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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11744/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4857/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar, in Roma, via Pieve di Cadore, n. 30, villino 56/58 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 6935/52/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 10 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento, per l'anno 2006, notificatogli in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con cui si recuperavano a tassazione, a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, IRES, IRAP e IVA.

In particolare, la ripresa fiscale traeva origine da una pregressa attività di accertamento posta in essere dall'Ufficio finanziario in ordine alla natura simulata della cessione della intera partecipazione societaria operata in data 21 dicembre 2005 dal contribuente, socio di maggioranza, e dal coniuge, socio di minoranza, in favore di soggetto di nazionalità albanese, non residente in Italia, ed alla riscontrata movimentazione, sino al maggio 2006, da parte del contribuente, del conto corrente intestato alla società, sulla base della quale era stato poi determinato il reddito imponibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò l'impugnazione.

Premesso che la qualità di amministratore di fatto attribuita al ricorrente costituiva il presupposto dell'avviso di accertamento, rilevò che tale qualità in capo al Piccolo era dimostrata dal fatto che egli aveva continuato a movimentare il conto corrente bancario intestato alla società sino al maggio 2006, benché avesse dismesso la sua carica di amministratore e la sua qualità di socio sin dal dicembre 2005, nonché dall'ulteriore fatto che le emergenze documentali facevano propendere per la natura meramente simulata della cessione operata in data 21 dicembre 2005 in favore di soggetto albanese che, diversamente dal Piccolo, non risultava avere mai effettuato alcuna attività riconducibile alla società.

Ritenendo, pertanto, che non fosse stata offerta prova della effettiva cessione della società e della reale successione del nuovo amministratore nella gestione attiva, i giudici di merito aggiunsero che il contribuente non aveva fornito alcuna prova o indizio presuntivo di non essere stato effettivamente l'autore delle movimentazioni rilevate sul conto corrente.

Quanto, poi, ai profili di illegittimità dell'accertamento, nel sottolineare che, in caso di omessa dichiarazione da parte della società contribuente, l'Amministrazione ben poteva valersi di qualsiasi elemento probatorio e, quindi, anche di presunzioni semplici, la C.T.R. sottolineò che, a fronte di prova presuntiva legittima offerta dall'Ufficio, incombeva sul contribuente l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa pretesa.

Considerato che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006 legittimava l'Ufficio a procedere ad accertamento induttivo, confermò l'atto impugnato, posto che la determinazione del reddito imponibile era fondata sulla presunzione operante per i prelevamenti ed i versamenti, in assenza di prova contraria del contribuente ed escluso l'obbligo di preventivo contraddittorio a carico dell'amministrazione procedente.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ..

L'Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, con la memoria illustrativa il ricorrente eccepisce l'inammissibilità del controricorso per inesistenza della notifica eseguita all'indirizzo pec paolacoppola2©avvocatinapoli.legalmaiLit, non risultante dal Reginde e, non riconducibile, al difensore costituito.

E' pacifico, e risulta d'altro canto, dalle ricevute di consegna ed accettazione della notifica, allegate al controricorso, che la notifica sia avvenuta non già all'indirizzo Pec del difensore inserito nel Reginde ([OSCURATO:EMAIL]), ma al diverso indirizzo [OSCURATO:EMAIL] .

La irregolarità di questa notificazione, effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello comunicato al Ministero della giustizia ed inserito nel Reginde, deve ritenersi nulla, per come ha avuto modo di statuire questa Corte: «in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis cod. proc. civ. e dell'art. 16- ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro.

Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario» (Cass., sez. 6-1, 11/05/2018, n. 11574; Cass., sez. 6-3, 15/09/2021, n. 24948).

Dalla nullità della notificazione non può che farsi discendere l'inammissibilità del controricorso dell'Agenzia delle entrate.

2. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 145 cod. proc. civ., nonché degli artt. 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 89 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».

Precisa il contribuente che nel ricorso introduttivo aveva eccepito che l'avviso di accertamento era stato erroneamente a lui intestato e notificato nella presunta veste di «amministratore e gestore di fatto» della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in violazione dell'art. 62 citato, in forza del quale la «rappresentanza legale» delle società di capitali spetta ai rappresentanti nominati a norma di legge, e potendo, solo in mancanza di tale nomina, la rappresentanza essere attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione di fatto.

Nel caso di specie, soggiunge il ricorrente, è confermato dallo stesso Ufficio che la [OSCURATO:SOCIETA]. disponesse di un amministratore nominato secondo le procedure di legge, per cui la sentenza impugnata è errata laddove esclude il vizio di notifica dell'atto impositivo e, comunque, contraria alle regole per l'accertamento dei redditi d'impresa prodotti da soggetti diversi dalle persone fisiche, non potendo gli avvisi di accertamento essere notificati e produrre effetti giuridici se notificati a persone fisiche diverse dagli effettivi legali rappresentanti per il conseguente difetto di legittimazione passiva del destinatario dell'avviso.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che l'atto impositivo è stato emesso nei confronti del Piccolo, in proprio, e non quale amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e che tale considerazione consente di escludere ogni vizio attinente alla notifica, che è stata legittimamente eseguita nei suoi confronti quale amministratore e gestore di fatto della società.

2.2. In particolare, i giudici regionali, avallando la ricostruzione operata dall'Amministrazione finanziaria, hanno ritenuto che il Piccolo, dopo avere svuotato la società [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti i beni immobili, ha simulato, in data 21 dicembre 2005, la cessione delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale in favore del cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], il quale non è mai subentrato nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica di amministratore di diritto, tanto che l'odierno ricorrente, anche dopo la formale dismissione della carica di legale rappresentante, ha continuato a gestire il patrimonio della società movimentandone - ininterrottamente sino al maggio 2006 - il conto corrente, rendendosi in tal modo autore delle violazioni contestate con l'atto impositivo.

Sulla base di tale assunto i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che la nomina di [OSCURATO:PERSONA] è solo apparente e che correttamente l'avviso di accertamento è stato notificato all'odierno ricorrente.

2.3. La sentenza impugnata va esente dalle censure ad essa rivolte.

E' ben vero che gli artt. 145 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che la notifica alle persone giuridiche debba avvenire mediante la consegna alla persona che rappresenta l'ente e che ragioni di certezza delle procedure di notifica impongono di fare riferimento al rappresentante dell'ente quale emerge dai dati desumibili dalle documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese.

Occorre, tuttavia, considerare che, nel caso di specie, non rileva che la [OSCURATO:SOCIETA]. disponesse di un amministratore di diritto ([OSCURATO:PERSONA]), in quanto, sulla base di quanto contestato dall'Agenzia delle entrate, alla nomina del cittadino albanese quale amministratore della società non corrispondeva una reale successione dello stesso nella gestione dell'attività d'impresa, per non avere questi mai effettuato alcuna attività riconducibile alla società.

Irrilevanti sono, dunque, nella specie, le risultanze del registro delle imprese.

Difatti, poggiando l'accertamento sul presupposto fattuale della natura simulata della cessione delle quote e sulla conseguente qualità di amministratore di fatto del ricorrente, correttamente la notifica dell'atto impositivo è stata effettuata nei suoi confronti, quale soggetto legittimato in relazione al rapporto tributario oggetto di accertamento.

Ciò consente di escludere la denunciata violazione delle disposizioni normative richiamate in rubrica e di ritenere inconferenti, ai fini della presente decisione, i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente (Cass., sez. 6-5, 9/07/2014, n. 15742; Cass., sez. 5, 29/11/2021, n. 37180) anche nella memoria illustrativa, avendo la C.T.R. ritenuto provato che i poteri rappresentativi, nel caso in esame, fossero da ritenersi sussistenti in capo al Piccolo, quale amministratore di fatto e, dunque, legittimo destinatario dell'atto impositivo.

3. Con il secondo motivo il contribuente deduce la «illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la qualità di amministratore di fatto del ricorrente, che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.», sottolineando che in sede di merito aveva contestato la qualità di amministratore di fatto, rilevando che l'Ufficio non aveva esibito o allegato l'autorizzazione alle indagini finanziarie e non aveva provato, prima di attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1, la sua ingerenza nella gestione dell'impresa.

Aveva anche chiarito che l'allegato all'avviso di accertamento in cui erano riportate le entrate e le uscite del conto corrente bancario intestato alla società non poteva avere valore di prova della riferibilità delle movimentazioni alla sua persona, come, invece, assumeva l'Ufficio, poiché non era stato fornito alcun dato circa le movimentazioni, la loro entità, le date dei prelevamenti e dei versamenti.

Il giudice di appello aveva ritenuto che la qualità di amministratore di fatto potesse essere ricavata dalle movimentazioni bancarie, senza tenere conto che mancava, agli atti di causa, l'autorizzazione alle indagini bancarie sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] e che le movimentazioni allegate all'avviso non offrivano alcun riscontro del collegamento delle stesse alla persona del contribuente.

Così motivando, ad avviso del ricorrente, i giudici regionali avrebbero acriticamente aderito alla tesi difensiva dell'Agenzia delle entrate, non adeguatamente valutando il fatto decisivo riferito alla qualità di amministratore di fatto e senza vagliare in modo adeguato la prova della «continuità della gestione», né la sussistenza di accordi simulatori, né l'eventuale vantaggio fiscale conseguito attraverso l'intervenuta cessione delle quote della società.

3.1. Il secondo motivo è inammissibile.

3.2. La censura formulata è sostanzialmente volta a sindacare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dai giudici di merito e si risolve in una mera critica alle argomentazioni attraverso le quali gli stessi sono pervenuti al loro convincimento.

Il ricorrente, infatti, pur lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, si limita a dolersi della ricostruzione della vicenda operata dalla C.T.R., ma omette di indicare la circostanza di fatto che i giudici di secondo grado avrebbero trascurato di prendere in considerazione e che, se adeguatamente valutata, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.

Muove, quindi, contestazioni che non sono inquadrabili nel paradigma del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie in esame.

La nuova formulazione del vizio di legittimità ha infatti limitato la impugnazione alla sola ipotesi di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. ed individuato «in negativo» dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in relazione alle sole ipotesi che si convertono nella violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Pertanto, qualora non si contesti l'inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento, il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali, acquisiti al giudizio, ritenuti dal giudice di merito determinanti oppure scartati perché non pertinenti o recessivi (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053; Cass., sez.

U, 22/09/2014, n. 19881; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

3.3. Ebbene, nel caso in esame, la C.T.R. ha desunto la qualità di amministratore di fatto in capo al Piccolo dal fatto, emergente dalle indagini bancarie e finanziarie effettuate dall'Ufficio finanziario, che l'odierno ricorrente ha continuato ad operare, «ininterrottamente fino al maggio 2006», sul conto corrente intestato alla società cedente, pur avendo ceduto le quote da lui detenute, sin dal dicembre 2005, al cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], il quale, invece, pur essendo formalmente nuovo amministratore, non ha mai posto in essere atti di gestione riferibili alla società.

L'apprezzamento svolto dalla C.T.R. che, così motivando, ha ritenuto dimostrata non solo la riferibilità delle movimentazioni elencate nel documento allegato all'avviso di accertamento all'odierno ricorrente, ma anche la qualità di amministratore di fatto in capo al Piccolo, non risulta in alcun modo scalfito dalle deduzioni difensive del ricorrente, che sono volte a criticare il convincimento che il giudice d'appello si è formato in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della attendibilità delle fonti di prova offerte e, quindi, a sollecitare un riesame del merito della controversia, che non dà luogo al vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

3.4. Né, d'altro canto, le conclusioni a cui i giudici di merito sono pervenuti possono essere messe in discussione in questa sede in ragione della eccepita mancanza di autorizzazione alle indagini finanziarie sul conto corrente intestato alla società, dovendosi sul punto ribadire il principio affermato in materia da questa Corte secondo cui, sebbene le norme di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 subordinano la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze all'esistenza dell'autorizzazione (e non anche alla relativa esibizione all'interessato), eventuali illegittimità nell'ambito del procedimento amministrativo di accertamento diventano censurabili davanti al giudice tributario a condizione che, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente, vengano ad inficiare il risultato finale del procedimento e, quindi, l'accertamento medesimo (cfr. Cass., sez. 5, 26/09/2014, n. 20420; Cass., sez. 5, 21/07/2009, n. 16874; Cass., sez. 5, 15/06/2007, n. 14023; Cass., sez. 5, 18/04/2018, n. 9480).

A ciò deve aggiungersi che la mancanza della autorizzazione prevista per l'I.V.A. dall'art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché, per le imposte dirette, dall'art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia della documentazione bancaria, non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi, in cui non rientra quello in esame, in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cass., sez. 5, 16/12/2011, n. 27149; Cass., sez. 6-5, 28/05/2018, n. 13353).

Il ricorrente si limita a dedurre la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie e la sussistenza di un pregiudizio, ma, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, è evidente che il concreto pregiudizio del contribuente non può esaurirsi nel mancato rilascio della autorizzazione da parte del dirigente.

4. Con il terzo motivo, deducendo la «illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta che la pronuncia della C.T.R. rende impossibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo, non potendo ritenersi che il decisum sia stato raggiunto attraverso l'esame e la valutazione dei motivi di gravame, il che comporta vizio di motivazione apparente.

Contesta, in particolare, ai giudici di appello di non avere evidenziato gli elementi di fatto, considerati o presupposti della decisione, di avere ignorato le osservazioni di merito contenute nell'atto di appello in ordine alla mancanza di prova fornita dall'Ufficio sulla qualifica di amministratore e gestore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché di avere utilizzato in taluni passaggi della sentenza espressioni tautologiche che rendono scarsamente intellegibile il costrutto logico sul quale il giudice ha fondato la sua decisione.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (Cass., sez. 5, 3/02/2017, n. 2876; v. anche Cass., Sez.

U., 5/08/2016, n. 16599; Cass., sez.

U, 3/11/2016, n. 22232).

Ne consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass., sez.3, 25/02/2014, n. 4448), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., sez.

U, n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, 3/11/2016, n. 22232; con?.

Cass., sez. 6- 5, 15/06/2017, n. 14927).

La motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, considerato che la C.T.R. ha illustrato, sebbene in maniera sintetica, le ragioni che sorreggono il proprio convincimento, cosicché la pronuncia non concretizza una ipotesi di motivazione apparente perché non si pone al di sotto del «minimo costituzionale».

5. Con il quarto motivo, denunciando «illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, dell'art. 10 legge n. 212 del 2000 e 24 e 97 Cost., nonché per violazione degli artt. 32, 39, secondo comma, 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il ricorrente censura la decisione gravata per non avere rilevato il difetto di preventivo contraddittorio e la carenza di motivazione dell'atto impositivo.

Precisa che è stato invitato dall'Ufficio a fornire la documentazione contabile della [OSCURATO:SOCIETA]. per l'anno d'imposta 2005, ma non per il 2006, e che non essere stato chiamato a fornire chiarimenti sui conti correnti esaminati dall'Ufficio costituisce vizio grave del procedimento che determina la nullità dell'accertamento, considerato che quello basato sulle indagini finanziarie e bancarie risulta imperniato sull'operatività della presunzione legale relativa di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Soggiunge che il diritto del contribuente ad interloquire con il Fisco va riferito ad ogni procedimento impositivo ed in relazione ad ogni pretesa fiscale che sia idonea ad incidere sulla situazione soggettiva del soggetto verificato, ed in particolare per quelle che attengono ai cd. tributi armonizzati, come sancito dal diritto comunitario.

Ribadisce, altresì, che diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R., l'avviso di accertamento risultava privo degli elementi di prova richiamati e che la sentenza viola anche l'art. 2697 cod. civ. laddove il giudice ha ritenuto che dovesse essere il contribuente a contestare la pretesa, senza premurarsi di valutare, invece, se l'Ufficio avesse dato prova, anche presuntiva, della riferibilità delle movimentazioni bancarie del conto intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] alla persona del Piccolo, né se avesse fornito prova del compimento di atti gestori o di un coinvolgimento nell'attività di gestione dell'impresa con il nuovo amministratore.

5.1. Le plurime doglianze dedotte con il mezzo in esame vanno disattese.5.2.

Occorre premettere, invero, che, nella vicenda in giudizio, l'accertamento non è stato preceduto da un accesso, ispezione o verifica, ma si è tradotto in un accertamento cd. a tavolino, fondato sulle indagini bancarie e sugli atti di diretta acquisizione da parte dell'Ufficio.

5.3. Ne deriva, quanto alle imposte dirette, l'infondatezza della esigenza di un previo contraddittorio trattandosi di accertamento induttivo in cui non è previsto un obbligo generalizzato di preventivo contraddittorio, ossia al di fuori dalle ipotesi specificamente previste, non essendo annoverabile tra esse il disposto di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., sez. 5, 20/12/2019, n. 34209, secondo la quale «in tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti»).

5.4. Parimenti infondata è la doglianza quanto all'accertamento ai fini I.V.A.

È ben vero, infatti, che, con riguardo ai tributi armonizzati, l'obbligo del contraddittorio preventivo discende direttamente dalla disciplina unionale alla luce dell'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, sicché l'Amministrazione, ove adotti provvedimenti destinati ad incidere sulle posizioni soggettive dei destinatari, è tenuta a mettere costoro in condizione di esporre utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi posti a fondamento dell'atto medesimo (già Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, in C-349/07, Sopropé, punto 37; ex multis sentenza 22 ottobre 2013, in C276/12, Sabou, punto 38; sentenza 17 dicembre 2015, in C-419/14, WebMindlicenses, punto 84).

La giurisprudenza unionale ha chiarito che qualora l'Amministrazione non sia stata rispettosa dell'obbligo di contraddittorio, la violazione - in assenza di una norma specifica che ne definisca in termini puntuali le conseguenze (come pure precisato, per il nostro ordinamento, da Cass. n. 701 del 15/01/2019) - comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza), ossia se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa (Corte di Giustizia, sentenze 10 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Hardware, in C-141/08, punto 94; 10 settembre 2013, M.G. e N.R., in C-383/13, punto 38; 26 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA], in C-418/11, punto 84; 3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e Da tema [OSCURATO:PERSONA], in C-129/13 e C- 130/13, punti 79 e 79).

Come è stato chiarito anche da questa Sezione (Cass., sez. 5, 2021, n. 20436), il parametro di riferimento a tal fine è, dunque, costituito dal principio di effettività - per il quale le modalità procedurali interne «non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione» - che, tuttavia, come anche recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia, «non esige che una decisione contestata, in quanto adottata in violazione dei diritti della difesa, sia annullata in tutti i casi.

Infatti, una violazione dei diritti della difesa determina l'annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso» (sentenza 4 giugno 2020, [OSCURATO:SOCIETA], in C- 430/19, punti 35 e 37).

Non ha invece incidenza, quantomeno nel nostro ordinamento, il principio di equivalenza attesa l'inesistenza di regole procedurali specificamente dettate per l'imposizione in materia di Iva.

Peraltro, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015, hanno utilmente precisato che il requisito in questione va inteso «nel senso che l'effetto della nullità dell'accertamento si verifichi allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d'essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali» ossia che «non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato ..., e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto» (recentemente v. anche Cass., sez. 6-5, 27/07/2018, n. 20036; Cass., sez. 5, 8/01/2019, n. 218).

Nella vicenda in giudizio, anche se il Piccolo non è stato invitato, in relazione all'anno d'imposta 2006, a fornire chiarimenti, la doglianza è, comunque, del tutto carente quanto alla richiesta prova di resistenza.

Il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio, ma in alcun modo deduce o articola come, in mancanza di tale vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa e quali ragioni avrebbe potuto in concreto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, cosicché deve ritenersi che la C.T.R., affermando che nell'ipotesi di accertamento induttivo puro non è previsto alcun obbligo di preventivo contraddittorio a carico dell'Amministrazione procedente, non sia incorsa nella violazione denunciata.

5.5. Inammissibile è la dedotta violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.

Nella motivazione della sentenza impugnata i giudici di appello hanno affermato che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2006 legittimava l'Ufficio a procedere ad accertamento induttivo e che l'Ufficio, «con adeguata motivazione», ha fondato la determinazione del reddito imponibile utilizzando la presunzione operante per i prelevamenti ed i versamenti.

Il ricorrente anche in questa sede sostiene che il giudice d'appello non avrebbe potuto considerare «motivato» l'avviso di accertamento privo della indicazione dei fatti costitutivi della pretesa, ma, in concreto, omette di specificare le presunte carenze dell'avviso, formulando una contestazione del tutto generica e non autosufficiente, in tal modo impedendo a questa Corte di valutare la doglianza mediante l'esame del solo ricorso, senza far ricorso ad atti esterni, posto che l'atto impositivo è atto amministrativo e non processuale.

5.6. Neppure è ravvisabile la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c.

Questa Corte ha reiteratamente ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., sez. 3, 5/09/2006, n. 19064; Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15107; Cass., sez. 6-3, 21/02/2018, n. 4241).

Nel caso di specie, premesso che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa fiscale spettava all'Amministrazione finanziaria, il giudice del merito non ha operato un'indebita inversione di tale onere, trasferendolo sull'odierno ricorrente, ma ha piuttosto ritenuto che l'Ufficio finanziario avesse debitamente assolto all'onere di provare la qualità di amministratore di fatto in capo al Piccolo e l'ingerenza di questo nella gestione della società, oltre che la riferibilità al ricorrente delle movimentazioni bancarie rilevate sul conto corrente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e non offerta dal contribuente la prova contraria idonea a smentire quella offerta dall'amministrazione.

L'eventualità che la valutazione delle acquisizioni istruttorie sia stata incongrua e che il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata avesse assolto l'onus probandi non integrerebbe violazione dell'art. 2697 cod. civ., ma soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei ristretti limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez.

L, 19/08/2020, n. 17313; Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395).

6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità in ragione della dichiarata inammissibilità del controricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4857/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar, in Roma, via Pieve di Cadore, n. 30, villino 56/58 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 6935/52/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 10 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento, per l'anno 2006, notificatogli in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con cui si recuperavano a tassazione, a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, IRES, IRAP e IVA. In particolare, la ripresa fiscale traeva origine da una pregressa attività di accertamento posta in essere dall'Ufficio finanziario in ordine alla natura simulata della cessione della intera partecipazione societaria operata in data 21 dicembre 2005 dal contribuente, socio di maggioranza, e dal coniuge, socio di minoranza, in favore di soggetto di nazionalità albanese, non residente in Italia, ed alla riscontrata movimentazione, sino al maggio 2006, da parte del contribuente, del conto corrente intestato alla società, sulla base della quale era stato poi determinato il reddito imponibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò l'impugnazione. Premesso che la qualità di amministratore di fatto attribuita al ricorrente costituiva il presupposto dell'avviso di accertamento, rilevò che tale qualità in capo al Piccolo era dimostrata dal fatto che egli aveva continuato a movimentare il conto corrente bancario intestato alla società sino al maggio 2006, benché avesse dismesso la sua carica di amministratore e la sua qualità di socio sin dal dicembre 2005, nonché dall'ulteriore fatto che le emergenze documentali facevano propendere per la natura meramente simulata della cessione operata in data 21 dicembre 2005 in favore di soggetto albanese che, diversamente dal Piccolo, non risultava avere mai effettuato alcuna attività riconducibile alla società. Ritenendo, pertanto, che non fosse stata offerta prova della effettiva cessione della società e della reale successione del nuovo amministratore nella gestione attiva, i giudici di merito aggiunsero che il contribuente non aveva fornito alcuna prova o indizio presuntivo di non essere stato effettivamente l'autore delle movimentazioni rilevate sul conto corrente. Quanto, poi, ai profili di illegittimità dell'accertamento, nel sottolineare che, in caso di omessa dichiarazione da parte della società contribuente, l'Amministrazione ben poteva valersi di qualsiasi elemento probatorio e, quindi, anche di presunzioni semplici, la C.T.R. sottolineò che, a fronte di prova presuntiva legittima offerta dall'Ufficio, incombeva sul contribuente l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa pretesa. Considerato che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006 legittimava l'Ufficio a procedere ad accertamento induttivo, confermò l'atto impugnato, posto che la determinazione del reddito imponibile era fondata sulla presunzione operante per i prelevamenti ed i versamenti, in assenza di prova contraria del contribuente ed escluso l'obbligo di preventivo contraddittorio a carico dell'amministrazione procedente. 3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.. L'Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, con la memoria illustrativa il ricorrente eccepisce l'inammissibilità del controricorso per inesistenza della notifica eseguita all'indirizzo pec paolacoppola2©avvocatinapoli.legalmaiLit, non risultante dal Reginde e, non riconducibile, al difensore costituito. E' pacifico, e risulta d'altro canto, dalle ricevute di consegna ed accettazione della notifica, allegate al controricorso, che la notifica sia avvenuta non già all'indirizzo Pec del difensore inserito nel Reginde ([OSCURATO:EMAIL]), ma al diverso indirizzo [OSCURATO:EMAIL] . La irregolarità di questa notificazione, effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello comunicato al Ministero della giustizia ed inserito nel Reginde, deve ritenersi nulla, per come ha avuto modo di statuire questa Corte: «in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis cod. proc. civ. e dell'art. 16- ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario» (Cass., sez. 6-1, 11/05/2018, n. 11574; Cass., sez. 6-3, 15/09/2021, n. 24948). Dalla nullità della notificazione non può che farsi discendere l'inammissibilità del controricorso dell'Agenzia delle entrate. 2. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 145 cod. proc. civ., nonché degli artt. 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 89 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». Precisa il contribuente che nel ricorso introduttivo aveva eccepito che l'avviso di accertamento era stato erroneamente a lui intestato e notificato nella presunta veste di «amministratore e gestore di fatto» della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in violazione dell'art. 62 citato, in forza del quale la «rappresentanza legale» delle società di capitali spetta ai rappresentanti nominati a norma di legge, e potendo, solo in mancanza di tale nomina, la rappresentanza essere attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione di fatto. Nel caso di specie, soggiunge il ricorrente, è confermato dallo stesso Ufficio che la [OSCURATO:SOCIETA]. disponesse di un amministratore nominato secondo le procedure di legge, per cui la sentenza impugnata è errata laddove esclude il vizio di notifica dell'atto impositivo e, comunque, contraria alle regole per l'accertamento dei redditi d'impresa prodotti da soggetti diversi dalle persone fisiche, non potendo gli avvisi di accertamento essere notificati e produrre effetti giuridici se notificati a persone fisiche diverse dagli effettivi legali rappresentanti per il conseguente difetto di legittimazione passiva del destinatario dell'avviso. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che l'atto impositivo è stato emesso nei confronti del Piccolo, in proprio, e non quale amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e che tale considerazione consente di escludere ogni vizio attinente alla notifica, che è stata legittimamente eseguita nei suoi confronti quale amministratore e gestore di fatto della società. 2.2. In particolare, i giudici regionali, avallando la ricostruzione operata dall'Amministrazione finanziaria, hanno ritenuto che il Piccolo, dopo avere svuotato la società [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti i beni immobili, ha simulato, in data 21 dicembre 2005, la cessione delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale in favore del cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], il quale non è mai subentrato nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica di amministratore di diritto, tanto che l'odierno ricorrente, anche dopo la formale dismissione della carica di legale rappresentante, ha continuato a gestire il patrimonio della società movimentandone - ininterrottamente sino al maggio 2006 - il conto corrente, rendendosi in tal modo autore delle violazioni contestate con l'atto impositivo. Sulla base di tale assunto i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che la nomina di [OSCURATO:PERSONA] è solo apparente e che correttamente l'avviso di accertamento è stato notificato all'odierno ricorrente. 2.3. La sentenza impugnata va esente dalle censure ad essa rivolte. E' ben vero che gli artt. 145 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che la notifica alle persone giuridiche debba avvenire mediante la consegna alla persona che rappresenta l'ente e che ragioni di certezza delle procedure di notifica impongono di fare riferimento al rappresentante dell'ente quale emerge dai dati desumibili dalle documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese. Occorre, tuttavia, considerare che, nel caso di specie, non rileva che la [OSCURATO:SOCIETA]. disponesse di un amministratore di diritto ([OSCURATO:PERSONA]), in quanto, sulla base di quanto contestato dall'Agenzia delle entrate, alla nomina del cittadino albanese quale amministratore della società non corrispondeva una reale successione dello stesso nella gestione dell'attività d'impresa, per non avere questi mai effettuato alcuna attività riconducibile alla società. Irrilevanti sono, dunque, nella specie, le risultanze del registro delle imprese. Difatti, poggiando l'accertamento sul presupposto fattuale della natura simulata della cessione delle quote e sulla conseguente qualità di amministratore di fatto del ricorrente, correttamente la notifica dell'atto impositivo è stata effettuata nei suoi confronti, quale soggetto legittimato in relazione al rapporto tributario oggetto di accertamento. Ciò consente di escludere la denunciata violazione delle disposizioni normative richiamate in rubrica e di ritenere inconferenti, ai fini della presente decisione, i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente (Cass., sez. 6-5, 9/07/2014, n. 15742; Cass., sez. 5, 29/11/2021, n. 37180) anche nella memoria illustrativa, avendo la C.T.R. ritenuto provato che i poteri rappresentativi, nel caso in esame, fossero da ritenersi sussistenti in capo al Piccolo, quale amministratore di fatto e, dunque, legittimo destinatario dell'atto impositivo. 3. Con il secondo motivo il contribuente deduce la «illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la qualità di amministratore di fatto del ricorrente, che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.», sottolineando che in sede di merito aveva contestato la qualità di amministratore di fatto, rilevando che l'Ufficio non aveva esibito o allegato l'autorizzazione alle indagini finanziarie e non aveva provato, prima di attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1, la sua ingerenza nella gestione dell'impresa. Aveva anche chiarito che l'allegato all'avviso di accertamento in cui erano riportate le entrate e le uscite del conto corrente bancario intestato alla società non poteva avere valore di prova della riferibilità delle movimentazioni alla sua persona, come, invece, assumeva l'Ufficio, poiché non era stato fornito alcun dato circa le movimentazioni, la loro entità, le date dei prelevamenti e dei versamenti. Il giudice di appello aveva ritenuto che la qualità di amministratore di fatto potesse essere ricavata dalle movimentazioni bancarie, senza tenere conto che mancava, agli atti di causa, l'autorizzazione alle indagini bancarie sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] e che le movimentazioni allegate all'avviso non offrivano alcun riscontro del collegamento delle stesse alla persona del contribuente. Così motivando, ad avviso del ricorrente, i giudici regionali avrebbero acriticamente aderito alla tesi difensiva dell'Agenzia delle entrate, non adeguatamente valutando il fatto decisivo riferito alla qualità di amministratore di fatto e senza vagliare in modo adeguato la prova della «continuità della gestione», né la sussistenza di accordi simulatori, né l'eventuale vantaggio fiscale conseguito attraverso l'intervenuta cessione delle quote della società. 3.1. Il secondo motivo è inammissibile. 3.2. La censura formulata è sostanzialmente volta a sindacare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dai giudici di merito e si risolve in una mera critica alle argomentazioni attraverso le quali gli stessi sono pervenuti al loro convincimento. Il ricorrente, infatti, pur lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, si limita a dolersi della ricostruzione della vicenda operata dalla C.T.R., ma omette di indicare la circostanza di fatto che i giudici di secondo grado avrebbero trascurato di prendere in considerazione e che, se adeguatamente valutata, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. Muove, quindi, contestazioni che non sono inquadrabili nel paradigma del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie in esame. La nuova formulazione del vizio di legittimità ha infatti limitato la impugnazione alla sola ipotesi di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. ed individuato «in negativo» dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in relazione alle sole ipotesi che si convertono nella violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. Pertanto, qualora non si contesti l'inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento, il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali, acquisiti al giudizio, ritenuti dal giudice di merito determinanti oppure scartati perché non pertinenti o recessivi (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19881; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). 3.3. Ebbene, nel caso in esame, la C.T.R. ha desunto la qualità di amministratore di fatto in capo al Piccolo dal fatto, emergente dalle indagini bancarie e finanziarie effettuate dall'Ufficio finanziario, che l'odierno ricorrente ha continuato ad operare, «ininterrottamente fino al maggio 2006», sul conto corrente intestato alla società cedente, pur avendo ceduto le quote da lui detenute, sin dal dicembre 2005, al cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], il quale, invece, pur essendo formalmente nuovo amministratore, non ha mai posto in essere atti di gestione riferibili alla società. L'apprezzamento svolto dalla C.T.R. che, così motivando, ha ritenuto dimostrata non solo la riferibilità delle movimentazioni elencate nel documento allegato all'avviso di accertamento all'odierno ricorrente, ma anche la qualità di amministratore di fatto in capo al Piccolo, non risulta in alcun modo scalfito dalle deduzioni difensive del ricorrente, che sono volte a criticare il convincimento che il giudice d'appello si è formato in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della attendibilità delle fonti di prova offerte e, quindi, a sollecitare un riesame del merito della controversia, che non dà luogo al vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 3.4. Né, d'altro canto, le conclusioni a cui i giudici di merito sono pervenuti possono essere messe in discussione in questa sede in ragione della eccepita mancanza di autorizzazione alle indagini finanziarie sul conto corrente intestato alla società, dovendosi sul punto ribadire il principio affermato in materia da questa Corte secondo cui, sebbene le norme di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 subordinano la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze all'esistenza dell'autorizzazione (e non anche alla relativa esibizione all'interessato), eventuali illegittimità nell'ambito del procedimento amministrativo di accertamento diventano censurabili davanti al giudice tributario a condizione che, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente, vengano ad inficiare il risultato finale del procedimento e, quindi, l'accertamento medesimo (cfr. Cass., sez. 5, 26/09/2014, n. 20420; Cass., sez. 5, 21/07/2009, n. 16874; Cass., sez. 5, 15/06/2007, n. 14023; Cass., sez. 5, 18/04/2018, n. 9480). A ciò deve aggiungersi che la mancanza della autorizzazione prevista per l'I.V.A. dall'art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché, per le imposte dirette, dall'art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia della documentazione bancaria, non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi, in cui non rientra quello in esame, in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cass., sez. 5, 16/12/2011, n. 27149; Cass., sez. 6-5, 28/05/2018, n. 13353). Il ricorrente si limita a dedurre la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie e la sussistenza di un pregiudizio, ma, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, è evidente che il concreto pregiudizio del contribuente non può esaurirsi nel mancato rilascio della autorizzazione da parte del dirigente. 4. Con il terzo motivo, deducendo la «illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta che la pronuncia della C.T.R. rende impossibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo, non potendo ritenersi che il decisum sia stato raggiunto attraverso l'esame e la valutazione dei motivi di gravame, il che comporta vizio di motivazione apparente. Contesta, in particolare, ai giudici di appello di non avere evidenziato gli elementi di fatto, considerati o presupposti della decisione, di avere ignorato le osservazioni di merito contenute nell'atto di appello in ordine alla mancanza di prova fornita dall'Ufficio sulla qualifica di amministratore e gestore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché di avere utilizzato in taluni passaggi della sentenza espressioni tautologiche che rendono scarsamente intellegibile il costrutto logico sul quale il giudice ha fondato la sua decisione. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (Cass., sez. 5, 3/02/2017, n. 2876; v. anche Cass., Sez. U., 5/08/2016, n. 16599; Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232). Ne consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass., sez.3, 25/02/2014, n. 4448), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., sez. U, n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, 3/11/2016, n. 22232; con?. Cass., sez. 6- 5, 15/06/2017, n. 14927). La motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, considerato che la C.T.R. ha illustrato, sebbene in maniera sintetica, le ragioni che sorreggono il proprio convincimento, cosicché la pronuncia non concretizza una ipotesi di motivazione apparente perché non si pone al di sotto del «minimo costituzionale». 5. Con il quarto motivo, denunciando «illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, dell'art. 10 legge n. 212 del 2000 e 24 e 97 Cost., nonché per violazione degli artt. 32, 39, secondo comma, 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il ricorrente censura la decisione gravata per non avere rilevato il difetto di preventivo contraddittorio e la carenza di motivazione dell'atto impositivo. Precisa che è stato invitato dall'Ufficio a fornire la documentazione contabile della [OSCURATO:SOCIETA]. per l'anno d'imposta 2005, ma non per il 2006, e che non essere stato chiamato a fornire chiarimenti sui conti correnti esaminati dall'Ufficio costituisce vizio grave del procedimento che determina la nullità dell'accertamento, considerato che quello basato sulle indagini finanziarie e bancarie risulta imperniato sull'operatività della presunzione legale relativa di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Soggiunge che il diritto del contribuente ad interloquire con il Fisco va riferito ad ogni procedimento impositivo ed in relazione ad ogni pretesa fiscale che sia idonea ad incidere sulla situazione soggettiva del soggetto verificato, ed in particolare per quelle che attengono ai cd. tributi armonizzati, come sancito dal diritto comunitario. Ribadisce, altresì, che diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R., l'avviso di accertamento risultava privo degli elementi di prova richiamati e che la sentenza viola anche l'art. 2697 cod. civ. laddove il giudice ha ritenuto che dovesse essere il contribuente a contestare la pretesa, senza premurarsi di valutare, invece, se l'Ufficio avesse dato prova, anche presuntiva, della riferibilità delle movimentazioni bancarie del conto intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] alla persona del Piccolo, né se avesse fornito prova del compimento di atti gestori o di un coinvolgimento nell'attività di gestione dell'impresa con il nuovo amministratore. 5.1. Le plurime doglianze dedotte con il mezzo in esame vanno disattese.5.2. Occorre premettere, invero, che, nella vicenda in giudizio, l'accertamento non è stato preceduto da un accesso, ispezione o verifica, ma si è tradotto in un accertamento cd. a tavolino, fondato sulle indagini bancarie e sugli atti di diretta acquisizione da parte dell'Ufficio. 5.3. Ne deriva, quanto alle imposte dirette, l'infondatezza della esigenza di un previo contraddittorio trattandosi di accertamento induttivo in cui non è previsto un obbligo generalizzato di preventivo contraddittorio, ossia al di fuori dalle ipotesi specificamente previste, non essendo annoverabile tra esse il disposto di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., sez. 5, 20/12/2019, n. 34209, secondo la quale «in tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti»). 5.4. Parimenti infondata è la doglianza quanto all'accertamento ai fini I.V.A. È ben vero, infatti, che, con riguardo ai tributi armonizzati, l'obbligo del contraddittorio preventivo discende direttamente dalla disciplina unionale alla luce dell'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, sicché l'Amministrazione, ove adotti provvedimenti destinati ad incidere sulle posizioni soggettive dei destinatari, è tenuta a mettere costoro in condizione di esporre utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi posti a fondamento dell'atto medesimo (già Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, in C-349/07, Sopropé, punto 37; ex multis sentenza 22 ottobre 2013, in C276/12, Sabou, punto 38; sentenza 17 dicembre 2015, in C-419/14, WebMindlicenses, punto 84). La giurisprudenza unionale ha chiarito che qualora l'Amministrazione non sia stata rispettosa dell'obbligo di contraddittorio, la violazione - in assenza di una norma specifica che ne definisca in termini puntuali le conseguenze (come pure precisato, per il nostro ordinamento, da Cass. n. 701 del 15/01/2019) - comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza), ossia se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa (Corte di Giustizia, sentenze 10 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Hardware, in C-141/08, punto 94; 10 settembre 2013, M.G. e N.R., in C-383/13, punto 38; 26 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA], in C-418/11, punto 84; 3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e Da tema [OSCURATO:PERSONA], in C-129/13 e C- 130/13, punti 79 e 79). Come è stato chiarito anche da questa Sezione (Cass., sez. 5, 2021, n. 20436), il parametro di riferimento a tal fine è, dunque, costituito dal principio di effettività - per il quale le modalità procedurali interne «non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione» - che, tuttavia, come anche recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia, «non esige che una decisione contestata, in quanto adottata in violazione dei diritti della difesa, sia annullata in tutti i casi. Infatti, una violazione dei diritti della difesa determina l'annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso» (sentenza 4 giugno 2020, [OSCURATO:SOCIETA], in C- 430/19, punti 35 e 37). Non ha invece incidenza, quantomeno nel nostro ordinamento, il principio di equivalenza attesa l'inesistenza di regole procedurali specificamente dettate per l'imposizione in materia di Iva. Peraltro, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015, hanno utilmente precisato che il requisito in questione va inteso «nel senso che l'effetto della nullità dell'accertamento si verifichi allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d'essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali» ossia che «non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato ..., e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto» (recentemente v. anche Cass., sez. 6-5, 27/07/2018, n. 20036; Cass., sez. 5, 8/01/2019, n. 218). Nella vicenda in giudizio, anche se il Piccolo non è stato invitato, in relazione all'anno d'imposta 2006, a fornire chiarimenti, la doglianza è, comunque, del tutto carente quanto alla richiesta prova di resistenza. Il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio, ma in alcun modo deduce o articola come, in mancanza di tale vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa e quali ragioni avrebbe potuto in concreto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, cosicché deve ritenersi che la C.T.R., affermando che nell'ipotesi di accertamento induttivo puro non è previsto alcun obbligo di preventivo contraddittorio a carico dell'Amministrazione procedente, non sia incorsa nella violazione denunciata. 5.5. Inammissibile è la dedotta violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente. Nella motivazione della sentenza impugnata i giudici di appello hanno affermato che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2006 legittimava l'Ufficio a procedere ad accertamento induttivo e che l'Ufficio, «con adeguata motivazione», ha fondato la determinazione del reddito imponibile utilizzando la presunzione operante per i prelevamenti ed i versamenti. Il ricorrente anche in questa sede sostiene che il giudice d'appello non avrebbe potuto considerare «motivato» l'avviso di accertamento privo della indicazione dei fatti costitutivi della pretesa, ma, in concreto, omette di specificare le presunte carenze dell'avviso, formulando una contestazione del tutto generica e non autosufficiente, in tal modo impedendo a questa Corte di valutare la doglianza mediante l'esame del solo ricorso, senza far ricorso ad atti esterni, posto che l'atto impositivo è atto amministrativo e non processuale. 5.6. Neppure è ravvisabile la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. Questa Corte ha reiteratamente ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., sez. 3, 5/09/2006, n. 19064; Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15107; Cass., sez. 6-3, 21/02/2018, n. 4241). Nel caso di specie, premesso che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa fiscale spettava all'Amministrazione finanziaria, il giudice del merito non ha operato un'indebita inversione di tale onere, trasferendolo sull'odierno ricorrente, ma ha piuttosto ritenuto che l'Ufficio finanziario avesse debitamente assolto all'onere di provare la qualità di amministratore di fatto in capo al Piccolo e l'ingerenza di questo nella gestione della società, oltre che la riferibilità al ricorrente delle movimentazioni bancarie rilevate sul conto corrente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e non offerta dal contribuente la prova contraria idonea a smentire quella offerta dall'amministrazione. L'eventualità che la valutazione delle acquisizioni istruttorie sia stata incongrua e che il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata avesse assolto l'onus probandi non integrerebbe violazione dell'art. 2697 cod. civ., ma soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei ristretti limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. L, 19/08/2020, n. 17313; Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395). 6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità in ragione della dichiarata inammissibilità del controricor
Sentenza Cassazione n. 11744/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris