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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15492/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 136 dell08/04/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per aver il 18 luglio 2017 guidato l'autovettura con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I (risultato, all'esito di prelievo di liquidi biologici, pari a 1, 56 g/l) e provocato, in tali condizioni, un incidente stradale invadendo la corsia opposta per poi terminare la corsa sul ciglio erboso a ridosso di un muro parapetto di un canale di scolo (contravvenzione di cui all'art. 186, commi 2, lett. c, e 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, «cod. strada»).

2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si deducono carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertata responsabilità dell'imputato ed alla mancata derubricazione del reato, di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada, dall'ipotesi prevista dalla lettera c) in quella (amministrativa) contemplata dalla precedente lettera a), in ragione del tempo intercorrente tra l'incidente e la rilevazione del tasso alcolemico.

Tra il sinistro e la rilevazione, osserva l'esponente, sono decorse quasi due ore, sicché, per accertare l'effettivo tasso alcolemico al momento della guida del veicolo, sarebbe necessario tenere presente il processo fisiologico (sostanzialmente rappresentato dalla c.d.

«Curva di Widmark») per cui vi sarebbe un'iniziale fase crescente del tasso alcolennico che solo in un momento successivo comincerebbe a calare.

Ne conseguirebbe, secondo la prospettazione difensiva, che al momento del prelievo dei liquidi biologici, nella specie, il picco alcolennico avrebbe raggiunto il suo massimo mentre al momento della guida, quasi due ore prima, sarebbe stato sicuramente inferiore (tale da integrare mera sanzione amministrativa ex art. 186, comma 2, lett. a, cod. strada).

2.2. Con il motivo n. 2, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si deducono carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in merito alla quale la statuizione sarebbe insufficiente ed illogica.

Essa, in particolare, si fonderebbe sull'asserita pericolosità della condotta di guida (giudicata tale in maniera apodittica) abbinata all'orario serale, senza invece considerare l'assenza di precedenti, l'assenza di una persona offesa e di danni a terzi e la prossimità della riscontrata gradazione alla soglia di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), cod. strada.

A detta del ricorrente, quindi, vi sarebbe stata sostanziale inosservanza dei principi sanciti da Sez.

U, n. 13681 del 2016, come ripresi e specificati dalla successiva giurisprudenza di legittimità (tra cui, sempre per quanto evidenziato in ricorso, Sez. 4, n. 54018 del 2021 e Sez. 4, n. 11655 del 2021, entrambe in motivazione).

2.3. Con il motivo n. 3, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si deducono carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen., in quanto negate in ragione del solo elemento relativo al tasso alcolemico elevato e senza considerare l'assenza di precedenti penali in capo all'imputato.

2.4. Con il motivo n. 4, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si deducono carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione (di cui agli artt. 163, 164 e 175 cod. pen.).

Questi, prosegue il ricorrente, sarebbero stati esclusi in forza dell'assenza di resipiscenza, nonostante la mancanza di persone offese dal reato e di danno da risarcire, e della mancata ammissione di responsabilità da parte dell'imputato circa lo stato di alterazione da sostanze alcoliche, non essendo invece all'uopo necessaria una confessione.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso, mentre la difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte a sostegno dell'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il motivo n. 1 di ricorso censura la decisione della Corte di merito di confermare la sentenza di condanna pur a fronte di ravvisati elementi di incertezza circa il tasso alcolemico di Ferro nel momento in cui questi si è posto alla guida del veicolo: elementi che, nell'essenziale, il ricorrente collega alla formula indicata dalla c.d.

«Curva di Widmark».

2.1. Il motivo in esame non merita accoglimento.

Sul punto, il deducente assume come dotata di forza dimostrativa e di oggettiva scientificità la teoria, sostenuta da alcuni autori (e da alcuni studi tossicologici), in base alla quale occorrerebbe tenere conto della formula di Widmark, tesa a stabilire, attraverso la valutazione di alcuni elementi, una relazione tra la concentrazione ematica al momento della misurazione, quella estrapolata al momento dell'assunzione e le ulteriori caratteristiche rilevanti ai fini della velocità di eliminazione dell'alcool dall'organismo, in modo da poter risalire, in linea teorica, al livello di concentrazione dell'alcool nel sangue nei diversi momenti successivi all'assunzione.

Al riguardo deve ribadirsi quanto da questa Corte già chiarito proprio con riferimento al rilievo della citata formula (Sez. 4, n. 33223 del 04/11/2020, Montanari, non nnassimata, nonché Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532-01, ma solo in motivazione), ed in primo luogo l'inammissibilità, in questa sede, di una rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito.

Nella specie, il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, anche perché non risultano suscettibili di specifico accertamento - quand'anche si volesse accreditare alla teoria in esame il carisma dell'univoca scientificità - le variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso.

In tal senso depone altresì l'assenza di elementi probatori a supporto della tesi sostenuta dall'attuale ricorrente nel giudizio di merito, celebrato peraltro con le forme del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria in seguito al mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinato (come emerge dalla stessa sentenza impugnata a pag. 2).

In secondo luogo, va ribadito che nel sistema penale non vi è spazio per le c.d. prove legali, sì che la prova del reato può essere tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, allorquando vengano rilevate sul conducente le manifestazioni esteriori tipiche dello stato di alterazione da alcool e la dipendenza di quest'ultimo dall'assunzione di bevande alcoliche venga confermata, sul piano della convergenza indiziaria, dagli esiti degli accertamenti strumentali o sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 33223 del 2020, cit.).

Nella specie, peraltro, il superamento della soglia di 1,50 g/I (ossia della soglia minima per configurare l'ipotesi di maggiore gravità) è avvenuto in misura tale da indurre la Corte di merito, in termini del tutto logici e corretti, a ravvisare in esso un'autonoma dimostrazione del grado di ebbrezza dell'imputato, estremamente elevato, congruamente motivando anche in forza della dinamica del sinistro.

La Corte territoriale, difatti, ha valorizzato, sul punto, le modalità dell'incidente, avvenuto con «totale perdita di controllo del veicolo che è "fuoriuscito dalla sede stradale con successivo urto contro il muretto del canale di scolo della corsia opposta di marcia"».

È stato peraltro escluso, all'esito di un giudizio di fatto insindacabile in questa sede in quanto supportato da motivazione congrua, logica e coerente, «che un incidente di tal gravità (che ha causato all'imputato "trauma facciale con frattura nasale ed escoriazion[i] multiple", estratto dall'auto con l'intervento dei vigili del fuoco) sia dipeso da una semplice distrazione, mentre stanchezza e sole contrario non lo giustificano, considerato che l'imputato ha invaso completamente la corsia di marcia opposta, senza lasciare tracce di frenata».

In terzo luogo, neppure si versa, nella specie, nel campo della cosiddetta prova scientifica, atteso che il richiamo alla tesi che sostiene la validità della c.d. curva di Widmark è stato introdotto come mero argomento difensivo, senza il supporto di una consulenza di parte né sollecitazione a un apporto peritale in termini di integrazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Sicché, la statuizione impugnata ha fatto nella specie applicazione, con motivazione congrua, coerente e logica, del principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere, nella specie non assolto, di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (ex plurimis, Sez. 4, n. 50973 del 2017, cit., e Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiard, Rv. 263725-01, che hanno superato il precedente costituito da Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573-01).

Ne consegue che, come correttamente, logicamente e congruamente motivato dal giudice di merito, si versa nella più totale carenza di specifici ed oggettivi elementi, scientifici e/o fattuali, dimostrativi del fatto che la misurazione del tasso alcolennico dell'imputato nella specie sia stata falsata per eccesso e che il grado etilico dello stesso sia giunto al picco massimo al momento della misurazione.

Quanto precede è determinante, peraltro, a fronte della molteplicità di elementi dai quali è stata desunta la condizione di ebbrezza dell'imputato, tra cui le modalità dell'incidente, compresa l'assenza di tracce di frenata, che concorrono, unitamente all'esito degli esami sui liquidi biologici, all'accertamento probatorio del reato.

All'atto della misurazione, infine, il tempo trascorso dal momento in cui Ferro, dopo aver assunto alcolici, si è posto alla guida a quello in cui è avvenuta la misurazione non è stato certo tale da elidere l'affidabilità della rilevazione mediante esami (tempo di circa un'ora e venticinque minuti, come emerge da pag. 2 della sentenza impugnata).

La giurisprudenza di legittimità, con principio che si intende ribadire, riconosce difatti valore perfino alle misurazioni eseguite a distanza di qualche ora, alla duplice condizione, nella specie soddisfatta, che venga stabilita un'apprezzabile connessione tra incidente stradale e condotta del conducente e che non vi sia soluzione di continuità tra l'incidente ed il materiale reperimento del soggetto da sottoporre ad esame (Sez. 6, n. 35594 del 16/06/2015, Morotti, Rv. 264665-01; Sez. 4, n. 33223 del 2020, cit., in motivazione).

3. Con il motivo n. 2, si deducono vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Sul punto il ricorrente assume che la statuizione sarebbe insufficiente ed illogica fondandosi sull'asserita pericolosità della condotta di guida (giudicata tale in maniera apodittica) abbinata all'orario serale, senza invece considerare l'assenza di precedenti, l'assenza di una persona offesa e di danni a terzi e la prossimità della riscontrata gradazione alla soglia di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), cod. strada.

3.1. Il motivo non merita accoglimento.

In termini generali, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (ex plurimis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01, e successive conformi).

Con la precisazione, sempre in termini generali, che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01).

Ne consegue che deve quindi ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dal citato art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (ex plurimis, Sez. 3, 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01).

Con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada, poi, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - con riferimento ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.

Non è infatti incompatibile, in astratto, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolennici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie integrante un illecito amministrativo (ex plurimis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589-01, e successive conformi).

In questa sede si deve confermare quanto già chiarito in altre pronunce di questa Sezione (tra cui Sez. 4, n. 54018 del 09/11/2018, Chiaretti, non I massimata, richiamata nella specie dal ricorrente, che, a sua volta, riprende Sez. 4, n. 12233 del 01/02/2018, Satriano, anch'essa non massimata).

L'art. 186, comma 2, cod. strada delinea l'appartenenza di tali contravvenzioni alla categoria dei reati di pericolo presunto, in cui la pericolosità della condotta è tratteggiata in guisa categoriale nel senso che il legislatore individua i comportamenti contrassegnati - alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza - dall'attitudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell'integrità personale.

Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l'offesa ad essa sottesa resta quindi sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole.

Ne consegue che, ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati.

Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto (cfr., Sez. 4, n. 54018 del 2018, cit.).

Nel medesimo solco interpretativo si pone infine Sez. 4, n. 11655 del 11/11/2020, Fregoni, non nnassimata, proprio con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada.

Quest'ultima, difatti, riprende, anch'essa, i principi di cui alla citata Sez.

U, n. 13681 del 2016, evidenziando che sulla tenuità del fatto l'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa.

Nel precisare che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori (le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza), la statuizione da ultimo citata, differentemente da quanto vorrebbe farle invece statuire il ricorrente, non sostiene dunque che, al contrario, per escludere l'applicabilità della detta disciplina sia necessaria l'assenza di tutti i suddetti indicatori.

3.2. Ne consegue, l'insussistenza, nella specie, dei dedotti vizi di motivazione: la Corte di merito, all'esito di giudizio di fatto insindacabile in questa sede in quanto congruo e logico, ha ritenuto non esigua la pericolosità della condotta, per la pubblica incolumità, in quanto tenuta, con le accertate e rilevanti modalità già sintetizzate al precedente paragrafo n. 2.1., in «orario serale in cui avrebbero potuto provenire in quel momento altri veicoli dall'opposto senso di marcia».È stata difatti esclusa la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. esplicitamente valorizzando i detti diversi profili, quelli in concreto ritenuti rilevanti, e così dando conto dell'assenza di uno dei presupposti richiesti dalla citata norma, l'esiguità del pericolo (valutata ex art. 133 cod. pen.), considerato invece nella specie decisivo.

A nulla quindi rileva, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non solo l'assenza di precedenti penali ma anche l'assenza di una persona offesa, di danni a terzi e la prossimità della riscontrata gradazione alla soglia di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), cod. strada, trattandosi, peraltro, come innanzi detto, di fattispecie di pericolo presunto, ritenuto nella specie non esiguo.

4. I motivi nn. 3 e 4 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni di cui ai rispettivi oggetti.

4.1. Con essi, difatti, si deducono vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. (motivo n. 3), in quanto negate, a detta del ricorrente, in ragione del solo elemento relativo al tasso alcolemico elevato e senza considerare l'assenza di precedenti penali in capo all'imputato.

Vizi motivazionali si prospettato altresì (motivo n. 4) in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione (di cui agli artt. 163, 164 e 175 cod. pen.).

Questi ultimi sarebbero stati esclusi in forza dell'assenza di resipiscenza, laddove però nella specie non esistono persone offese dal reato e danno da risarcire, ed in ragione della mancata ammissione di responsabilità da parte dell'imputato circa lo stato di alterazione da sostanze alcoliche, nonostante l'assenza di indispensabilità di una confessione. 4.2 I motivi in esame non sono fondati.

4.2.1. Circa il motivo n. 3, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01).

Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, mostrando così di aver insistito per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione.

Sotto altro profilo, invece, la censura è comunque infondata, dovendo premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01).

Nella specie, invece, da un lato, l'unico elemento che, a detta dello stesso ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare si sostanzia nell'assenza di precedenti penali in capo all'imputato che, invece, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen. (ratione temporis applicabile alla fattispecie), in ogni caso, non può essere l'unico fondamento della concessione delle dette circostanze.

Per altro verso, il paventato difetto motivazionale è comunque insussistente, emergendo gli elementi ritenuti decisivi per il diniego in ragione dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata circa il diniego dei c.d. benefici di legge.

Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-01 (al pari della conforme Sez. 3, n. 26191 del 2019, Lamaj, Rv. 276041-01), in particolare, ha ribadito che le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche, richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen.Mutatis mutandis, per nnedesimezza di ratio, deve in questa sede chiarirsi che, come avvenuto nella specie, le ragioni del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (a richiesta dei privati), richiamando profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere anche la concessione delle predette circostanze dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 4.2.2.

In merito alla mancata concessione dei detti benefici di legge, infatti, il rigetto del motivo n. 4 di ricorso si argomenta proprio in forza della motivazione della sentenza impugnata circa i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato.

La statuizione di merito, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non ritiene necessaria una confessione dell'imputato ma (pag. 4) muove dall'accertata prognosi negativa di ricaduta nel reato, in ragione dell'assenza di resipiscenza, e, quindi, di consapevolezza del proprio errore nel porsi alla guida in stato di ebrezza, nonostante la gravità dell'incidente provocato e la pericolosità della condotta.

La Corte di merito, sul punto, più che stigmatizzare la mancata confessione, ha valorizzato infatti l'inverosimile giustificazione fornita dall'imputato che, contro l'evidenza accertata in processo e nonostante l'elevato tasso alcolico, ha paventato distrazione e fastidio a causa del sole contrario.

Con particolare riferimento al beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. occorre poi confermare che esso è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato.

Ne consegue che la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813-01; Sez. 4, n. 34280 del 04/07/2011, Allegra, Rv. 251509-01).

Nella specie, come chiarito, sono state esplicitate le ragioni della mancata concessione della non menzione e ciò è avvenuto anche in termini tali da escludere addirittura il beneficio della sospensione condizionale della pena.

5. In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 136 dell08/04/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per aver il 18 luglio 2017 guidato l'autovettura con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I (risultato, all'esito di prelievo di liquidi biologici, pari a 1, 56 g/l) e provocato, in tali condizioni, un incidente stradale invadendo la corsia opposta per poi terminare la corsa sul ciglio erboso a ridosso di un muro parapetto di un canale di scolo (contravvenzione di cui all'art. 186, commi 2, lett. c, e 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, «cod. strada»). 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si deducono carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertata responsabilità dell'imputato ed alla mancata derubricazione del reato, di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada, dall'ipotesi prevista dalla lettera c) in quella (amministrativa) contemplata dalla precedente lettera a), in ragione del tempo intercorrente tra l'incidente e la rilevazione del tasso alcolemico. Tra il sinistro e la rilevazione, osserva l'esponente, sono decorse quasi due ore, sicché, per accertare l'effettivo tasso alcolemico al momento della guida del veicolo, sarebbe necessario tenere presente il processo fisiologico (sostanzialmente rappresentato dalla c.d. «Curva di Widmark») per cui vi sarebbe un'iniziale fase crescente del tasso alcolennico che solo in un momento successivo comincerebbe a calare. Ne conseguirebbe, secondo la prospettazione difensiva, che al momento del prelievo dei liquidi biologici, nella specie, il picco alcolennico avrebbe raggiunto il suo massimo mentre al momento della guida, quasi due ore prima, sarebbe stato sicuramente inferiore (tale da integrare mera sanzione amministrativa ex art. 186, comma 2, lett. a, cod. strada). 2.2. Con il motivo n. 2, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si deducono carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in merito alla quale la statuizione sarebbe insufficiente ed illogica. Essa, in particolare, si fonderebbe sull'asserita pericolosità della condotta di guida (giudicata tale in maniera apodittica) abbinata all'orario serale, senza invece considerare l'assenza di precedenti, l'assenza di una persona offesa e di danni a terzi e la prossimità della riscontrata gradazione alla soglia di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), cod. strada. A detta del ricorrente, quindi, vi sarebbe stata sostanziale inosservanza dei principi sanciti da Sez. U, n. 13681 del 2016, come ripresi e specificati dalla successiva giurisprudenza di legittimità (tra cui, sempre per quanto evidenziato in ricorso, Sez. 4, n. 54018 del 2021 e Sez. 4, n. 11655 del 2021, entrambe in motivazione). 2.3. Con il motivo n. 3, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si deducono carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen., in quanto negate in ragione del solo elemento relativo al tasso alcolemico elevato e senza considerare l'assenza di precedenti penali in capo all'imputato. 2.4. Con il motivo n. 4, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si deducono carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione (di cui agli artt. 163, 164 e 175 cod. pen.). Questi, prosegue il ricorrente, sarebbero stati esclusi in forza dell'assenza di resipiscenza, nonostante la mancanza di persone offese dal reato e di danno da risarcire, e della mancata ammissione di responsabilità da parte dell'imputato circa lo stato di alterazione da sostanze alcoliche, non essendo invece all'uopo necessaria una confessione. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso, mentre la difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte a sostegno dell'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il motivo n. 1 di ricorso censura la decisione della Corte di merito di confermare la sentenza di condanna pur a fronte di ravvisati elementi di incertezza circa il tasso alcolemico di Ferro nel momento in cui questi si è posto alla guida del veicolo: elementi che, nell'essenziale, il ricorrente collega alla formula indicata dalla c.d. «Curva di Widmark». 2.1. Il motivo in esame non merita accoglimento. Sul punto, il deducente assume come dotata di forza dimostrativa e di oggettiva scientificità la teoria, sostenuta da alcuni autori (e da alcuni studi tossicologici), in base alla quale occorrerebbe tenere conto della formula di Widmark, tesa a stabilire, attraverso la valutazione di alcuni elementi, una relazione tra la concentrazione ematica al momento della misurazione, quella estrapolata al momento dell'assunzione e le ulteriori caratteristiche rilevanti ai fini della velocità di eliminazione dell'alcool dall'organismo, in modo da poter risalire, in linea teorica, al livello di concentrazione dell'alcool nel sangue nei diversi momenti successivi all'assunzione. Al riguardo deve ribadirsi quanto da questa Corte già chiarito proprio con riferimento al rilievo della citata formula (Sez. 4, n. 33223 del 04/11/2020, Montanari, non nnassimata, nonché Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532-01, ma solo in motivazione), ed in primo luogo l'inammissibilità, in questa sede, di una rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito. Nella specie, il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, anche perché non risultano suscettibili di specifico accertamento - quand'anche si volesse accreditare alla teoria in esame il carisma dell'univoca scientificità - le variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso. In tal senso depone altresì l'assenza di elementi probatori a supporto della tesi sostenuta dall'attuale ricorrente nel giudizio di merito, celebrato peraltro con le forme del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria in seguito al mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinato (come emerge dalla stessa sentenza impugnata a pag. 2). In secondo luogo, va ribadito che nel sistema penale non vi è spazio per le c.d. prove legali, sì che la prova del reato può essere tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, allorquando vengano rilevate sul conducente le manifestazioni esteriori tipiche dello stato di alterazione da alcool e la dipendenza di quest'ultimo dall'assunzione di bevande alcoliche venga confermata, sul piano della convergenza indiziaria, dagli esiti degli accertamenti strumentali o sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 33223 del 2020, cit.). Nella specie, peraltro, il superamento della soglia di 1,50 g/I (ossia della soglia minima per configurare l'ipotesi di maggiore gravità) è avvenuto in misura tale da indurre la Corte di merito, in termini del tutto logici e corretti, a ravvisare in esso un'autonoma dimostrazione del grado di ebbrezza dell'imputato, estremamente elevato, congruamente motivando anche in forza della dinamica del sinistro. La Corte territoriale, difatti, ha valorizzato, sul punto, le modalità dell'incidente, avvenuto con «totale perdita di controllo del veicolo che è "fuoriuscito dalla sede stradale con successivo urto contro il muretto del canale di scolo della corsia opposta di marcia"». È stato peraltro escluso, all'esito di un giudizio di fatto insindacabile in questa sede in quanto supportato da motivazione congrua, logica e coerente, «che un incidente di tal gravità (che ha causato all'imputato "trauma facciale con frattura nasale ed escoriazion[i] multiple", estratto dall'auto con l'intervento dei vigili del fuoco) sia dipeso da una semplice distrazione, mentre stanchezza e sole contrario non lo giustificano, considerato che l'imputato ha invaso completamente la corsia di marcia opposta, senza lasciare tracce di frenata». In terzo luogo, neppure si versa, nella specie, nel campo della cosiddetta prova scientifica, atteso che il richiamo alla tesi che sostiene la validità della c.d. curva di Widmark è stato introdotto come mero argomento difensivo, senza il supporto di una consulenza di parte né sollecitazione a un apporto peritale in termini di integrazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Sicché, la statuizione impugnata ha fatto nella specie applicazione, con motivazione congrua, coerente e logica, del principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere, nella specie non assolto, di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (ex plurimis, Sez. 4, n. 50973 del 2017, cit., e Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiard, Rv. 263725-01, che hanno superato il precedente costituito da Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573-01). Ne consegue che, come correttamente, logicamente e congruamente motivato dal giudice di merito, si versa nella più totale carenza di specifici ed oggettivi elementi, scientifici e/o fattuali, dimostrativi del fatto che la misurazione del tasso alcolennico dell'imputato nella specie sia stata falsata per eccesso e che il grado etilico dello stesso sia giunto al picco massimo al momento della misurazione. Quanto precede è determinante, peraltro, a fronte della molteplicità di elementi dai quali è stata desunta la condizione di ebbrezza dell'imputato, tra cui le modalità dell'incidente, compresa l'assenza di tracce di frenata, che concorrono, unitamente all'esito degli esami sui liquidi biologici, all'accertamento probatorio del reato. All'atto della misurazione, infine, il tempo trascorso dal momento in cui Ferro, dopo aver assunto alcolici, si è posto alla guida a quello in cui è avvenuta la misurazione non è stato certo tale da elidere l'affidabilità della rilevazione mediante esami (tempo di circa un'ora e venticinque minuti, come emerge da pag. 2 della sentenza impugnata). La giurisprudenza di legittimità, con principio che si intende ribadire, riconosce difatti valore perfino alle misurazioni eseguite a distanza di qualche ora, alla duplice condizione, nella specie soddisfatta, che venga stabilita un'apprezzabile connessione tra incidente stradale e condotta del conducente e che non vi sia soluzione di continuità tra l'incidente ed il materiale reperimento del soggetto da sottoporre ad esame (Sez. 6, n. 35594 del 16/06/2015, Morotti, Rv. 264665-01; Sez. 4, n. 33223 del 2020, cit., in motivazione). 3. Con il motivo n. 2, si deducono vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Sul punto il ricorrente assume che la statuizione sarebbe insufficiente ed illogica fondandosi sull'asserita pericolosità della condotta di guida (giudicata tale in maniera apodittica) abbinata all'orario serale, senza invece considerare l'assenza di precedenti, l'assenza di una persona offesa e di danni a terzi e la prossimità della riscontrata gradazione alla soglia di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), cod. strada. 3.1. Il motivo non merita accoglimento. In termini generali, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (ex plurimis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01, e successive conformi). Con la precisazione, sempre in termini generali, che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01). Ne consegue che deve quindi ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dal citato art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (ex plurimis, Sez. 3, 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01). Con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada, poi, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - con riferimento ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza. Non è infatti incompatibile, in astratto, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolennici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie integrante un illecito amministrativo (ex plurimis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589-01, e successive conformi). In questa sede si deve confermare quanto già chiarito in altre pronunce di questa Sezione (tra cui Sez. 4, n. 54018 del 09/11/2018, Chiaretti, non I massimata, richiamata nella specie dal ricorrente, che, a sua volta, riprende Sez. 4, n. 12233 del 01/02/2018, Satriano, anch'essa non massimata). L'art. 186, comma 2, cod. strada delinea l'appartenenza di tali contravvenzioni alla categoria dei reati di pericolo presunto, in cui la pericolosità della condotta è tratteggiata in guisa categoriale nel senso che il legislatore individua i comportamenti contrassegnati - alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza - dall'attitudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell'integrità personale. Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l'offesa ad essa sottesa resta quindi sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole. Ne consegue che, ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto (cfr., Sez. 4, n. 54018 del 2018, cit.). Nel medesimo solco interpretativo si pone infine Sez. 4, n. 11655 del 11/11/2020, Fregoni, non nnassimata, proprio con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada. Quest'ultima, difatti, riprende, anch'essa, i principi di cui alla citata Sez. U, n. 13681 del 2016, evidenziando che sulla tenuità del fatto l'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa. Nel precisare che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori (le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza), la statuizione da ultimo citata, differentemente da quanto vorrebbe farle invece statuire il ricorrente, non sostiene dunque che, al contrario, per escludere l'applicabilità della detta disciplina sia necessaria l'assenza di tutti i suddetti indicatori. 3.2. Ne consegue, l'insussistenza, nella specie, dei dedotti vizi di motivazione: la Corte di merito, all'esito di giudizio di fatto insindacabile in questa sede in quanto congruo e logico, ha ritenuto non esigua la pericolosità della condotta, per la pubblica incolumità, in quanto tenuta, con le accertate e rilevanti modalità già sintetizzate al precedente paragrafo n. 2.1., in «orario serale in cui avrebbero potuto provenire in quel momento altri veicoli dall'opposto senso di marcia».È stata difatti esclusa la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. esplicitamente valorizzando i detti diversi profili, quelli in concreto ritenuti rilevanti, e così dando conto dell'assenza di uno dei presupposti richiesti dalla citata norma, l'esiguità del pericolo (valutata ex art. 133 cod. pen.), considerato invece nella specie decisivo. A nulla quindi rileva, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non solo l'assenza di precedenti penali ma anche l'assenza di una persona offesa, di danni a terzi e la prossimità della riscontrata gradazione alla soglia di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), cod. strada, trattandosi, peraltro, come innanzi detto, di fattispecie di pericolo presunto, ritenuto nella specie non esiguo. 4. I motivi nn. 3 e 4 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni di cui ai rispettivi oggetti. 4.1. Con essi, difatti, si deducono vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. (motivo n. 3), in quanto negate, a detta del ricorrente, in ragione del solo elemento relativo al tasso alcolemico elevato e senza considerare l'assenza di precedenti penali in capo all'imputato. Vizi motivazionali si prospettato altresì (motivo n. 4) in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione (di cui agli artt. 163, 164 e 175 cod. pen.). Questi ultimi sarebbero stati esclusi in forza dell'assenza di resipiscenza, laddove però nella specie non esistono persone offese dal reato e danno da risarcire, ed in ragione della mancata ammissione di responsabilità da parte dell'imputato circa lo stato di alterazione da sostanze alcoliche, nonostante l'assenza di indispensabilità di una confessione. 4.2 I motivi in esame non sono fondati. 4.2.1. Circa il motivo n. 3, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01). Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, mostrando così di aver insistito per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. Sotto altro profilo, invece, la censura è comunque infondata, dovendo premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01). Nella specie, invece, da un lato, l'unico elemento che, a detta dello stesso ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare si sostanzia nell'assenza di precedenti penali in capo all'imputato che, invece, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen. (ratione temporis applicabile alla fattispecie), in ogni caso, non può essere l'unico fondamento della concessione delle dette circostanze. Per altro verso, il paventato difetto motivazionale è comunque insussistente, emergendo gli elementi ritenuti decisivi per il diniego in ragione dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata circa il diniego dei c.d. benefici di legge. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-01 (al pari della conforme Sez. 3, n. 26191 del 2019, Lamaj, Rv. 276041-01), in particolare, ha ribadito che le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche, richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen.Mutatis mutandis, per nnedesimezza di ratio, deve in questa sede chiarirsi che, come avvenuto nella specie, le ragioni del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (a richiesta dei privati), richiamando profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere anche la concessione delle predette circostanze dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 4.2.2. In merito alla mancata concessione dei detti benefici di legge, infatti, il rigetto del motivo n. 4 di ricorso si argomenta proprio in forza della motivazione della sentenza impugnata circa i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato. La statuizione di merito, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non ritiene necessaria una confessione dell'imputato ma (pag. 4) muove dall'accertata prognosi negativa di ricaduta nel reato, in ragione dell'assenza di resipiscenza, e, quindi, di consapevolezza del proprio errore nel porsi alla guida in stato di ebrezza, nonostante la gravità dell'incidente provocato e la pericolosità della condotta. La Corte di merito, sul punto, più che stigmatizzare la mancata confessione, ha valorizzato infatti l'inverosimile giustificazione fornita dall'imputato che, contro l'evidenza accertata in processo e nonostante l'elevato tasso alcolico, ha paventato distrazione e fastidio a causa del sole contrario. Con particolare riferimento al beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. occorre poi confermare che esso è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato. Ne consegue che la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813-01; Sez. 4, n. 34280 del 04/07/2011, Allegra, Rv. 251509-01). Nella specie, come chiarito, sono state esplicitate le ragioni della mancata concessione della non menzione e ciò è avvenuto anche in termini tali da escludere addirittura il beneficio della sospensione condizionale della pena. 5. In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 15492/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris