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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 34177/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, il quale contesta la correttezza della motivazione in tema di attribuzione al ricorrente della condotta integrante gli estremi del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2011, espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché articolate in fatto, a fronte, inoltre, di un esaustivo e congruo discorso giustificativo svolto sul punto nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, le pagg. 3, 4 e 5); Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, i quali contestano, rispettivamente, il mancato riconoscimento della causa ci esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono provi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., e pag. 6, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, il quale contesta la correttezza della motivazione in tema di attribuzione al ricorrente della condotta integrante gli estremi del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2011, espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché articolate in fatto, a fronte, inoltre, di un esaustivo e congruo discorso giustificativo svolto sul punto nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, le pagg. 3, 4 e 5); Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, i quali contestano, rispettivamente, il mancato riconoscimento della causa ci esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono provi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., e pag. 6, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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