Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19214/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PAOLOPANARITI e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata dei quali è domiciliato per legge-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], quale erede, ex artt. 475 e 476 c.c., della madreLANTERI CATERINA, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale èdomiciliato per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 27/2023depositata il 10/01/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/20261.Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], fondato su due scritture privatesottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], recante ciascuna il riconoscimento di undebito pari ad euro 18.000,00, il Tribunale di Imperia con decreto n.112/2010 ingiungeva al [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere al Sasso la somma dieuro 36.000,00, oltre accessori.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto, deducendol’intervenuta estinzione dell’obbligazione e, quindi, la infondatezzadella pretesa azionata.

Precisava che: a) le due scritture, poste afondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, erano state rilasciatenell’ambito di un rapporto di subaffitto di terreni da pascolo; b) dettodebito era stato estinto attraverso pagamenti (assegni e contanti) e lavendita di capi di bestiame; c) il Sasso, pertanto, avrebbe dovutodistruggere le dichiarazioni di debito.Si costituiva il Sasso per chiedere il rigetto dell’opposizione,deducendo che i pagamenti ricevuti si riferivano ad altri rapportidebitori e che il credito risultante dalle scritture era integralmentedovuto.All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Imperia, con sentenza n.241/2017, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo,in quanto riteneva non provato il contratto di subaffitto, irrilevanti ipagamenti allegati e inattendibile la prova testimoniale offertadall’opponente.

Ragion per cui imputava i pagamenti documentati adaltri rapporti commerciali (vendita di bestiame).Avverso tale pronuncia proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si costituiva per chiedere il rigetto del gravame.Durante il giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto, e ilgiudizio è stato proseguito dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], quale suaerede.La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 762/2019,dichiarava inammissibile l’appello, in quanto proposto dal difensore, aNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026distanza di quasi un anno dalla morte dell’assistito, in nome del decuius e non in virtù di un mandato conferito dagli eredi.2.

Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], quale erede delRaviolo, proponeva ricorso per cassazione; questa Corte, con ordinanza14465/2021, accoglieva il ricorso, ritenuto applicabile alla fattispecie ilprincipio dell’ultrattività del mandato difensivo e rinviando la causa allaCorte d’appello di Genova.La causa veniva riassunta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erededella [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, il quale reiterava le originariedomande.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva, insistendo per il rigetto dell’appello.La Corte d’appello di Genova, in sede di rinvio, con sentenza n.27/2023, in accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivoe condannava il Sasso al pagamento delle spese di lite.3.

Avverso la sentenza emessa dalla corte del rinvio, FilippoSasso ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito concontroricorso.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria a sostegno dellerispettive conclusioni.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la corte d’appello, in sede di rinvio,ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l’appello delRaviolo e revocando il decreto ingiuntivo.

In estrema sintesi, la cortedi merito: a) ha stabilito che non era necessario un documento scrittoad substantiam per il sub-affitto, e che le stesse promesse dipagamento costituivano una “traccia scritta” del rapporto; b) haNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto provati e liberatori i pagamenti effettuati nel 2007 e 2008; c)ha considerato attendibile la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (resaprima di assumere la qualità di parte), non ravvisando le contraddizionirilevate dal primo giudice.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso, di complessive oltre 100pagine (di cui la maggior parte di sola narrativa) tre motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’ art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., così comeriformulato dall’art. 54 d. lgs. n. 83/2012 convertito con modifiche dallalegge n. 132/2012 , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenutoestinti i debiti, da lui dedotti, sulla base di prove illogiche, qualil’attribuzione di assegni a un debito futuro anziché a uno già scaduto,l’interpretazione incongrua di una ricevuta e il riconoscimento di unpagamento in contanti privo di riscontro documentale; in sintesi,contesta alla corte di aver ignorato l’incompatibilità cronologica tra ladata degli assegni (gennaio/marzo 2008) e la scadenza del debitoriconosciuto (dicembre 2008), ritenendo illogico che un pagamentoanticipato estingua un debito non ancora scaduto;- con il secondo motivo denuncia violazione falsa ed erroneaapplicazione della legge applicazione di legge, con riferimento all’art.1988 cod. civ. in relazione all’art 112 cod. proc. civ. all’art 115 cod.proc. civ. e all’art. 2697 cod. civ. con violazione dell’art. 360 n.1 e n.4cod. proc. civ. , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenutoprovato il pagamento dei debiti, nonostante l’assenza di prova circa ilcontratto di subaffitto, l’incongruenza dei documenti prodotti el’inammissibilità della testimonianza; in sintesi, contesta alla corte dimerito di aver invertito erroneamente l’onere della prova, in quanto, asuo dire, sarebbe dovuto spettare al debitore (cioè al [OSCURATO:PERSONA]) provareNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026in modo rigoroso l’estinzione del debito riconosciuto, cosa che indicacome non avvenuta;- con il terzo motivo denuncia violazione di legge ed erroneaapplicazione della legge, con riferimento all’art. 246 cod. proc. civ. inrelazione all’art 112 cod. proc. civ. all’art. 115 cod. proc. civ. conviolazione dell’art. 360 n. 1 e n. 4 cod. proc. civ. , nella parte in cuila corte territoriale ha ammesso e ritenuto attendibile la testimonianzadel controricorrente, nonostante lui avesse più volte eccepito la suainidoneità a deporre; in sintesi sostiene che [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe potuto testimoniare in quanto portatore di un interesseeconomico diretto nella causa (i denari sarebbero serviti per la suapartecipazione al giudizio sin dall’inizio.3.

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dellaproduzione documentale effettuata dalla parte ricorrente in allegatoalla memoria illustrativa.Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte,nel giudizio di legittimità - in forza del rigido sbarramento previstodall’art. 372 c.p.c. - non è ammesso il deposito di documenti nonprodotti nei precedenti gradi del processo, ad eccezione di quelliriguardanti l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ovvero lanullità della sentenza impugnata.Nel caso di specie, i documenti prodotti (copie di atti processualidel merito ed elementi di prova quali assegni e quietanze) hanno naturasquisitamente istruttoria - riguardando cioè il merito della controversiae pretendendo di offrire ulteriore documentazione a sostegno delledifese in questa sede sviluppate - e non rientrano nelle tassative ipotesidi deroga previste dalla norma citata.Né può ritenersi consentito l’utilizzo della memoria ex art. 378c.p.c. per l’introduzione di nuovi documenti o per la riproposizione diNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026tale memoria assolve a una funzione meramente illustrativa delle difesegià ritualmente spiegate e non può integrare o sanare le modalità dideposito degli atti su cui il ricorso si fonda.4.

Passando al merito cassatorio, il ricorso è inammissibile sottoplurimi profili.4.1.

In primo luogo, va affermata l’inammissibilità del ricorso allaluce dei requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. e,precisamente, per la macroscopica violazione del canone di chiarezzae sinteticità espositiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte: la“esposizione sommaria dei fatti” richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c., già nel testo anteriore alla novella del 2023, non può risolversiin una mera riproduzione degli atti processuali; il ricorso deveconsentire una chiara e sintetica comprensione della vicenda,funzionale alla individuazione delle censure proposte.

Il mancatorispetto dei canoni di chiarezza, sinteticità e selettività dell’esposizionesi traduce in una violazione dei requisiti formali del ricorso, allorchérenda oscura l’individuazione delle questioni devolute; e imponga allaCorte un’attività di ricostruzione autonoma della vicenda processuale.La conclusione va, a fortiori, ribadita dopo la novella del 2023,che ha rimarcato il requisito di contenuto-forma della chiarezza esinteticità degli atti processuali e, quanto al ricorso, della chiarezzanell’esposizione dei soli fatti essenziali e della chiarezza e sinteticitànell’esposizione dei motivi di cassazione (da ultimo, Cass. 28508/25;sull’irrilevanza del superamento dei limiti dimensionali stabiliti dal d.m.110/23 nel solo caso in cui il ricorso sia comunque specifico: Cass.33933/25).Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale la parte del ricorsodedicata allo “Svolgimento del processo” si protrae per ben 96 pagine(su un totale di 115), risolvendosi in una trascrizione pressochéintegrale e acritica di atti processuali e verbali di causa.

In altri termini,Numero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026la modalità espositiva, adottata in ricorso, non si risolve in una sintesifunzionale, ma in una trascrizione compilativa degli atti, conconseguente compromissione della intelligibilità delle censure.Tale tecnica redazionale, definita “compilativa” o “perassemblaggio”, contravviene al dovere di operare una sintesi dei profilirilevanti di fatto e di diritto, riversando inammissibilmente su questaCorte l’onere di selezionare il materiale utile alla decisione e rendendodi fatto oscura l’individuazione delle questioni devolute.4.2.

Alla ragione di inammissibilità che precede - di per sédirimente, in quanto investe l’intero ricorso - si aggiungono i seguentiindipendenti profili di inammissibilità relativi ai singoli motivi.4.2.1.

Il primo motivo, pur invocando formalmente il vizio diomesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c., è inammissibile, poiché nonindividua un accadimento storico naturalistico “decisivo” e ignorato, masi risolve in una contestazione della valutazione complessiva delmateriale istruttorio compiuta dalla corte territoriale.

Il ricorrente nonindividua un fatto storico, principale o secondario, avente caratteredecisivo ai fini del giudizio, il cui esame sia stato completamenteomesso, ma sollecita una revisione del convincimento del giudice circal’imputazione dei pagamenti e l’interpretazione dei titoli documentali(la cosiddetta “incompatibilità cronologica”), introducendo una censuradi illogicità e inverosimiglianza dell’accertamento di fatto che è preclusanel giudizio di legittimità.

La corte di merito, invero, ha preso in esamei fatti storici rilevanti (rapporto di subaffitto e pagamenti) e l’eventualeomessa menzione di singoli dettagli cronologici non integra il viziodenunciato, neppure rinvenendosi le aporie ricostruttive prospettate.4.2.2.

Il secondo motivo, relativo alla violazione degli oneriprobatori, è inammissibile, in quanto predica la violazione delle normein materia di prove al di fuori dei limiti elaborati sul punto dallagiurisprudenza di questa Corte (tra cui la configurabilità di quellaviolazione solo in caso di decisione in base a prove non prodotte dalleNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026parti o di accollo di oneri probatori ad una parte anziché ad altra) e, insostanza, investe questioni di natura squisitamente fattuale, quali lasussistenza del rapporto di sub alpeggio e la corretta imputazione deiversamenti eseguiti.

La corte di merito ha adeguatamente esaminatola relazione tra le promesse di pagamento e il rapporto fondamentale,fondando il proprio convincimento su un complesso di elementiindiziari, risultanze dell’interrogatorio formale e prove documentali.

Inparticolare, ha esaminato: la relazione tra le scritture di riconoscimentodi debito e il rapporto sottostante; la documentazione relativa aipagamenti; le risultanze dell’interrogatorio formale; gli elementiindiziari complessivi.

A fronte di tale articolato iter argomentativo,nell’illustrazione del motivo non viene dunque dedotta un’erroneainterpretazione astratta dell’art. 1988 c.c., ma viene surrettiziamenterichiesta una diversa lettura del materiale probatorio, attività riservataesclusivamente al merito.D’altronde, occorre ribadire che la violazione dell’art. 2697 c.c. èconfigurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a unaparte diversa da quella che ne era onerata secondo la regola difattispecie, e non quando abbia semplicemente valutato in modo“insoddisfacente” le prove offerte.

Nel caso di specie, si ribadisce, partericorrente contesta in realtà l’apprezzamento dei fatti, censurainammissibile in sede di legittimità.4.2.3.

Inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso, con ilquale il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 246 c.p.c.,contestando l’ammissibilità e attendibilità della prova testimoniale.È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio percui la capacità a testimoniare deve essere valutata esclusivamente conriferimento al momento della deposizione.Il giudizio sulla capacità a testimoniare, riferendosi al tempo incui la testimonianza viene raccolta, si distingue dal giudiziosull’attendibilità del teste, che è legato al convincimento del giudice.Numero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026Nel caso di specie, dal giudizio di merito risulta che AgostinoRaviolo è stato escusso nel 2014 (quando il padre era ancora in vita)e, a seguito dell’ordinanza n. 14465/2021 di questa Corte (che hacassato con rinvio la precedente sentenza d’appello), ha riassunto ilgiudizio davanti alla Corte d’appello di Genova come erede della madreCaterina [OSCURATO:PERSONA], la quale dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], avevaproseguito il giudizio di appello, quale erede del marito.Parte ricorrente non ha contestato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fossefiglio ed erede di [OSCURATO:PERSONA], ma ha contestato la sualegittimazione processuale nel caso specifico, basandosi sullaprecedente rinuncia all’eredità paterna e sulla presunta decadenza daitermini per l’accettazione.Senonché, non va confuso il piano del diritto sostanziale(l’acquisto cioè della qualità di erede) con quello del diritto processuale(la capacità a testimoniare al momento della testimonianza): la qualitàdi erede si acquista con l’accettazione (art. 459 c.c.), la quale ha effettoretroattivo al momento dell’apertura della successione; mentre lacapacità a testimoniare, si ribadisce, va valutata esclusivamente almomento dell’escussione del teste.Tenuto conto di detto consolidato principio di diritto e dei suddettidati fattuali, la corte di merito ha correttamente ritenuto irrilevante, aifini della incapacità a deporre, la sopraggiunta qualità di erede in capoal teste, in quanto l’incapacità ex art. 246 c.p.c. è legata alla posizionedi interesse concreto del teste al momento dell’escussione e lasuccessiva successione universale (avvenuta per legge alla morte deigenitori) non ha effetto retroattivo sulla validità dell’atto.E l’esclusione, da parte del giudice d’appello, di un interesseconcreto e attuale di quel teste al momento dell’escussione, non èraggiunta in base ad argomenti implausibili, sicché, escluso un vizio delpresupposto soggettivo, la testimonianza rimaneva esposta agliordinari criteri di valutazione, anche in punto di attendibilità.Numero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026Secondo parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inizialmenterinunciato all’eredità paterna proprio per apparire come un “testimoneimparziale” nel 2014, pur essendo portatore di un interesse direttonella causa.La doglianza del ricorrente si fonda formalmente su asseritielementi di interesse del teste rispetto al rapporto causale; ma nellasostanza si traduce in una critica alla attendibilità della provatestimoniale: profilo che, come è noto, è affidato alla valutazione delgiudice di merito, insindacabile in questa sede tranne il caso, che quinon ricorre, di manifesti vizi logici.Al riguardo va affermato il seguente principio di diritto: In tema di prova testimoniale, la capacità a deporre ai sensidell’art. 246 c.p.c. deve essere valutata con riferimento esclusivo almomento in cui la deposizione viene resa; pertanto, l’eventualeassunzione della qualità di parte - quale effetto della successione atitolo universale nel rapporto controverso - in un momento successivoalla dichiarazione di impegno e all’escussione non determinal’incapacità retroattiva del testimone, né inficia la validità della provagià regolarmente acquisita, restando ogni valutazione sulla suanormalmente incensurabile in sede di legittimità, se scevro da evidentivizi logici .4.3.

Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiaratoinammissibile.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, oltrealla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dallacontroparte, la declaratoria della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge edindicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n.4315).

P.Q.MNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parteresistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro5.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PAOLOPANARITI e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata dei quali è domiciliato per legge-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], quale erede, ex artt. 475 e 476 c.c., della madreLANTERI CATERINA, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale èdomiciliato per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 27/2023depositata il 10/01/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/20261.Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], fondato su due scritture privatesottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], recante ciascuna il riconoscimento di undebito pari ad euro 18.000,00, il Tribunale di Imperia con decreto n.112/2010 ingiungeva al [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere al Sasso la somma dieuro 36.000,00, oltre accessori.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto, deducendol’intervenuta estinzione dell’obbligazione e, quindi, la infondatezzadella pretesa azionata. Precisava che: a) le due scritture, poste afondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, erano state rilasciatenell’ambito di un rapporto di subaffitto di terreni da pascolo; b) dettodebito era stato estinto attraverso pagamenti (assegni e contanti) e lavendita di capi di bestiame; c) il Sasso, pertanto, avrebbe dovutodistruggere le dichiarazioni di debito.Si costituiva il Sasso per chiedere il rigetto dell’opposizione,deducendo che i pagamenti ricevuti si riferivano ad altri rapportidebitori e che il credito risultante dalle scritture era integralmentedovuto.All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Imperia, con sentenza n.241/2017, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo,in quanto riteneva non provato il contratto di subaffitto, irrilevanti ipagamenti allegati e inattendibile la prova testimoniale offertadall’opponente. Ragion per cui imputava i pagamenti documentati adaltri rapporti commerciali (vendita di bestiame).Avverso tale pronuncia proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si costituiva per chiedere il rigetto del gravame.Durante il giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto, e ilgiudizio è stato proseguito dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], quale suaerede.La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 762/2019,dichiarava inammissibile l’appello, in quanto proposto dal difensore, aNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026distanza di quasi un anno dalla morte dell’assistito, in nome del decuius e non in virtù di un mandato conferito dagli eredi.2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], quale erede delRaviolo, proponeva ricorso per cassazione; questa Corte, con ordinanza14465/2021, accoglieva il ricorso, ritenuto applicabile alla fattispecie ilprincipio dell’ultrattività del mandato difensivo e rinviando la causa allaCorte d’appello di Genova.La causa veniva riassunta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erededella [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, il quale reiterava le originariedomande.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva, insistendo per il rigetto dell’appello.La Corte d’appello di Genova, in sede di rinvio, con sentenza n.27/2023, in accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivoe condannava il Sasso al pagamento delle spese di lite.3. Avverso la sentenza emessa dalla corte del rinvio, FilippoSasso ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito concontroricorso.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria a sostegno dellerispettive conclusioni.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la corte d’appello, in sede di rinvio,ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l’appello delRaviolo e revocando il decreto ingiuntivo. In estrema sintesi, la cortedi merito: a) ha stabilito che non era necessario un documento scrittoad substantiam per il sub-affitto, e che le stesse promesse dipagamento costituivano una “traccia scritta” del rapporto; b) haNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto provati e liberatori i pagamenti effettuati nel 2007 e 2008; c)ha considerato attendibile la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (resaprima di assumere la qualità di parte), non ravvisando le contraddizionirilevate dal primo giudice.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso, di complessive oltre 100pagine (di cui la maggior parte di sola narrativa) tre motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’ art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., così comeriformulato dall’art. 54 d. lgs. n. 83/2012 convertito con modifiche dallalegge n. 132/2012 , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenutoestinti i debiti, da lui dedotti, sulla base di prove illogiche, qualil’attribuzione di assegni a un debito futuro anziché a uno già scaduto,l’interpretazione incongrua di una ricevuta e il riconoscimento di unpagamento in contanti privo di riscontro documentale; in sintesi,contesta alla corte di aver ignorato l’incompatibilità cronologica tra ladata degli assegni (gennaio/marzo 2008) e la scadenza del debitoriconosciuto (dicembre 2008), ritenendo illogico che un pagamentoanticipato estingua un debito non ancora scaduto;- con il secondo motivo denuncia violazione falsa ed erroneaapplicazione della legge applicazione di legge, con riferimento all’art.1988 cod. civ. in relazione all’art 112 cod. proc. civ. all’art 115 cod.proc. civ. e all’art. 2697 cod. civ. con violazione dell’art. 360 n.1 e n.4cod. proc. civ. , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenutoprovato il pagamento dei debiti, nonostante l’assenza di prova circa ilcontratto di subaffitto, l’incongruenza dei documenti prodotti el’inammissibilità della testimonianza; in sintesi, contesta alla corte dimerito di aver invertito erroneamente l’onere della prova, in quanto, asuo dire, sarebbe dovuto spettare al debitore (cioè al [OSCURATO:PERSONA]) provareNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026in modo rigoroso l’estinzione del debito riconosciuto, cosa che indicacome non avvenuta;- con il terzo motivo denuncia violazione di legge ed erroneaapplicazione della legge, con riferimento all’art. 246 cod. proc. civ. inrelazione all’art 112 cod. proc. civ. all’art. 115 cod. proc. civ. conviolazione dell’art. 360 n. 1 e n. 4 cod. proc. civ. , nella parte in cuila corte territoriale ha ammesso e ritenuto attendibile la testimonianzadel controricorrente, nonostante lui avesse più volte eccepito la suainidoneità a deporre; in sintesi sostiene che [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe potuto testimoniare in quanto portatore di un interesseeconomico diretto nella causa (i denari sarebbero serviti per la suapartecipazione al giudizio sin dall’inizio.3. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dellaproduzione documentale effettuata dalla parte ricorrente in allegatoalla memoria illustrativa.Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte,nel giudizio di legittimità - in forza del rigido sbarramento previstodall’art. 372 c.p.c. - non è ammesso il deposito di documenti nonprodotti nei precedenti gradi del processo, ad eccezione di quelliriguardanti l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ovvero lanullità della sentenza impugnata.Nel caso di specie, i documenti prodotti (copie di atti processualidel merito ed elementi di prova quali assegni e quietanze) hanno naturasquisitamente istruttoria - riguardando cioè il merito della controversiae pretendendo di offrire ulteriore documentazione a sostegno delledifese in questa sede sviluppate - e non rientrano nelle tassative ipotesidi deroga previste dalla norma citata.Né può ritenersi consentito l’utilizzo della memoria ex art. 378c.p.c. per l’introduzione di nuovi documenti o per la riproposizione diNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026tale memoria assolve a una funzione meramente illustrativa delle difesegià ritualmente spiegate e non può integrare o sanare le modalità dideposito degli atti su cui il ricorso si fonda.4. Passando al merito cassatorio, il ricorso è inammissibile sottoplurimi profili.4.1. In primo luogo, va affermata l’inammissibilità del ricorso allaluce dei requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. e,precisamente, per la macroscopica violazione del canone di chiarezzae sinteticità espositiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte: la“esposizione sommaria dei fatti” richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c., già nel testo anteriore alla novella del 2023, non può risolversiin una mera riproduzione degli atti processuali; il ricorso deveconsentire una chiara e sintetica comprensione della vicenda,funzionale alla individuazione delle censure proposte. Il mancatorispetto dei canoni di chiarezza, sinteticità e selettività dell’esposizionesi traduce in una violazione dei requisiti formali del ricorso, allorchérenda oscura l’individuazione delle questioni devolute; e imponga allaCorte un’attività di ricostruzione autonoma della vicenda processuale.La conclusione va, a fortiori, ribadita dopo la novella del 2023,che ha rimarcato il requisito di contenuto-forma della chiarezza esinteticità degli atti processuali e, quanto al ricorso, della chiarezzanell’esposizione dei soli fatti essenziali e della chiarezza e sinteticitànell’esposizione dei motivi di cassazione (da ultimo, Cass. 28508/25;sull’irrilevanza del superamento dei limiti dimensionali stabiliti dal d.m.110/23 nel solo caso in cui il ricorso sia comunque specifico: Cass.33933/25).Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale la parte del ricorsodedicata allo “Svolgimento del processo” si protrae per ben 96 pagine(su un totale di 115), risolvendosi in una trascrizione pressochéintegrale e acritica di atti processuali e verbali di causa. In altri termini,Numero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026la modalità espositiva, adottata in ricorso, non si risolve in una sintesifunzionale, ma in una trascrizione compilativa degli atti, conconseguente compromissione della intelligibilità delle censure.Tale tecnica redazionale, definita “compilativa” o “perassemblaggio”, contravviene al dovere di operare una sintesi dei profilirilevanti di fatto e di diritto, riversando inammissibilmente su questaCorte l’onere di selezionare il materiale utile alla decisione e rendendodi fatto oscura l’individuazione delle questioni devolute.4.2. Alla ragione di inammissibilità che precede - di per sédirimente, in quanto investe l’intero ricorso - si aggiungono i seguentiindipendenti profili di inammissibilità relativi ai singoli motivi.4.2.1. Il primo motivo, pur invocando formalmente il vizio diomesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c., è inammissibile, poiché nonindividua un accadimento storico naturalistico “decisivo” e ignorato, masi risolve in una contestazione della valutazione complessiva delmateriale istruttorio compiuta dalla corte territoriale. Il ricorrente nonindividua un fatto storico, principale o secondario, avente caratteredecisivo ai fini del giudizio, il cui esame sia stato completamenteomesso, ma sollecita una revisione del convincimento del giudice circal’imputazione dei pagamenti e l’interpretazione dei titoli documentali(la cosiddetta “incompatibilità cronologica”), introducendo una censuradi illogicità e inverosimiglianza dell’accertamento di fatto che è preclusanel giudizio di legittimità. La corte di merito, invero, ha preso in esamei fatti storici rilevanti (rapporto di subaffitto e pagamenti) e l’eventualeomessa menzione di singoli dettagli cronologici non integra il viziodenunciato, neppure rinvenendosi le aporie ricostruttive prospettate.4.2.2. Il secondo motivo, relativo alla violazione degli oneriprobatori, è inammissibile, in quanto predica la violazione delle normein materia di prove al di fuori dei limiti elaborati sul punto dallagiurisprudenza di questa Corte (tra cui la configurabilità di quellaviolazione solo in caso di decisione in base a prove non prodotte dalleNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026parti o di accollo di oneri probatori ad una parte anziché ad altra) e, insostanza, investe questioni di natura squisitamente fattuale, quali lasussistenza del rapporto di sub alpeggio e la corretta imputazione deiversamenti eseguiti. La corte di merito ha adeguatamente esaminatola relazione tra le promesse di pagamento e il rapporto fondamentale,fondando il proprio convincimento su un complesso di elementiindiziari, risultanze dell’interrogatorio formale e prove documentali. Inparticolare, ha esaminato: la relazione tra le scritture di riconoscimentodi debito e il rapporto sottostante; la documentazione relativa aipagamenti; le risultanze dell’interrogatorio formale; gli elementiindiziari complessivi. A fronte di tale articolato iter argomentativo,nell’illustrazione del motivo non viene dunque dedotta un’erroneainterpretazione astratta dell’art. 1988 c.c., ma viene surrettiziamenterichiesta una diversa lettura del materiale probatorio, attività riservataesclusivamente al merito.D’altronde, occorre ribadire che la violazione dell’art. 2697 c.c. èconfigurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a unaparte diversa da quella che ne era onerata secondo la regola difattispecie, e non quando abbia semplicemente valutato in modo“insoddisfacente” le prove offerte. Nel caso di specie, si ribadisce, partericorrente contesta in realtà l’apprezzamento dei fatti, censurainammissibile in sede di legittimità.4.2.3. Inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso, con ilquale il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 246 c.p.c.,contestando l’ammissibilità e attendibilità della prova testimoniale.È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio percui la capacità a testimoniare deve essere valutata esclusivamente conriferimento al momento della deposizione.Il giudizio sulla capacità a testimoniare, riferendosi al tempo incui la testimonianza viene raccolta, si distingue dal giudiziosull’attendibilità del teste, che è legato al convincimento del giudice.Numero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026Nel caso di specie, dal giudizio di merito risulta che AgostinoRaviolo è stato escusso nel 2014 (quando il padre era ancora in vita)e, a seguito dell’ordinanza n. 14465/2021 di questa Corte (che hacassato con rinvio la precedente sentenza d’appello), ha riassunto ilgiudizio davanti alla Corte d’appello di Genova come erede della madreCaterina [OSCURATO:PERSONA], la quale dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], avevaproseguito il giudizio di appello, quale erede del marito.Parte ricorrente non ha contestato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fossefiglio ed erede di [OSCURATO:PERSONA], ma ha contestato la sualegittimazione processuale nel caso specifico, basandosi sullaprecedente rinuncia all’eredità paterna e sulla presunta decadenza daitermini per l’accettazione.Senonché, non va confuso il piano del diritto sostanziale(l’acquisto cioè della qualità di erede) con quello del diritto processuale(la capacità a testimoniare al momento della testimonianza): la qualitàdi erede si acquista con l’accettazione (art. 459 c.c.), la quale ha effettoretroattivo al momento dell’apertura della successione; mentre lacapacità a testimoniare, si ribadisce, va valutata esclusivamente almomento dell’escussione del teste.Tenuto conto di detto consolidato principio di diritto e dei suddettidati fattuali, la corte di merito ha correttamente ritenuto irrilevante, aifini della incapacità a deporre, la sopraggiunta qualità di erede in capoal teste, in quanto l’incapacità ex art. 246 c.p.c. è legata alla posizionedi interesse concreto del teste al momento dell’escussione e lasuccessiva successione universale (avvenuta per legge alla morte deigenitori) non ha effetto retroattivo sulla validità dell’atto.E l’esclusione, da parte del giudice d’appello, di un interesseconcreto e attuale di quel teste al momento dell’escussione, non èraggiunta in base ad argomenti implausibili, sicché, escluso un vizio delpresupposto soggettivo, la testimonianza rimaneva esposta agliordinari criteri di valutazione, anche in punto di attendibilità.Numero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026Secondo parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inizialmenterinunciato all’eredità paterna proprio per apparire come un “testimoneimparziale” nel 2014, pur essendo portatore di un interesse direttonella causa.La doglianza del ricorrente si fonda formalmente su asseritielementi di interesse del teste rispetto al rapporto causale; ma nellasostanza si traduce in una critica alla attendibilità della provatestimoniale: profilo che, come è noto, è affidato alla valutazione delgiudice di merito, insindacabile in questa sede tranne il caso, che quinon ricorre, di manifesti vizi logici.Al riguardo va affermato il seguente principio di diritto: In tema di prova testimoniale, la capacità a deporre ai sensidell’art. 246 c.p.c. deve essere valutata con riferimento esclusivo almomento in cui la deposizione viene resa; pertanto, l’eventualeassunzione della qualità di parte - quale effetto della successione atitolo universale nel rapporto controverso - in un momento successivoalla dichiarazione di impegno e all’escussione non determinal’incapacità retroattiva del testimone, né inficia la validità della provagià regolarmente acquisita, restando ogni valutazione sulla suanormalmente incensurabile in sede di legittimità, se scevro da evidentivizi logici .4.3. Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiaratoinammissibile.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, oltrealla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dallacontroparte, la declaratoria della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge edindicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n.4315). P.Q.MNumero registro generale 15179/2023Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 19214/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parteresistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro5.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 19214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris