CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03AN7AQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29185/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 341 bis - 659 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativo alla mancata assunzione di una perizia colta ad accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento dei fatti, al giudizio di responsabilità per i fatti di cui agli artt. 341 bis cod. pen., alla determinazione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, quanto al terzo motivo , manifestamente infondato, non essendo nemmeno chiaro quale sia l'interesse ad impugnare essendo state le circostanze attenuanti generiche riconosciute nella loro massima estensione e non essendo stato fatto alcun riferimento alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 202