CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 09679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza iscritto al nr. 10614/2021 sollevato dal Giudice di Pace di Ferentino con ordinanza dell'1/4/21 nel giudizio n. RG.383/20 vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (inammissibilità del ricorso); rilevato in fatto e ritenuto in diritto che -il Giudice di pace di Frosinone, adito da [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di opposizione ai verbali di accertamento di violazione ed irrogazione di sanzione amministrativa, ha dichiarato la propria incompetenza F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10614/2021 Numero sezionale 10893/2021 territoriale a giudicare dell’opposizione ritenendo competente il Numero di raccolta generale 9679/2022Data pubblicazione 24/03/2022 Giudice di pace di Ferentino; -riassunto il giudizio avanti al Giudice di pace di Ferentino, quest’ultimo, ritenendosi a sua volta incompetente per il territorio (in quanto il Comune di Acuto rientra nella competenza territoriale del Giudice di pace di Frosinone), ha sollevato conflitto di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. e ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza; - dall’esame del fascicolo (senz’altro consentito), risulta che il rilievo ufficioso dell’incompetenza è avvenuto oltre la prima udienza, con la conseguente tardività dello stesso; -va in proposito richiamato quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare riguardo al procedimento davanti al giudice di pace: non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, esso è comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina (cfr., tra le altre, Cass. n. 18498/06, n. 18/10, n. 13250/10, n. 27925/11) -ciò posto va condivisa la conclusione del P.M. secondo cui il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 cod. proc. civ., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; -il mancato rispetto di detto termine, che si consuma anche in presenza di mero rinvio dell’udienza di trattazione, perché il nostro ordinamento non ammette una dilazione ingiustificata delle attività processuali stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo comporta, dunque, l’inammissibilità F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10614/2021 del regolamento (cfr. tra le varie, Cass. 5225/2014; per un principio Numero sezionale 10893/2021Numero di raccolta generale 9679/2022 analogo v. anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 2015Data pubblicazione 24/03/2022); -nel caso di specie il provvedimento risulta adottato dal Giudice di pace di Ferentino a seguito di plurime udienze di mero rinvio e, pertanto, ne va dichiarata l’inammissibilità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Ferentino con termine di legge per la riassunzione. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #