuto l'azione correttamente procedibile per il segmento temporale decorrente dal 27 settembre 2012. Il motivo è infondato. 1.1. La questione della legittimità dell'atto di "chiusura" dell'azione penale avvenuto nel corso dell'udienza dibattimentale di primo grado del 27 settembre 2012 è già stato portato all'attenzione della Suprema Corte proprio nel giudizio (il processo originato dalla sentenza del Tribunale di Palmi del 4 marzo 2015) in cui la delimitazione temporale dell'imputazione è avvenuta, e la Suprema Corte con Sentenza n. 37850 del 03/04/2019, Crea, n.m., della Quinta Sezione penale ha stabilito che quella modalità di modificazione della data dell'imputazione era conforme alle regole del sistema processuale e non comportava ritrattazione dell'azione penale. In particolare, in quella sentenza la Quinta Sezione penale ha affermato che "è, invero, consentito al titolare della funzione d'accusa, operare scelte processuali funzionali a detto esercizio, esplicandosi in tal modo un potere-dovere che, nella fattispecie in esame, non ha inciso, violandolo, sul principio di irretrattabilità dell'azione penale di cui all'art. 50, comma 3, cod. proc. pen. E noto, infatti, che è inibito, al pubblico ministero, di procedere alla "riduzione" del fatto contestato ad ipotesi meno grave, in modo autonomo, mediante un'attività di mera correzione o di riqualificazione delle condotte. Ciò in quanto è precluso al rappresentante della pubblica accusa, nel corso del dibattimento, intervenire mediante una formale modificazione del capo di imputazione, formulato con il rinvio a giudizio, sostituendosi ad un potere proprio del giudice, riqualificando in modo autonomo l'imputazione (Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Davicco, Rv. 269743 - 01; Sez. 2, n. 6905 del 11/11/2009, Rv. 246451; Sez. 4, n. 26653 del 22/04/2009, Pinna, Rv. 244505 - 01; Sez. 5, n. 9806 del 13/02/2006, Casagrande, precedenti tutti relativi a modifica dell'imputazione inerente l'esclusione di aggravanti contestate con l'originaria imputazione). Nella specie, tuttavia, aver precisato il dies ad quem di una condotta associativa, già contestata come permanente, senza formale modificazione dell'imputazione, che resta, per come circostanziata, la medesima nel senso sopra precisato, non integra la denunciata indebita "riduzione" del fatto, da parte del pubblico ministero". Con il primo motivo, e con il motivo nuovo, la difesa del ricorrente ripropone la questione in questo giudizio, e vorrebbe, attraverso l'evocazione del principio del ne bis in idem che nella sostanza la Suprema Corte dichiarasse incidenter tantum illegittimo il medesimo provvedimento che è già stato dichiarato legittimo dalla sentenza di cassazione che l'ha scrutinato principaliter. La questione risulta già coperta da giudicato e non può essere rimessa in discussione nel presente procedimento in cui si devono al più considerare gli effetti prodotti sull'imputazione associativa contestata. L'eventuale accoglimento della richiesta, oltre a porsi in contrasto con il giudicato richiamato, comporterebbe anche un effetto paradossale ed abnorme, ovvero che Crea otterrebbe il diritto a non essere giudicato (ed eventualmente condannato) per la sua partecipazione all'associazione a delinquere nel periodo 27 settembre 2012 - 4 marzo 2015 (data in cui comunque si sarebbe verificata la interruzione giudiziale della permanenza per effetto dell'intervento della sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi), perché in questo giudizio si dovrebbe affermare che la preclusione dell'irretrattabilità dell'azione penale avrebbe imposto che egli fosse giudicato per tale segmento temporale nel primo processo, in cui però lo stesso è stato giudicato, in realtà, soltanto per il segmento di condotta tenuta fino al 31 dicembre 2009 con sentenza ormai definitiva, perché passata in giudicato. In ogni caso, il collegio condivide il percorso logico della pronuncia n. 37850 del 2019 e ritiene che non si sia verificata la violazione del ne bis in idem tra il reato associativo oggetto di questo processo ed il reato per cui era stata esercitata l'azione penale nel giudizio terminato con la sentenza del Tribunale di Palmi del 4 marzo 2015.1.2. Si è consapevoli che sul punto la giurisprudenza di questa Corte non è univoca e che in essa si rinvengono due orientamenti diversi. 1.2.1. Un primo orientamento, di cui è espressione la pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 36330 del 01/06/2022, Crea, Rv. 283625, che ha deciso la medesima vicenda processuale di delimitazione temporale dell'imputazione con riferimento ai coimputati dell'odierno ricorrente, ed i cui argomenti costituiscono la base del motivo nuovo depositato dalla difesa, sostiene che la "chiusura" dell'imputazione del reato permanente, originariamente formulata secondo la tecnica della contestazione aperta, è illegittima, perché costituisce una forma di revoca dell'esercizio dell'azione penale, al pari della eliminazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente. La revoca dell'esercizio dell'azione penale è preclusa dal principio generale dell'irretrattabilità dell'azione penale, e, secondo questo orientamento, deve quindi ritenersi senza effetto. Essa, pertanto, non esime il giudice dall'obbligo di pronunciarsi su tutta la frazione del reato permanente fino alla data della sentenza di primo grado. In base a questo orientamento, quindi, il segmento di condotta tenuto tra la data in cui è avvenuta la delimitazione temporale dell'imputazione e la data della sentenza di primo grado deve essere giudicato nel primo processo (e l'eventuale omissione di pronuncia deve essere impugnata con l'impugnazione della prima sentenza) mentre su di esso è precluso il giudizio nel secondo processo. 1.2.2. Un secondo orientamento, di cui è espressione Sez. 2, Sentenza n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015, ritiene, invece, che la "chiusura" dell'imputazione del reato permanente, originariamente formulata secondo la tecnica della contestazione aperta, non costituisca una forma di revoca dell'esercizio dell'azione penale, ma soltanto una precisazione della data dell'imputazione, operazione sempre possibile nel corso del processo penale, e che, per di più, la stessa non sia soggetta neanche alle regole della modifica dell'imputazione in senso tecnico con i connessi oneri procedimentali a carico del giudice e diritti della difesa di cui agli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. Questo secondo orientamento evidenzia anche che la precisazione della data della imputazione, mediante il passaggio dalla contestazione "aperta" alla contestazione "chiusa", è in favor dell'imputato, perché delimita in modo più preciso la condotta da cui questi si deve difendere, ed alleggerisce, anziché aggravare, gli oneri di preparazione della difesa. A questo orientamento è riconducibile anche Sez. 6, Sentenza n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577, che ha deciso una vicenda di tipo cautelare, ed in cui si è sostenuto che la contestazione riflette un accadimento storicamente percepibile e accertabile e dunque, così come la condanna, non può che aver ad oggetto un fatto pregresso o, al più, coevo, non essendo concepibile una contestazione riferita a condotte future. La contestazione aperta legittima l'accertamento del protrarsi della condotta permanente, ma di per sé non contiene anche l'individuazione di un termine finale della condotta. Pertanto, la mera precisazione del termine finale, tale da precludere l'ulteriore proiezione futura dell'accertamento, non costituisce di per sé neppure una modifica sostanziale della contestazione, che strutturalmente non può riferirsi al futuro. Deve, pertanto, escludersi che per il periodo successivo a quello della precisazione possa anche solo in astratto prospettarsi la consumazione del potere di esercizio dell'azione penale, che non è mai giunta ad assumere come suo oggetto anche quel periodo, potendosi al più discutere il tema della retrodatazione del termine finale a data antecedente a quella in cui la chiusura dell'imputazione venga effettuata. Tracce di questo orientamento si rinvengono anche in Sez. 2, Sentenza n. 28634 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253414, che era stata adita a seguito di ricorso per "atto abnorme" presentato dall'imputato contro una ordinanza dibattimentale che aveva ammesso la chiusura dell'imputazione di un reato permanente di cui all'art. 416-bis cod. pen., e che si è limitata a definire non abnorme la "restrizione" dell'imputazione originaria, in quanto essa non determina un'alterazione della struttura logica del processo penale, dal momento che il dato riguarda solamente l'esatta individuazione del reato di cui i due ricorrenti sono chiamati a rispondere. La sentenza Moccia non ha, poi, pronunciato sulla legittimità del provvedimento, perché, una volta esclusa la abnormità del provvedimento, ha applicato l'art. 586 cod. proc. pen., a mente del quale l'impugnazione delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione della sentenza. 1.3. Il collegio ritiene che tra i due orientamenti il secondo sia argomentato in modo più convincente in diritto, e si armonizzi meglio con le regole del sistema processuale. L'irretrattabilità dell'azione penale non è un ostacolo alla "chiusura" dell'imputazione del reato permanente, perché, in realtà, l'esercizio dell'azione penale per il reato permanente avviene soltanto una volta, alla data in cui il pubblico ministero emette uno dei provvedimenti previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., ed avviene soltanto per i comportamenti passati o, al più, presenti contestati all'imputato.Con l'atto di esercizio dell'azione penale il pubblico ministero può contestare, infatti, soltanto le condotte passate o coeve tenute dall'imputato (cfr. sul punto già la sentenza Iazzetta sopra citata), non essendo logicamente concepibile la contestazione di un comportamento futuro, per le stesse ragioni di ordine logico per cui si ritiene convenzionalmente, ma in modo pacifico (per riproposizioni recenti v. Sez. 5, Sentenza n. 15651 del 10/02/2020, T., Rv. 279154; Sez. 5, Sentenza n. 17350 del 20/01/2020, C., Rv. 279401; Sez. 2, Sentenza n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788), che con la sentenza di condanna di primo grado si verifichi l'interruzione giudiziale della permanenza, in quanto non è logicamente concepibile che il giudice possa condannare per comportamenti che non sono stati ancora tenuti dall'imputato. Nel momento in cui si ammette che l'atto di esercizio dell'azione penale di un reato permanente, pur se formulato mediante contestazione aperta, non possa che avere ad oggetto i comportamenti passati o coevi tenuti dall'imputato, occorre poi verificare quale sia lo strumento tecnico attraverso cui tale contestazione finisce con l'estendersi al segmento temporale di condotta successivo che arriva fino alla data della sentenza di primo grado. Lo strumento tecnico è individuato dalla pronuncia della Corte Costituzionale 7 febbraio 2018, n. 53 nell'istituto pretorio della contestazione aperta del reato permanente; la Consulta ne afferma la necessità all'interno del sistema processuale, e sostiene che una contestazione di questo tipo sia dotata di una vis espansiva che la rende idonea a coprire anche la eventuale prosecuzione della commissione del reato in corso di giudizio. La vis espansiva permette, quindi, ad un atto di esercizio dell'azione penale, che non può che contestare fatti passati o coevi, di estendere i propri effetti anche ai comportamenti commessi in corso di giudizio, e quindi dopo l'esercizio dell'azione stessa. La teorizzazione della vis espansiva consente di evitare l'espediente di ipotizzare la ripetizione implicita dell'esercizio dell'azione penale per lo stesso reato ad opera del pubblico ministero per ogni giorno di durata del processo di primo grado, "cotidie et singulis momentis", "in una sorta di moto perpetuo inarrestabile fino alla sentenza di primo grado" (in questi termini Sez. U, Sentenza n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385). La vis espansiva di questo tipo di imputazione, però, dipende, come evidenziato dalle Sezioni Unite nella pronuncia Montanari appena citata, non da ragioni processuali, ma dalle stesse caratteristiche sostanziali del reato che si contesta. La pronuncia Montanari rileva, infatti, che occorre distinguere tra "fatti accaduti", "fatti da accadere" e "fatti in via di accadimento", ed evidenzia che, se non sarà mai possibile per il pubblico ministero esercitare l'azione penale per i "fatti da accadere", è però ammissibile la contestazione dei "fatti in via di accadimento", atteso che non è logicamente sostenibile che la protrazione della consumazione del reato permanente possa inibire la contestazione dello stesso fino al momento di cessazione della consumazione. In tali casi, secondo la pronuncia Montanari, "l'ontologica struttura del reato nei suoi aspetti naturalistici non può essere ignorata quando si tratta (...) di adattare i principi della contestazione (...) alla intrinseca idoneità a durare nel tempo del reato in esame. nel quale, appunto, l'elemento temporale del perdurare della condotta (...) è costitutivo della tipicità". In definitiva, la vis espansiva della contestazione aperta del reato permanente dipende non dalle peculiarità di tale atto di esercizio dell'azione penale, ma dalle caratteristiche sostanziali della fattispecie che si manda a giudizio, che in un reato permanente quale l'associazione a delinquere è un "fatto in accadimento", in cui l'elemento temporale del perdurare della condotta è costitutivo della tipicità. Se questa è la ricostruzione corretta della sistematica dei rapporti tra diritto sostanziale e diritto processuale in punto di contestazione aperta del reato permanente, allora la "chiusura" dell'imputazione nel corso del giudizio di primo grado non comporta alcuna ritrattazione dell'azione penale, che resta effettuata una sola volta, nella data in cui il pubblico ministero emette il provvedimento ex art. 405 cod. proc. pen., e che non può che contenere l'esercizio dell'azione penale per i comportamenti passati o, al più, coevi attribuiti all'imputato, che non sono stati toccati nel caso in esame dall'operazione di "chiusura" della stessa. L'unica ipotesi in cui la "chiusura" dell'imputazione comporta la indebita ritrattazione dell'azione penale è, infatti, quella, in cui essa arrivi addirittura ad individuare come data finale di consumazione del reato una data antecedente a quella di emissione del provvedimento ex art. 405 cod. proc. pen., quindi una data in cui l'azione penale era stata effettivamente esercitata dal pubblico ministero, non per fictio, né per vis espansiva, ma a seguito di un provvedimento tipico previsto dal sistema processuale, ipotesi che non si verifica nel caso in esame che, in mancanza di ricorso del pubblico ministero, giudica di una restrizione della condotta che è stata limitata dalla Corte d'appello al 27 settembre 2012, data in cui era già aperto il dibattimento di primo grado del processo a monte. La "chiusura" dell'imputazione aperta di un reato permanente nel corso del giudizio di primo grado, pertanto, non è altro che una forma di "interruzione giudiziale della permanenza" diversa dalla sentenza di primo grado. Essendo stata ammessa interpretativamente la interruzione, per effetto di un provvedimento del giudice quale la sentenza, di un fenomeno unitario quale il reato permanente, non sussistono, d'altronde, ostacoli logici ad ammettere la possibilità di una forma alternativa di interruzione della permanenza che avviene per effetto di una diversa tipologia di provvedimento giudiziale. Anzi, come già evidenziato dalla sentenza Cimini della Seconda Sezione, la interruzione anticipata della permanenza è in favor dell'imputato, perché restringe il periodo di cui lo stesso è chiamato a rispondere nel giudizio in cui viene effettuata la delimitazione temporale dell'imputazione. E, se è senz'altro vero che la "chiusura" dell'imputazione è strumentale, in realtà, alla possibilità di esercitare l'azione penale in un secondo giudizio per il segmento successivo di condotta del medesimo reato permanente, è anche vero, però, che l'esercizio dell'azione penale nel secondo giudizio per il segmento di condotta successiva consente all'imputato di non essere privato in tale secondo giudizio di garanzie difensive che sono proprie della fase, ormai per molti versi giurisdizionalizzata, delle indagini preliminari o di quella dell'udienza preliminare, garanzie che vanno perse, invece, quando, per effetto della naturale vis espansiva dell'imputazione nei confronti di un "fatto in via di accadimento", le evidenze probatorie della prosecuzione della commissione del reato raccolte nel corso della seconda investigazione sono versate direttamente nel dibattimento di primo grado. D'altronde, la circostanza che possa rendersi necessario aprire, nel corso dello svolgimento del dibattimento di primo grado, una seconda investigazione a carico dello stesso soggetto che stia continuando eventualmente a commettere il reato permanente per cui è stata esercitata l'azione penale nei suoi confronti è conseguenza della impossibilità di riconoscere sacche di impunità per la condotta criminale eventualmente tenuta nel corso del giudizio ("che il reo possa godere di una franchigia penale riguardo alla perdurante condotta illecita per il mero fatto che l'accertamento giudiziario abbia riguardato solo un segmento temporale del reato", Corte Cost. n. 53 del 2018 citata), e della esistenza di norme processuali che non permettono (come l'art. 430 cod. proc. pen., relativo agli atti di indagine per cui è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore) o sconsigliano (a causa della disco very del fascicolo processuale, incompatibile con alcune tipologie di atto di indagine, quali le intercettazioni) la esecuzione di talune tipologie di indagine in corso di dibattimento. Pertanto, se l'accettazione della tecnica della contestazione aperta del reato permanente è stata necessaria al sistema processuale per impedire che la eventuale protrazione della commissione del reato impedisse di esercitare l'azione penale per un "fatto in accadimento", e per evitare di dover ammettere l'espediente della ripetizione implicita della contestazione cotidie et singulis momentis, la "chiusura" della contestazione aperta del reato permanente consente al sistema processuale di ammettere la esistenza contemporanea di un primo giudizio e di una seconda investigazione a carico dello stesso soggetto per lo stesso fatto per segmenti successivi dello stesso, consente il riversamento degli atti della seconda investigazione nel primo giudizio solo con riferimento alle condotte commesse fino alla data di chiusura dell'imputazione, permette all'imputato di concentrare la difesa del primo giudizio soltanto fino alla data di chiusura della contestazione, ed ammette il secondo giudizio soltanto per il segmento temporale successivo alla data della chiusura della contestazione, evitando, in questo modo, qualsiasi violazione del principio del ne bis in idem per la diversità temporale delle condotte sottoposte alla valutazione del giudice (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 10/02/2022, PG in proc. Laudani, Rv. 283371; Sez. 6, Sentenza n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149). Resta, infine, da rilevare che per essere stato il delitto associativo contestato con formulazione aperta, le obiezioni difensive non possono incidere sulla porzione di condotta decorrente dal 5. 3. 2015, data della sentenza del Tribunale di Palmi del 4. 3. 2015, alla sentenza di primo grado del presente processo che mantiene la sua autonomia. Il motivo è, pertanto, infondato. 