CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11337-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3076/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha rigettato il suo appello sulla pronuncia della CTP di Roma che aveva declinato la propria competenza sul ricorso dalla medesima contribuente promosso avverso la cartella di pagamento, asseritamente non notificatale, di cui sarebbe venuta a conoscenza solo con l'avviso di intimazione. Più in particolare, il collegio di appello rilevava che la competenza territoriale doveva ritenersi eventualmente quella di Milano e non quella di Rimini, indicata dal giudice romano di primo grado, tuttavia poi decideva il merito ritenendo fornita dall'Ufficio -con le produzioni in secondo grado- la prova dell'avventa originaria notifica. Il ricorso è affidato a quattro motivi, mentre l'Agenzia è -- i/Lrast-a) irtirnirra- n10 bk,50.13 tt ft CONSIDERATO Con il primo motivo di ricorso si prospetta cesura ex art. 360 n. 4 c.p.c., per inesistenza o nullità della sentenza, resa in violazione dell'art.156 c.p.c., con insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione, nella sostanza lamentando che a fronte di una riconosciuta incompetenza della C1P di Rimini, indicata nella pronuncia appellata, ed a fronte di una riconosciuta competenza di Milano, la CTR abbia invece deciso il merito, sulla produzione documentale di secondo grado. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 546/1992 ed in violazione dell'art. 25 della Costituzione, sostanzialmente lamentando che la CTR Lazio abbia riconosciuta erronea la Ric. 2021 n. 11337 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- competenza della CI P di Rimini, affermata dalla CTP di Roma, abbia individuato la competenza della CTP Milano, ma abbia poi deciso il merito, asseritamente in modo erroneo. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, vertendo sullo stesso argomento. In disparte se la CTR abbia effettivamente affermato o meno la competenza della CTP Milano, non è controverso che l'appello vertesse solo sul profilo della competenza, perché questo solo tema era trattato dalla CTP che se ne era spogliata a favore di Rimini. Avverso tale statuizione è esperibile solo l'appello, non essendo applicabile al rito tributario il regolamento di competenza (cfr. Cass. VI — n. 895/2022), salvo che per l'impugnazione dell'ordinanze in tema di sospensione (v. in motivazione la citata Cass. ord. n. 895/22). Su questo profilo doveva pronunciarsi in maniera univoca la commissione di secondo grado e solo dopo aver ritenuto infondata la declinatoria di competenza, valutare il merito della causa secondo il principio dell'annullamento — merito in cui si compendia il sistema misto soggettivo-oggettivo della giurisdizione tributaria. Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l'appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi (Cass. V, n. 15530/2010). Ric. 2021 n. 11337 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- I rimanenti due motivi, attinenti al merito della vicenda, ovvero la regolarità della notifica originaria della cartella, restano assorbiti. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del present