Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27612/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di giudizio di rinvio in ragione di annullamento di precedente sentenza di secondo grado (disposto da Sez. 3, n. 13611 del 05/05/2020), per quanto ancora rileva in questa sede ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]:o Furfaro alla pena di anni nove di reclusione e euro 20.000,00 di multa, per la fattispecie di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la prefata sentenza Furfaro ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il motivo unico di ricorso si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità della sostanza stupefacente (cocaina), di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte territoriale avrebbe in particolare leso il diritto di difesa dell'imputato utilizzando ai fini della decisone l'esito della perizia eseguita (in appello), proprio in forza del precedente annullamento, sui reperti (1-1, 1-2, 1-3 e 2) e non sul totale dei panetti sequestrati a carico dell'imputato, con la conseguente violazione del diritto al contraddittorio della difesa in merito al contenuto delle altre confezioni di sostanza sequestrata.

3. Hanno concluso per iscritto, ex art. ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA]„ nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e la difesa dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso (ancorché facendo riferimento anche a paventati motivi secondo e terzo di ricorso, invece insussistenti). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato.

2. La sentenza impugnata, oltre a non essere incorsa nel dedotto error in procedendo, è lungi dal caratterizzarsi in termini di difetto assoluto di motivazione in quanto, all'esito di un iter logico-giuridico esplicitato in termini di congruità, coerenza e non manifesta illogicità, ha argomentato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in forza degli esiti della relativa perizia.

2.1. In primo luogo la censura si mostra aspecifica in quanto perplessa per difetto di linearità.

Con essa si finisce difatti sostanzialmente per dedurre una sorta di vizio di motivazione della sentenza impugnata argomentandolo da un error in procedendo (violazione del diritto al contraddittorio in merito al contenuto delle confezioni di sostanza sequestrata), trattandosi invece di censure differenti e non conciliabili tra loro in quanto il vizio di mctivazione non può identificarsi nell'error in procedendo.

2.2. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi l'inammissibilità del profilo di doglianza circa il paventato errore, in termini di violazione del contraddittorio in merito al contenuto delle confezioni di sostanza sequestrata, in quanto non sono mai state assunte dall'imputato come violate le formalità di cui all'art. 364 cod. proc. civ. da seguire nell'esecuzione della campionatura mediante la procedura prevista dall'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990.

2.3. Sotto il profilo strettamente motivazionale, poi, la censura è manifestamente infondata, avendo il giudice di merito correttamente argomentato dai campioni analizzati dal perito, essendo essi rappresentativi della sostanza campionata.

La Corte d'appello, difatti, ha dato contezza della circostanza per la quale dei reperti in sequestro solo alcuni sono risultati contenere sostanza stupefacente, a differenza degli altri contenenti invece sostanza strumentale all'eventuale impiego in fasi di trasformazione della cocaina.

Premesso ciò, la sentenza, all'esito dell'esame peritale dei campioni contenenti sostanza stupefacente, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui innanzi trattandosi, in particolare, di 15.310,75 grammi di cocaina con grado di purezza all'80,3°,10, per complessivi 12.294, 53 grammi e conseguenti 81.964 dosi medie ricavabili.

Dando poi atto delle deduzioni difensive, il giudice di merito, ancora una volta con argomentazioni esenti da vizi motivazionali, ha infine ritenuto irrilevante la circostanza dell'esecuzione della perizia solo sui campioni mantenuti in sequestro, trattandosi comunque di stupefacente sequestrato in unico contesto, confezionato in modo identico in ogni porzione, e così argomentando la provenienza dalla stessa «partita» e le medesime caratteristiche tossicologiche.

3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di giudizio di rinvio in ragione di annullamento di precedente sentenza di secondo grado (disposto da Sez. 3, n. 13611 del 05/05/2020), per quanto ancora rileva in questa sede ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]:o Furfaro alla pena di anni nove di reclusione e euro 20.000,00 di multa, per la fattispecie di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la prefata sentenza Furfaro ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il motivo unico di ricorso si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità della sostanza stupefacente (cocaina), di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale avrebbe in particolare leso il diritto di difesa dell'imputato utilizzando ai fini della decisone l'esito della perizia eseguita (in appello), proprio in forza del precedente annullamento, sui reperti (1-1, 1-2, 1-3 e 2) e non sul totale dei panetti sequestrati a carico dell'imputato, con la conseguente violazione del diritto al contraddittorio della difesa in merito al contenuto delle altre confezioni di sostanza sequestrata. 3. Hanno concluso per iscritto, ex art. ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA]„ nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e la difesa dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso (ancorché facendo riferimento anche a paventati motivi secondo e terzo di ricorso, invece insussistenti). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata, oltre a non essere incorsa nel dedotto error in procedendo, è lungi dal caratterizzarsi in termini di difetto assoluto di motivazione in quanto, all'esito di un iter logico-giuridico esplicitato in termini di congruità, coerenza e non manifesta illogicità, ha argomentato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in forza degli esiti della relativa perizia. 2.1. In primo luogo la censura si mostra aspecifica in quanto perplessa per difetto di linearità. Con essa si finisce difatti sostanzialmente per dedurre una sorta di vizio di motivazione della sentenza impugnata argomentandolo da un error in procedendo (violazione del diritto al contraddittorio in merito al contenuto delle confezioni di sostanza sequestrata), trattandosi invece di censure differenti e non conciliabili tra loro in quanto il vizio di mctivazione non può identificarsi nell'error in procedendo. 2.2. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi l'inammissibilità del profilo di doglianza circa il paventato errore, in termini di violazione del contraddittorio in merito al contenuto delle confezioni di sostanza sequestrata, in quanto non sono mai state assunte dall'imputato come violate le formalità di cui all'art. 364 cod. proc. civ. da seguire nell'esecuzione della campionatura mediante la procedura prevista dall'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.3. Sotto il profilo strettamente motivazionale, poi, la censura è manifestamente infondata, avendo il giudice di merito correttamente argomentato dai campioni analizzati dal perito, essendo essi rappresentativi della sostanza campionata. La Corte d'appello, difatti, ha dato contezza della circostanza per la quale dei reperti in sequestro solo alcuni sono risultati contenere sostanza stupefacente, a differenza degli altri contenenti invece sostanza strumentale all'eventuale impiego in fasi di trasformazione della cocaina. Premesso ciò, la sentenza, all'esito dell'esame peritale dei campioni contenenti sostanza stupefacente, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui innanzi trattandosi, in particolare, di 15.310,75 grammi di cocaina con grado di purezza all'80,3°,10, per complessivi 12.294, 53 grammi e conseguenti 81.964 dosi medie ricavabili. Dando poi atto delle deduzioni difensive, il giudice di merito, ancora una volta con argomentazioni esenti da vizi motivazionali, ha infine ritenuto irrilevante la circostanza dell'esecuzione della perizia solo sui campioni mantenuti in sequestro, trattandosi comunque di stupefacente sequestrato in unico contesto, confezionato in modo identico in ogni porzione, e così argomentando la provenienza dalla stessa «partita» e le medesime caratteristiche tossicologiche. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 27612/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris