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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20795/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in ordine rispettivamente al mancato riconoscimento del tentativo non punibile, alla mancata esclusione della recidiva e al diniego della sostituzione della pena detentiva, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto prospettano delle deduzioni generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sul tentativo punibile, pag. 6 sull'esclusione della recidiva e pag. 6 sulla mancata sostituzione della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in ordine rispettivamente al mancato riconoscimento del tentativo non punibile, alla mancata esclusione della recidiva e al diniego della sostituzione della pena detentiva, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto prospettano delle deduzioni generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sul tentativo punibile, pag. 6 sull'esclusione della recidiva e pag. 6 sulla mancata sostituzione della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 20795/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris