Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 18793/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 giugno 2021, che ha confermato la sentenza resa il 15 dicembre 2020 dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 13, commi 13 e 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, accompagnato coattivamente alla frontiera il 28 ottobre 2017 in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Milano del 3C) luglio 2017, era rientrato in Italia il 12 ottobre 2020 senza alcuna autorizzazione del Ministero dell'interno.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione dei significativi precedenti penali di cui l'imputato risultava gravato e in forza dell'assenza di alcun elemento positivo che ne avrebbe giustificato l'applicazione, tenendo in considerazione l'entità del reato e la capacità a delinquere dell'imputato.

Il giudice di merito, in modo ineccepibile, ha ritenuto di ridimensionare il valore positivo delle ammissioni rese dall'imputato, posto che lo stesso aveva prospettato una ricostruzione del tutto inverosimile per giustificare la propria presenza sul territorio nazionale.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che r, gigartantc3 è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/0912008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti dec:isivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene' prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano„ Rv. 279549).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare ui colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro-Wa dassa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cenzo 4ani • i/ LEi-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 giugno 2021, che ha confermato la sentenza resa il 15 dicembre 2020 dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 13, commi 13 e 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, accompagnato coattivamente alla frontiera il 28 ottobre 2017 in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Milano del 3C) luglio 2017, era rientrato in Italia il 12 ottobre 2020 senza alcuna autorizzazione del Ministero dell'interno. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione dei significativi precedenti penali di cui l'imputato risultava gravato e in forza dell'assenza di alcun elemento positivo che ne avrebbe giustificato l'applicazione, tenendo in considerazione l'entità del reato e la capacità a delinquere dell'imputato. Il giudice di merito, in modo ineccepibile, ha ritenuto di ridimensionare il valore positivo delle ammissioni rese dall'imputato, posto che lo stesso aveva prospettato una ricostruzione del tutto inverosimile per giustificare la propria presenza sul territorio nazionale. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che r, gigartantc3 è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/0912008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti dec:isivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene' prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano„ Rv. 279549). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare ui colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro-Wa dassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cenzo 4ani • i/ LEi-
Sentenza Cassazione n. 18793/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris