CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11067/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato e alla contraddittorietà delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di merito non avrebbe adeguatamente considerato i motivi di appello. E' pervenuta il 22 novembre 2024 con cui si insiste nei motivi di impugnazione. 2. I motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riguardo alle stimate attendibilità e coerenza delle dichiarazioni dei testimoni oculari Zunino ed Ippolito, confutando nel tessuto motivazionale le doglianze svolte nell'impugnazione di merito. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis