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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 41283/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8331-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 175/2015, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - )20122 fl_:_t avverso il decreton-. cronol. 19/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] impugna l'epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Palermo ha respinto l'opposizione della stessa allo stato passivo del Fall.to IAL Sicilia in relazione all'insinuazione di un credito corrispondente all'indennità di mancato preavviso per il licenziamento intimatole dalla fallita, giudicata tardiva dal Tribunale, che aveva anche pronunciato perciò la condanna dell'opponente alle spese, perché avvenuta oltre il termine di dodici mesi di cui all'art. 101, comma 1,1. fall.

Il mezzo proposto, illustrato pure con memoria, si vale di due motivi, ai quali resiste l'intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso — mercé il quale la ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 16 e 101

1. fall perché avendo la sentenza di fallimento fissata l'adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4,

1. fall. la procedura doveva intendersi di particolare complessità e il termine per le insinuazione tardive doveva perciò intendersi esteso a diciotto mesi ai sensi dell'art. 101, comma 1,

1. fall. — è infondato e non merita adesione.

Poiché la proroga del termine per l'adunanza dei creditori è prevista dall'art. 16, comma 1, n. 4,

1. fall. nei casi di «particolare complessità della procedura», la circostanza che nella specie l'adunanza dei creditori sia stata fissata oltre il termine perentorio di centoventi giorni Ric. 2020 n. 08331 sez.

M1 - ud. 04-05-2021 -2- ordinariamente vigente non è di per sé stessa rappresentativa di una siffatta eventualità.

La norma postula, infatti, a carico della sentenza che dichiara il fallimento uno specifico onere di motivazione in quanto il Tribunale deve darsi cura di indicare, in maniera tale da consentire ex post un controllo sulla legittimità della sua statuizione, le ragioni di fatto e di diritto per le quali ritiene che nel caso al suo esame la procedura risulti di «particolare complessità» e si renda perciò necessaria la proroga del termine per l'adunanza dei creditori, a nulla rilevando a questo fine l'inosservanza del termine ordinariamente vigente che, malgrado l'indicazione di perentorietà, non è fonte tuttavia dì un'implicita acquisizione sul punto, non potendo per vero da ciò trarsi l'illazione che la procedura sia per questo di «particolare complessità» se non risultino indicate le ragioni che la rendano effettivamente tale.

3. Il secondo motivo di ricorso — mercé il quale si contesta la determinazione in punto di spese adottata dal decidente che ne ha fatto carico all'opponente, malgrado la novità della questione — è infondato.

Ed invero la statuizione in parola è impugnabile in questa sede per violazione di legge solo se «risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (Cass., Sez.

VI-III, 17/10/2017, n. 24502).

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

Ric. 2020 n. 08331 sez.

M1 - ud. 04-05-2021 -3- PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 4.5.2021. [OSCURATO:PERSONA]. iacinto [OSCURATO:PERSONA]:~ orgk

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8331-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 175/2015, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - )20122 fl_:_t avverso il decreton-. cronol. 19/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] impugna l'epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Palermo ha respinto l'opposizione della stessa allo stato passivo del Fall.to IAL Sicilia in relazione all'insinuazione di un credito corrispondente all'indennità di mancato preavviso per il licenziamento intimatole dalla fallita, giudicata tardiva dal Tribunale, che aveva anche pronunciato perciò la condanna dell'opponente alle spese, perché avvenuta oltre il termine di dodici mesi di cui all'art. 101, comma 1,1. fall. Il mezzo proposto, illustrato pure con memoria, si vale di due motivi, ai quali resiste l'intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso — mercé il quale la ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 16 e 101 1. fall perché avendo la sentenza di fallimento fissata l'adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4, 1. fall. la procedura doveva intendersi di particolare complessità e il termine per le insinuazione tardive doveva perciò intendersi esteso a diciotto mesi ai sensi dell'art. 101, comma 1, 1. fall. — è infondato e non merita adesione. Poiché la proroga del termine per l'adunanza dei creditori è prevista dall'art. 16, comma 1, n. 4, 1. fall. nei casi di «particolare complessità della procedura», la circostanza che nella specie l'adunanza dei creditori sia stata fissata oltre il termine perentorio di centoventi giorni Ric. 2020 n. 08331 sez. M1 - ud. 04-05-2021 -2- ordinariamente vigente non è di per sé stessa rappresentativa di una siffatta eventualità. La norma postula, infatti, a carico della sentenza che dichiara il fallimento uno specifico onere di motivazione in quanto il Tribunale deve darsi cura di indicare, in maniera tale da consentire ex post un controllo sulla legittimità della sua statuizione, le ragioni di fatto e di diritto per le quali ritiene che nel caso al suo esame la procedura risulti di «particolare complessità» e si renda perciò necessaria la proroga del termine per l'adunanza dei creditori, a nulla rilevando a questo fine l'inosservanza del termine ordinariamente vigente che, malgrado l'indicazione di perentorietà, non è fonte tuttavia dì un'implicita acquisizione sul punto, non potendo per vero da ciò trarsi l'illazione che la procedura sia per questo di «particolare complessità» se non risultino indicate le ragioni che la rendano effettivamente tale. 3. Il secondo motivo di ricorso — mercé il quale si contesta la determinazione in punto di spese adottata dal decidente che ne ha fatto carico all'opponente, malgrado la novità della questione — è infondato. Ed invero la statuizione in parola è impugnabile in questa sede per violazione di legge solo se «risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (Cass., Sez. VI-III, 17/10/2017, n. 24502). 4. Il ricorso va dunque respinto. 5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. Ric. 2020 n. 08331 sez. M1 - ud. 04-05-2021 -3- PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 4.5.2021. [OSCURATO:PERSONA]. iacinto [OSCURATO:PERSONA]:~ orgk
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