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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07329/2023

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ORDINANZA sul ricorso 21036/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato R.G.N. 21036/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, - intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA] (quale beneficiario dell'esproprio, nonché soggetto delegato al compimento delle operazioni espropriative) - con ricorso ex artt.54 d.P.R. n.327/2001, 29 d.lgs. n.150/2011 e 702 bis e ss. cpc, depositato il 30/5/2016 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, il 7/9/2016 ai resistenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (proprietari ablati), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (tecnici stimatori), Regione [OSCURATO:PERSONA] (autorità espropriante)-, dopo avere premesso di essere titolare del decreto dirigenziale della Regione [OSCURATO:PERSONA] n.255 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e succ. varianti, di "autorizzazione unica" alla costruzione ed esercizio di impianto eolico in Lacedonia ed altro, adì la Corte di appello di Napoli per opporsi alla stima della indennità definitiva di R.G.N. 21036/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] asservimento relativa agli immobili meglio precisati in atti e alla liquidazione delle spese di stima.

La Corte di Appello accolse l'opposizione, condannando i resistenti a rifondere le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto congiunto ricorso per cassazione con sei mezzi. [OSCURATO:SOCIETA] ha replicato con controricorso; la Regione [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Risulta necessario esaminare con priorità il terzo motivo che pone una questione di carattere pregiudiziale.

1.2. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità dell'ordinanza e del procedimento per violazione degli artt. 702 ter, comma terzo, cpc e degli artt. 101 cpc e 111 Cost.Segnatamente, dopo avere osservato che, nel caso di specie, la Corte di appello, all'udienza di comparizione, aveva irritualmente concesso termine per il deposito di memorie fissato al 9 dicembre 2016 per l'opponente [OSCURATO:SOCIETA] ed al 29 dicembre 2016 per tutti i resistenti, i ricorrenti si dolgono che l'ordinanza sia stata estesa, come si evince dal medesimo atto, il 2 dicembre 2016, in anticipo rispetto alla scadenza degli anzidetti termini, così violando il principio del contraddittorio che si doveva esplicare mediante le autorizzate memorie.

1.3. Il motivo è fondato e va accolto.

1.4. È pacifico tra le parti (avendolo riconosciuto anche la resistente), e risulta dagli atti, che l'ordinanza della Corte d'appello venne decisa il 2 dicembre 2016, mentre i termini per le memorie R.G.N. 21036/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difensive finali scadevano, per l'odierna resistente il 9 dicembre 2016 e per gli odierni ricorrenti il 29 dicembre 2016.

Anche se il procedimento in questione era sommario ex art.702 cpc e la Corte di appello non sarebbe stata tenuta a concedere termini per memorie finali e repliche, risulta decisivo osservare che l'attività autorizzata si è tradotta in un supplemento di garanzie difensive, che ciò non era vietato né vi era riconnessa alcuna nullità ex art.156 cpc e che la stessa Corte di merito aveva ritenuto opportuno concedere detti termini, per cui era tenuta a rispettarne la scadenza ed a deliberare una volta completato il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti.

Trova, anche in questa caso, applicazione il principio secondo il quale «La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.» (Cass. Sez.

U.4 R.G.N. 21036/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 36596 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con conseguente declaratoria di nullità dell'ordinanza.

2. Restano assorbiti i restanti motivi con cui si deduce: (primo) la nullità dell'ordinanza per avere ritenuto propria la giurisdizione, relativamente alla richiesta di nullità e/o inutilizzabilità del Decreto Regionale di liquidazione n.76 del 4 maggio 2016; (secondo) la nullità dell'ordinanza per avere la Corte di appello rilevato la carenza di legittimazione dei tecnici senza estrometterli dal giudizio; (quarto, quinto e sesto) l'omessa valutazione della natura giuridica, pubblica o privata, dell'elettrodotto, elemento ritenuto decisivo nella prospettazione dei ricorrenti a diversi fini, ed altre violazioni di legge.

3. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; l'ordinanza impugnata va dichiarata nulla e cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado.

P.Q.M. - Accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata che cassa con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 21036/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato R.G.N. 21036/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, - intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA] (quale beneficiario dell'esproprio, nonché soggetto delegato al compimento delle operazioni espropriative) - con ricorso ex artt.54 d.P.R. n.327/2001, 29 d.lgs. n.150/2011 e 702 bis e ss. cpc, depositato il 30/5/2016 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, il 7/9/2016 ai resistenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (proprietari ablati), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (tecnici stimatori), Regione [OSCURATO:PERSONA] (autorità espropriante)-, dopo avere premesso di essere titolare del decreto dirigenziale della Regione [OSCURATO:PERSONA] n.255 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e succ. varianti, di "autorizzazione unica" alla costruzione ed esercizio di impianto eolico in Lacedonia ed altro, adì la Corte di appello di Napoli per opporsi alla stima della indennità definitiva di R.G.N. 21036/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] asservimento relativa agli immobili meglio precisati in atti e alla liquidazione delle spese di stima. La Corte di Appello accolse l'opposizione, condannando i resistenti a rifondere le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto congiunto ricorso per cassazione con sei mezzi. [OSCURATO:SOCIETA] ha replicato con controricorso; la Regione [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Risulta necessario esaminare con priorità il terzo motivo che pone una questione di carattere pregiudiziale. 1.2. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità dell'ordinanza e del procedimento per violazione degli artt. 702 ter, comma terzo, cpc e degli artt. 101 cpc e 111 Cost.Segnatamente, dopo avere osservato che, nel caso di specie, la Corte di appello, all'udienza di comparizione, aveva irritualmente concesso termine per il deposito di memorie fissato al 9 dicembre 2016 per l'opponente [OSCURATO:SOCIETA] ed al 29 dicembre 2016 per tutti i resistenti, i ricorrenti si dolgono che l'ordinanza sia stata estesa, come si evince dal medesimo atto, il 2 dicembre 2016, in anticipo rispetto alla scadenza degli anzidetti termini, così violando il principio del contraddittorio che si doveva esplicare mediante le autorizzate memorie. 1.3. Il motivo è fondato e va accolto. 1.4. È pacifico tra le parti (avendolo riconosciuto anche la resistente), e risulta dagli atti, che l'ordinanza della Corte d'appello venne decisa il 2 dicembre 2016, mentre i termini per le memorie R.G.N. 21036/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difensive finali scadevano, per l'odierna resistente il 9 dicembre 2016 e per gli odierni ricorrenti il 29 dicembre 2016. Anche se il procedimento in questione era sommario ex art.702 cpc e la Corte di appello non sarebbe stata tenuta a concedere termini per memorie finali e repliche, risulta decisivo osservare che l'attività autorizzata si è tradotta in un supplemento di garanzie difensive, che ciò non era vietato né vi era riconnessa alcuna nullità ex art.156 cpc e che la stessa Corte di merito aveva ritenuto opportuno concedere detti termini, per cui era tenuta a rispettarne la scadenza ed a deliberare una volta completato il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti. Trova, anche in questa caso, applicazione il principio secondo il quale «La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.» (Cass. Sez. U.4 R.G.N. 21036/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 36596 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con conseguente declaratoria di nullità dell'ordinanza. 2. Restano assorbiti i restanti motivi con cui si deduce: (primo) la nullità dell'ordinanza per avere ritenuto propria la giurisdizione, relativamente alla richiesta di nullità e/o inutilizzabilità del Decreto Regionale di liquidazione n.76 del 4 maggio 2016; (secondo) la nullità dell'ordinanza per avere la Corte di appello rilevato la carenza di legittimazione dei tecnici senza estrometterli dal giudizio; (quarto, quinto e sesto) l'omessa valutazione della natura giuridica, pubblica o privata, dell'elettrodotto, elemento ritenuto decisivo nella prospettazione dei ricorrenti a diversi fini, ed altre violazioni di legge. 3. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; l'ordinanza impugnata va dichiarata nulla e cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado. P.Q.M. - Accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata che cassa con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa compos
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