2. Il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di individuazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Nel motivo di ricorso si sostiene che le prove sono state desunte da dichiarazioni dei collaboratori, dal contributo alla latitanza del fratello Giuseppe, dalla estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], ma che nella sentenza vi sarebbe un errore di attribuzione di un fatto commesso in realtà da un omonimo, nell'attribuzione congetturale al ricorrente di conversazioni intercettate in cui si parla di una persona di nome "Luca" che non si capisce perché sia stata individuata nel ricorrente, nonché una contraddizione nell'aver ritenuto il ruolo di gestore della latitanza del fratello ma nell'aver anche scritto che durante quel periodo la condotta dell'imputato è stata oltremodo riservata, nonché la mancata valutazione della totale assenza dell'imputato in un momento di fibrillazione della latitanza del fratello, ovvero in occasione di un blitz fallito delle forze di polizia del 15 dicembre 2014. Il motivo è infondato. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova, è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. L'ambito di sindacato è ancora più ristretto in caso, quale quello in esame, in cui il giudizio sulla prova è oggetto di doppia conforme, atteso che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"). Nel caso in esame, va osservato preliminarmente che non si riesce ad individuare contraddizioni nell'articolato logico della sentenza nella parte in cui ha attribuito a carico dell'imputato il ruolo di gestore della latitanza del fratello avendo scritto, però, anche che durante quel periodo la condotta dell'imputato è stata oltremodo riservata, perché non si tratta di affermazioni in contrasto. In ogni caso, si tratta di circostanze entrambe emergenti dagli atti; le cautele del ricorrente nei contatti con il fratello latitante sono ben descritte nelle due sentenze di merito, che richiamano sovente gli atti di polizia giudiziaria (l'utilizzo di un nome di copertura nelle conversazioni; l'inviare intermediari nel luogo della latitanza senza presentarsi di persona), mentre il ruolo di organizzatore emerge dai contatti diretti che lo stesso aveva tramite telefono con il latitante. L'assenza di contatti con l'imputato in occasione del blitz fallito delle forze di polizia del 15 dicembre 2014 è circostanza su cui si sofferma il motivo di ricorso, ma che non ha una lettura univoca, potendo derivare anche dalla necessità di aumentare le cautele in un momento in cui si era palesata la vicinanza delle forze di polizia all'individuazione del luogo della latitanza. La mancata valutazione in favore del ricorrente di tale circostanza non è, pertanto, considerabile vizio della pronuncia, perché la valutazione favorevole di tale circostanza deriverebbe, in realtà, da una lettura puramente congetturale del comportamento tenuto dal ricorrente. La deduzione circa la eventuale confusione con un omonimo con riferimento alla vicenda della Rizziconi energia non è in grado di travolgere il percorso logico della sentenza impugnata per il limitato rilievo che nella motivazione del giudizio di condanna ha tale vicenda, citata velocemente a pag. 32 della sentenza impugnata (si fa riferimento alla numerazione a penna in fondo alla pagina; la (L sentenza è caratterizzata da una doppia numerazione delle pagine), ed estranea alla maggior parte del percorso logico dei giudici del merito. La deduzione difensiva che nelle conversazioni intercettate possa essere stato attribuito al ricorrente un alias ("Luca") con cui ci si riferiva, in realtà, ad altra persona è stata oggetto di articolata risposta nelle pagine 30 e 31 (si fa riferimento sempre alla numerazione a penna in fondo alla pagina) della sentenza impugnata, che ha escluso del tutto che possa essere stato commesso un errore nell'attribuzione di tale identità, perché, in un contesto in cui peraltro l'utilizzo di nomi di copertura nel corso delle conversazioni tra gli esponenti della cosca Crea è da considerare pacifico, perché comprovato con riferimento a tutti gli attori della vicenda (come da specchietto riepilogativo che il giudice dell'abbreviato ha anteposto alla esposizione delle conversazioni intercettate), la telefonata da cui è stata ricavata la certezza che "Luca" fosse [OSCURATO:PERSONA] era effettuata da [OSCURATO:PERSONA], persona molto vicina ai Crea. Va anche aggiunto sul punto che il motivo di ricorso a pag. 26 censura una modalità di attribuzione di tale identità che è priva, in realtà, di qualsiasi possibile censura di illogicità per la stretta consequenzialità logica delle deduzioni effettuate dagli investigatori, perché se Facchineri riferisce al telefono al nipote di aver appena incrociato il suocero di "Luca" all'area di servizio IP di [OSCURATO:PERSONA], e le telecamere di sorveglianza dello stesso distributore di benzina attestano che la persona incrociata è [OSCURATO:PERSONA], suocero dell'odierno ricorrente, ne consegue che con stretta consequenzialità logica è stato individuato nel ricorrente il "Luca" di cui lo stesso Facchineri parla nelle telefonate intercettate. In definitiva, il motivo di ricorso non riesce a disarticolare sul piano logico il percorso logico della sentenza impugnata e le doglianze mosse finiscono per risolversi in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata, Rv. 270519), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 3. Nel terzo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, per la mancata riqualificazione in favoreggiamento personale, non punibile ex art. 384 cod. pen., del contributo dato dall'imputato alla latitanza del fratello. Il motivo è infondato. La motivazione della pronuncia di appello sul punto si rinviene a pag. 26 della sentenza impugnata, in cui si scrive che "Crea per mantenere il rapporto con il fratello utilizzava tutta la rete di fiancheggiatori e sodali predisposta in funzione di assicurare la latitanza interagendo con gli stessi e realizzando non già una attività occasionale di favoreggiamento ma condotte qualificabili come associative in ragione del fatto che appaiono espressione e si ineriscono in una attività organizzata a supporto di un esponente apicale della cosca latitante pericolosissimo custode dell'arsenale, o parte dell'arsenale della cosca certamente titolare di potere direttivo". La motivazione della pronuncia è, quindi, fondata sulla circostanza che non si tratterebbe di un mero aiuto estemporaneo ad un congiunto, ma di un aiuto organizzato ad un esponente apicale della cosca. Il percorso logico della sentenza è coerente con gli approdi interpretativi cui è pervenuta da tempo sul punto la giurisprudenza di legittimità, che ritiene che la sussunzione della condotta di agevolazione della latitanza di un associato sub art. 416-bis o sub art. 378 cod. pen. dipende dalla sistematicità o occasionalità del contributo alla latitanza (Sez. 1, Sentenza n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374: Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come partecipazione ad un clan camorristico la condotta dell'indagato il quale, dedito alla frequentazione di soggetti intranei al sodalizio, aveva con stabilità favorito gli spostamenti del capoclan latitante, mettendogli altresì a disposizione, in plurime occasioni, la sua abitazione come luogo sicuro per incontri con politici ed imprenditori) e dalla circostanza che con il contributo alla latitanza venga agevolato il singolo o l'associazione nel suo complesso (Sez. 6, Sentenza n. 2533 del 26/11/2009, dep. 2010, Gariffo, Rv. 245703: Integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa, e non quelli meno gravi di assistenza agli associati o di favoreggiamento personale, la condotta di colui che curi sotto il profilo logistico la latitanza del capo del sodalizio, assicurandogli al contempo in maniera stabile la possibilità, per il suo tramite, di mantenere i contatti con gli altri associati e di continuare a dirigere l'organizzazione, perché detta condotta rende palese la volontà di agevolare non solo il soggetto latitante ma l'intera associazione).La motivazione della Corte d'appello, che ha evidenziato il ruolo apicale del fratello del ricorrente ed il contributo organizzato recato dall'associazione nel garantirgli la latitanza, è perfettamente conforme a questo schema interpretativo, e si sottrae, quindi, a censure di illogicità della motivazione. 4. Il quarto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento alla condanna per il reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che gli elementi di prova sarebbero stati tratti esclusivamente dalla condanna passata in giudicato nei confronti del padre e del fratello del ricorrente; si sostiene, in particolare, che non è provato che quando l'imputato si recava presso la ditta [OSCURATO:PERSONA] a prelevare forniture non pagasse, nè che lo stesso fosse consapevole che alla base degli eventuali mancati pagamenti vi fosse un rapporto estorsivo. Il motivo è infondato. La sentenza di secondo grado respinge il relativo motivo di appello con una motivazione che inizia a pag. 28, è molto articolata in punto di ricostruzione complessiva del fatto, e passa ad affrontare la posizione dell'odierno ricorrente, in effetti, soltanto a pag. 34, affermando che le considerazioni svolte fino a quel punto "devono estendersi anche al [OSCURATO:PERSONA], atteso il ruolo svolto dallo stesso nella vicenda estorsiva con una condotta che oltre ad essere causalmente efficiente ([OSCURATO:PERSONA] lo ha indicato espressamente come committente dei dipendenti che si recavano presso i loro esercizi commerciali a prelevare merce) appare totalmente adesiva a quella del padre anche dal punto di vista della consapevolezza di sfruttare le modalità mafiose ed il potere di intimidazione della cosca di appartenenza" "tale condotta è dimostrativa di un consapevole e fattivo contributo ad una vicenda chiaramente estorsiva promanante dalla sua famiglia ed emblematicamente dimostrativa della forza di intimidazione dei Crea derivante dal vincolo associativo di sicura matrice mafiosa ben conosciuto dalle persone offese elementi di cui l'appellante era ben consapevole anche perchè in prima persona incaricato della gestione dell'impresa familiare". Il ricorso ritiene che con questa motivazione sia stata attribuita al Crea una mera responsabilità da posizione, derivante dai vincoli familiari. In realtà, si tratta di una critica non corretta alla motivazione della sentenza, che è, invece, partita da un dato di fatto di carattere oggettivo (il contributo causale fornito dal ricorrente alla consumazione degli episodi estorsivi, perché lo stesso si è recato più volte a prelevare la merce in prima persona, ed in altri casi in cui ha mandato i dipendenti è stato individuato come colui che aveva incaricato gli stessi, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA]), e poi, nel momento in cui ha dovuto ricostruire l'elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza del ricorrente che quei prelievi di merce si inserissero in una vicenda di violenza e sopraffazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto di ricavare la prova di tale consapevolezza dall'essere inserito il ricorrente all'interno della cosca, dal legame familiare dello stesso con gli altri esponenti apicali, ed anche dalla circostanza che egli fosse incaricato dalla famiglia della gestione dell'impresa, che si era giovata delle forniture imposte ai [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di conclusioni del tutto logiche e coerenti, ed è anzi, al contrario, illogico pretendere di leggere in modo parcellizzato il comportamento oggettivamente tenuto dal ricorrente (autore materiale di 33 di questi prelievi di merce) senza legarlo al comportamento tenuto dai concorrenti nel reato (tra cui il padre, autore di una delle condotte di violenza e sopraffazione in cui si è sostanziata la estorsione). In ricorso si sostiene anche che non vi è prova che l'imputato sapesse che il padre aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA], ma è argomento che non è in grado di viziare la sentenza, perché, al di là degli strettissimi legami familiari tra i due Crea, l'imputato gestiva l'impresa familiare e chi gestisce una impresa sa se una fornitura è pagata oppure no, e, se non è pagata, si interroga sul perché il fornitore non chieda il pagamento. In ricorso si sostiene che non vi è prova che i Crea non pagassero, ma si tratta di circostanza che attiene al fatto e che è stata ritenuta provata dai giudici del merito sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ritenute del tutto credibili. Va anche aggiunto che la prova di un avvenuto pagamento è semplice da offrire in giudizio per un debitore, talchè l'argomento della possibilità che i pagamenti delle forniture siano stati, in realtà, effettuati si rivela anche del tutto ipotetico e congetturale. In ricorso si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è illogica nella parte in cui ritiene responsabile l'imputato ma non i dipendenti della ditta che hanno tenuto il medesimo comportamento di recarsi presso [OSCURATO:PERSONA] a prelevare le forniture, ma non titolari del medesimo interesse economico e criminale. Inoltre, la sentenza giudica solo incidenter tantum la posizione dei dipendenti della ditta di Crea, e l'eventuale illogicità della motivazione di una sentenza deve risultare dal testo della motivazione, non da elementi estranei ad essa (Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) nè da decisioni prese da altre autorità giudiziarie (nel caso in esame, il pubblico ministero che non ha imputato in giudizio anche i dipendenti della ditta Crea). In ricorso si sostiene che la sentenza è illogica nella parte in cui non ha valorizzato la circostanza che per sette anni l'imputato non si sia recato a prelevare merce, ma in realtà la sentenza motiva anche su questo aspetto ed evidenzia che in quegli anni l'imputato ha scontato un lungo periodo di detenzione. / ( In definitiva, la motivazione della condanna in punto di estorsione resiste alle censure che le sono state rivolte, ed il relativo motivo di ricorso deve essere respinto. 5. Il quinto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento alla ritenuta aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata in relazione al reato di estorsione. Si sostiene che la stessa è stata ricavata soltanto dalla sentenza passata in giudicato nei confronti di padre e fratello, ma occorreva valutare se la condotta dell'imputato abbia mai presentato i caratteri della coartazione psicologica. Il motivo è infondato. La sentenza di appello respinge il motivo relativo all'aggravante mafiosa evidenziando che la condotta tenuta dal padre del ricorrente, che avrebbe usato violenza ed intimidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], minacciando anche un sequestro di persona, comporta l'utilizzo del potere criminale dell'associazione di cui era il capo. Nel ricorso si sostiene che va verificato se la condotta tenuta dall'imputato nei confronti della vittima del reato abbia mai avuto i caratteri della prevaricazione, ma, in realtà, la esistenza o meno dell'aggravante va valutata non solo in base al comportamento proprio ma anche in base alla conoscenza del comportamento dei concorrenti, perché ad essa, come a tutti gli elementi del reato, si applica il principio solidaristico di cui è espressione l'art. 110 cod. pen., per cui ciascuno, purchè sussistano anche i requisiti di tipo soggettivo, risponde anche della condotta degli altri compartecipi. In punto di oneri probatori dell'esistenza dei requisiti di tipo soggettivo va anche ricordato sul punto che la pronuncia Sez. U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, impone un onere probatorio piuttosto limitato sulla consapevolezza della finalità agevolativa che integra l'aggravante, stabilendo che "se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti". Il compartecipe deve, pertanto, soltanto essere "in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal concorrente" e la consapevolezza si può ricavare anche dai "particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale". Nel caso in esame, in cui i coautori della estorsione sono partecipi della stessa cosca, e per di più familiari strettissimi del ricorrente, non è illogico siano stati ritenuti presenti, pertanto, quegli indici rivelatori della consapevolezza, in capo allo stesso, delle finalità sottese alla complessiva azione criminosa. 6. Il sesto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare gli aumenti per continuazione sarebbero stati effettuati senza motivazione sul quantum degli stessi. Si aggiunge che la motivazione sarebbe particolarmente necessaria atteso che l'aumento per il reato dell'art. 416-bis avrebbe dovuto tener conto che la frazione di condotta giudicata era assai limitata nel tempo e quello per l'estorsione che i prelievi di merce attribuiti all'imputato sono solo 33 con periodi anche di 7 anni in cui lo stesso non si è mai recato a prelevare la stessa. Il motivo è infondato. Il giudice di primo grado ha calcolato la pena nel seguente modo: pena base per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. già giudicato nel processo concluso con sentenza del Tribunale di Palmi n. 325 del 2915: anni 15 di reclusione; aumentata di anni 5 e mesi 6 di reclusione per il reato dell'art. 416-bis cod. pen. contestato in questo procedimento, e di anni 6 e mesi 6 (nella sentenza c'era un refuso sul punto, che si comprendeva bene dal testo, ma la Corte d'appello lo ha considerato un errore ed ha ridotto la pena in secondo grado, fatto di cui comunque non può dolersi l'imputato) per l'estorsione; ridotti per il rito abbreviato. Gli aumenti per continuazione erano giustificati con quanto indicato dal giudice dell'abbreviato poche righe prima di effettuare il calcolo in alcuni criteri metodologici che il giudice ha inteso premettere alla individuazione del trattamento sanzionatorio, usando le seguenti frasi: "in considerazione dell'importante apporto fornito da Crea nella gestione della latitanza del fratello, funzionale a garantire alla cosca di poter mantenere il proprio potere, anche militare, sul territorio, del fatto che a sua volta si rendeva latitante dagli inizi dell'anno 2015 sino all'agosto del 2019, dell'elevato grado di inserimento delle dinamiche estorsive poste in essere in danno di Demasi e della sua preoccupante biografia giudiziaria". La pena, calcolata per il reato base è stata poi trasformata in reato satellite, una volta ritenuta come pena base quella del precedente processo già definito con sentenza passata in giudicato. La Corte di appello, come detto, si è limitata ad abbassare la pena per quello che ha ritenuto essere un errore di calcolo del giudice di primo grado, ed ha aggiunto che "il gravissimo contesto in cui si è perpetuata la condotta associativa mafiosa, la pervicace condotta estorsiva, protrattasi per anni escludono la possibilità (...) di mitigare il complessivo trattamento sanzionatorio, apparendo gli aumenti inflitti a titolo di continuazione del tutto adeguati alla gravità dei fatti". E' noto che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), e, quindi, sul punto le motivazioni di primo e secondo grado danno ampiamente conto delle motivazioni che sorreggono gli aumenti per continuazione, e del perché sia stata ritenuta subvalente la circostanza su cui è fondato il motivo di ricorso della limitatezza della frazione di condotta giudicata con riferimento al reato dell'art. 416-bis cod. pen. Assai difficilmente, invece, avrebbe potuto essere attribuito rilievo in sentenza, al fine di contenere l'aumento di pena per l'estorsione, senza incorrere in vizi logici, al numero di prelievi di merce attribuiti all'imputato, atteso che gli stessi sono ben 33. Anche questo motivo è, pertanto, infondato. 7. Nel giudizio di cassazione si è costituita anche la parte civile. In ossequio al principio della soccombenza, l'imputato ricorrente deve, pertanto, essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, deter