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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2023

Cassazione n. 06665/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 luglio 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la configurabiiità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e la responsabilità (i!el !..-e...-irutc (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); segnatamente, la Corte territoriale, nel condividere la valutazione del giudice di primo grado, ha evidenziato che - in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario allegato dalla difesa - non vi fosse motivo di dubitare dell'attendibilità della ricostruzione proposta dalla polizia giudiziaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 luglio 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la configurabiiità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e la responsabilità (i!el !..-e...-irutc (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); segnatamente, la Corte territoriale, nel condividere la valutazione del giudice di primo grado, ha evidenziato che - in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario allegato dalla difesa - non vi fosse motivo di dubitare dell'attendibilità della ricostruzione proposta dalla polizia giudiziaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] en
Sentenza Cassazione n. 06665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris