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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 02939/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa e querelante, ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 17 luglio 2024 che ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria pervenuta via PEC in data 22/11/2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e letti, altresì, i relativi allegati; letta la nota pervenuta via PEC in data 2/12/2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e presentata nell'interesse di Lipera; rilevato che con l'unico motivo di ricorso viene dedotta l'abnormità e illegittimità del provvedimento di archiviazione e ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato; rilevato che, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è abnorme, per carenza di potere in concreto, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga, alla luce degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento, l'archiviazione del procedimento, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 408 cod. proc. pen. dall'art. 22, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato (Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023, Fontana c/Paragone, Rv. 284989 - 01) e ritenuto, pertanto, che il provvedimento sia stato adottato nell'esercizio di poteri riconosciuti dall'ordinamento processuale e che esso non determini un'irragionevole regressione o stasi del procedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non possa essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese del presente giudizio avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], considerato che non è consentita la condanna del querelante al pagamento delle spese in favore del querelato all'esito dell'udienza camerale per la trattazione della opposizione alla richiesta di archiviazione, atteso che nessuna norma o principio giuridico consente la pronuncia sulle spese in favore di una parte privata all'esito del procedimento camerale instaurato ai sensi degli artt. 409, comma 2 e 410, comma 3, cod. proc. pen., di tal che è finanche affetto da abnormità funzionale, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il relativo provvedimento pronunciato dal giudice (Sez. 2, n. 44583 del 10/10/2014, Visintainer, Rv. 260691 - 01) e che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'odierno procedimento, che del primo costituisce, sostanzialmente, sviluppo processuale, tenuto conto che l'art. 592, comma 4, cod. proc. pen. circoscrive la condanna del soccombente all'ambito dei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, implicando, pertanto, il divieto di condanna della parte a rifondere all'imputato, il quale ne abbia fatto richiesta, delle spese processuali nei giudizi di impugnazione instaurati, come nel caso qui esaminato, «esclusivamente agli effetti penali» (così Sez. 3, n. 23741 del 12/05/2016, Memon, non massimata), analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di ricorso proposto dalla persona offesa avverso la sentenza di non luogo a procedere (Sez. 5, n. 3986 del 21/09/2015, dep. 2016, Solinas, Rv. 265812 - 01; Sez. 1, n. 40315 del 28/09/2012, Scatigno, Rv. 253498 - 01) e per il ricorso per cassazione diretto a fare valere l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello (Sez. 5, n. 8003 del 15/09/2016, dep. 2017, Cavallari, non massimata). [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese in favore del querelato.

Così deciso il 18 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa e querelante, ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 17 luglio 2024 che ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria pervenuta via PEC in data 22/11/2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e letti, altresì, i relativi allegati; letta la nota pervenuta via PEC in data 2/12/2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e presentata nell'interesse di Lipera; rilevato che con l'unico motivo di ricorso viene dedotta l'abnormità e illegittimità del provvedimento di archiviazione e ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato; rilevato che, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è abnorme, per carenza di potere in concreto, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga, alla luce degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento, l'archiviazione del procedimento, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 408 cod. proc. pen. dall'art. 22, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato (Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023, Fontana c/Paragone, Rv. 284989 - 01) e ritenuto, pertanto, che il provvedimento sia stato adottato nell'esercizio di poteri riconosciuti dall'ordinamento processuale e che esso non determini un'irragionevole regressione o stasi del procedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non possa essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese del presente giudizio avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], considerato che non è consentita la condanna del querelante al pagamento delle spese in favore del querelato all'esito dell'udienza camerale per la trattazione della opposizione alla richiesta di archiviazione, atteso che nessuna norma o principio giuridico consente la pronuncia sulle spese in favore di una parte privata all'esito del procedimento camerale instaurato ai sensi degli artt. 409, comma 2 e 410, comma 3, cod. proc. pen., di tal che è finanche affetto da abnormità funzionale, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il relativo provvedimento pronunciato dal giudice (Sez. 2, n. 44583 del 10/10/2014, Visintainer, Rv. 260691 - 01) e che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'odierno procedimento, che del primo costituisce, sostanzialmente, sviluppo processuale, tenuto conto che l'art. 592, comma 4, cod. proc. pen. circoscrive la condanna del soccombente all'ambito dei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, implicando, pertanto, il divieto di condanna della parte a rifondere all'imputato, il quale ne abbia fatto richiesta, delle spese processuali nei giudizi di impugnazione instaurati, come nel caso qui esaminato, «esclusivamente agli effetti penali» (così Sez. 3, n. 23741 del 12/05/2016, Memon, non massimata), analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di ricorso proposto dalla persona offesa avverso la sentenza di non luogo a procedere (Sez. 5, n. 3986 del 21/09/2015, dep. 2016, Solinas, Rv. 265812 - 01; Sez. 1, n. 40315 del 28/09/2012, Scatigno, Rv. 253498 - 01) e per il ricorso per cassazione diretto a fare valere l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello (Sez. 5, n. 8003 del 15/09/2016, dep. 2017, Cavallari, non massimata). [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del querelato. Così deciso il 18 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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