CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la pronunzia dellasentenza n. 2143, depositata il 20/11/2018 dalla Corte d’appello diCatania, rappresentato e difeso, giusta procura speciale, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e lecomunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, viaAlberico II, n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni1 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso il suostudio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 115-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania n. 2143/2017, del20/11/2017udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE1. Con delibera del consiglio comunale di Mazzarrone n. 1649 del29/4/1986 veniva approvato il progetto esecutivo di opera pubblica,per la realizzazione di un parco pubblico, con inizio lavori nel 1987,fine lavori nel 1988; inizio attività espropriativa nel 1986 e terminedell’espropriazione nel 1991.I terreni da espropriare e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e MariaTidona; con il piano di fabbricazione comunale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] taliterreni erano collegati in zona E 1 ed in zona F; con il PRG del2/4/1999 i terreni venivano inseriti in zona F e viaria.Con decreto assessorile n. 630 del 6/9/1989 veniva erogato ilfinanziamento, contenente anche nuova dichiarazione di pubblicautilità, con inizio delle espropriazioni al 6/9/1990 e fine 60 mesidopo; gli stessi termini venivano indicati per inizio e fine lavori.Veniva autorizzata l’occupazione da parte del Comune conordinanza n. 9 del 14/9/1989.L’immissione in possesso veniva autorizzata il 13/10/1989, conirreversibile trasformazione dei terreni al 18/12/1990 e cessionedell’area, non perfezionata, al 9/6/1992.Il collaudo avveniva il 18/3/1999, dal quale emergeva che l’operanon era stata ultimata, né si era conclusa la procedura espropriativa.2 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/20262. Gli attori proponevano opposizione alla stima dinanzi allaCorte d’appello che, con sentenza n. 226/03 del 27/2/2003,escludeva l’esistenza dei presupposti per la determinazionedell’indennità di espropriazione; spettava, invece, il risarcimento deidanni.La Corte d’appello, poi, si occupava della indennità daoccupazione legittima ed affermava che non si era perfezionatol’accordo traslativo.Il CTU, Ing. Porto, reputava la natura edificatoria dei terreni,stimando la somma di lire 63.750 m².3. Veniva dunque iniziato altro giudizio dinanzi al tribunale, conGli attori chiedevano o la restituzione del bene oppure ilrisarcimento del danno.4. Si costituiva il Comune eccependo il difetto di giurisdizione, lamaturazione della prescrizione di 5 anni e la destinazione agricoladei terreni.5. Con nota del 5/3/2005 gli attori rinunciavano alla domanda direstituzione del terreno.6. Il tribunale di Caltagirone, con sentenza non definitivadichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e la Corte d’appelloconfermava tale decisione.7. Il tribunale, con sentenza definitiva n. 238 del 2009,depositata il 5/11/2009, affermava che l’occupazione era usurpativa,trattandosi di illecito permanente, con conseguente diritto degliIl tribunale reputava la natura edificatoria dei terreni, dopol’espletamento della CTU da parte dell’Ing. Piazza.3 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026La cifra stimata per determinare il valore del bene era di lire69.000 al metro quadrato, per un importo complessivo di euro578.288,34.Si trattava di terreni posti all’interno di un quartiere di nuovaespansione, confinante con la zona B, utilizzato per realizzare unparco urbano; il parco era incluso in un’apposita zona «lenticolare».Non si trattava, dunque, di una zonizzazione, ma di unalocalizzazione lenticolare e, quindi, il vincolo era preordinatoall’esproprio, non trattandosi di un vincolo conformativo.Doveva essere considerata la potenzialità edificatoria delle areelimitrofe.8. Avverso la sentenza proponeva appello principale il Comune,deducendo: 1) era maturata la prescrizione ex art. 2947 c.c.; 2)difetto di giurisdizione; 3) errata qualificazione giuridica; 4) validitàdell’accordo di cessione volontaria del luglio 1992; 5) vi eradichiarazione di pubblica utilità; 6) erronea qualificazione urbanisticadei terreni.9. Proponevano appello incidentale gli attori deducendo: 1)illegittimità della CTU per intervenuta dichiarazione di illegittimitàcostituzionale dell’art. 5-bis della legge n. 359 del 1992; 2) i dannida occupazione illegittima dovevano essere computati dalla data diimmissione in possesso del 13/10/1989 sino alla notificazionedell’atto di citazione di prime cure, del 26/6/2003; 3) la rivalutazionedelle somme doveva avvenire non sino alla data di deposito dellasentenza di primo grado, ma fino alla data di passaggio in giudicatodella sentenza di primo grado; 4) illegittima riduzione delle spese digiudizio.10. La Corte d’appello di Catania, con ordinanza del 17/9/2012,disponeva nuova CTU per la determinazione del valore dei terrenialla data dell’irreversibile trasformazione (18/12/1990), con4 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026riferimento, però, esclusivamente alla destinazione a verde pubblicoe viabilità.10.1. Nelle more interveniva il decesso di [OSCURATO:PERSONA], con ladichiarazione dell’evento interruttivo da parte del suo legale, con lamemoria del 28/1/2013, depositata il 29/1/2013.La Corte d’appello, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiaraval’interruzione del giudizio.Il Comune depositava in data 11/3/2013 atto di riassunzionenotificato collettivamente e impersonalmente presso l’ultimodomicilio del de cuius.10.2. La Corte d’appello, con decreto del 12/3/2013, fissaval’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e termine fino a 7/6/2013 per le notifiche.Il ricorso veniva notificato dal Comune al difensore costituito ingiudizio della signora [OSCURATO:PERSONA], quale comproprietaria del bene;veniva però effettuata anche la notifica agli eredi collettivamente eimpersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius in data20/4/2013.11. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si costituiva [OSCURATO:PERSONA] (mogliedel de cuius), che eccepiva la decadenza del Comune dallariassunzione, per l’omessa notifica nei suoi confronti, «quale erededi [OSCURATO:PERSONA]».12. Il Comune, che aveva provveduto a pagare per intero lesomme derivanti dalla sentenza di primo grado, favorevole aglic.p.c.Veniva fissata l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nelle more, il 25/2/2014 decedeva anche [OSCURATO:PERSONA], comerisultava dalla notifica effettuata dal Comune in data 20/10/2015.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore dichiarava la morte diMaria Tidona.5 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026La Corte d’appello fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con notificaentro il 25/11/2015 agli eredi di [OSCURATO:PERSONA].La notifica agli eredi era effettuata il 24/11/2015.12.1. Nella memoria conclusionale del 21/9/2016 il difensoredichiarava la morte di [OSCURATO:PERSONA].13. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2143 del20/11/2017, accoglieva solo in parte l’appello principale del Comune.Veniva inizialmente nominato il CTU Piazza, che già avevaespletato l’incarico in prime cure; il CTU non accettava l’incarico inquanto aveva terminato la propria attività professionale, sicchéveniva nominato in sostituzione l’Ing. [OSCURATO:PERSONA], conincarico limitato alla valutazione dei terreni tenendo conto delladestinazione a verde pubblico e viabilità.13.1. Per la Corte territoriale, la dichiarazione di decesso di MariaTidona era contenuta solo nella «memoria di replica del 16/9/17»,non equivalente a dichiarazioni rese in udienza o alle notificazioni.13.2. Venivano ritenuti non fondati motivi 1 e 5 di appelloprincipale del Comune, relative alla prescrizione, trattandosi dioccupazione usurpativa, per il mancato rispetto dei termini di inizioe fine lavori e di inizio e fine dell’espropriazione, configurandosi unillecito permanente, con la conseguente mancata maturazione dellaprescrizione.13.3. Venivano reputati non fondati il secondo ed il terzo motivodi appello principale del Comune relativi alla giurisdizione, essendosiformato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario.13.4. Veniva ritenuto non fondato anche il quarto motivo, nonessendosi perfezionato l’accordo di cessione, stante il giudicatoesterno di cui alla sentenza della Corte d’appello n. 226 del27/2/2003.6 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/202614. Veniva, invece, accolto il sesto motivo, in relazione alladestinazione urbanistica dei terreni.Dalla CTU espletata in appello, emergeva la destinazione inparte, a verde pubblico, ed in parte a viabilità.Correttamente il CTU non aveva tenuto conto dell’edificabilità difatto, come da giurisprudenza di legittimità, che valorizzavaesclusivamente il criterio dell’edificabilità legale.I terreni ricadevano, prima dell’approvazione del piano difabbricazione del Comune di Mazzarrone del 1/8/1981, in zonaagricola E1, E, in ragione degli strumenti urbanistici successivamenteapprovati (PDF vigente dalle 1981 al 1/4/1999 e PRG vigente dal2/4/99), per la maggior estensione in zona F destinata a parcopubblico urbano e per la restante parte in sede viaria, stimando chela superficie con destinazione verde pubblico era pari a mq 5599 equella destinata a sede viaria a metri quadri 141.Per il CTU, dunque, i terreni destinate a parco pubblico venivanostimati in euro 9,90 a metro quadrato e quelli destinati a sede viaria,in euro 2,57 m².La somma complessiva era di euro 55.396,00 alla data del18/12/1990. Le contestazioni degli attori – parte appellata - erano«del tutto generiche».15. Veniva ritenuto infondato l’appello incidentale dei proprietari.15.1. Il CTU, infatti, aveva tenuto conto della dichiarazione diillegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, alla stregua della Cortecostituzionale n. 347 del 2007. Si escludeva il carattere edificatoriodei terreni, in presenza di un vincolo di inedificabilità.15.2. Era reputato non fondato anche il secondo motivo diappello incidentale.7 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026Il tribunale aveva liquidato il danno da occupazione dalla7/1/1997 al 26/6/2003, data di notifica dell’atto di citazione di primogrado, invece che dal 13/10/1989 sino al 26/6/2003.Il tribunale aveva ritenuto parzialmente prescritto il diritto alrisarcimento del danno, con riferimento al periodo anteriore ai 5 annidalla messa in mora.La richiesta di risarcimento era del 7/1/2002.Si era prescritto il diritto prima del 7/1/1997.Il danno da occupazione illegittima decorreva dalle singoleannualità.Il motivo era inammissibile ex art. 342 c.p.c.15.3. Con riferimento al terzo motivo di appello incidentale, larivalutazione delle somme doveva avvenire fino alla sentenza diprimo grado, poi avrebbe provveduto – anche d’ufficio - il giudice diappello alla ulteriore rivalutazione.15.4. Gli eredi dovevano restituire le somme in eccesso già loroversate dal Comune.16. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGiovanni Cutraro, nella sua qualità di erede con beneficiod’inventario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando memoriascritta.17. Ha resistito con controricorso il Comune di Mazzarrone.18. Il Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa GiannaMaria Zannella, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigettodel ricorso.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primocomma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c., dell’art. 24 e 111 Costituzione (giustoprocesso) e degli articoli 163-bis c.p.c. e 300, 303 e 305 c.p.c., con8 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026conseguente “testuale” pronunzia della sentenza nei confronti di“[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, sebbene persone da anni giàdecedute ed il cui decesso era ben noto alla stessa Corte e senzachiamare in causa (mediante l’interruzione), gli eredi e con laviolazione ulteriore delle norme [di] e principi processuali in tema dirappresentanza in giudizio, giusto processo, principio delcontraddittorio e del diritto di difesa, principio di non dispersionedella prova (interruzione già dichiarata per la morte di [OSCURATO:PERSONA],verbali collegiali, omessa notifica alla deceduta [OSCURATO:PERSONA],certificati anagrafici richiesti e prodotti dal Comune ed azzerati dallasentenza impugnata), tutti valori di rango costituzionale e, quindi,inviolabili».Per il ricorrente la Corte d’appello sarebbe incorsa in moltepliciviolazioni: A) omettere di rilevare che, a seguito della morte di MeliGiovanni, l’atto di riassunzione era stato notificato dal Comune soloa [OSCURATO:PERSONA] in nome proprio e solo quale comproprietaria giàcostituita in giudizio dell’immobile oggetto di occupazioneusurpativa; B) omettere di rilevare che (in violazione delcontraddittorio) non è stata eseguita la notifica della riassunzionealla [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di coniuge ed erede del decedutosignor [OSCURATO:PERSONA] ed omette, così di rilevare che tale notifica nonesiste perché mai richiesta ed eseguita; C) omettere di rilevare cheall’atto della costituzione dopo la notifica della riassunzione, lasignora [OSCURATO:PERSONA] (invano) avesse eccepito “testualmente” (all.n. 10) la nullità della notifica per aver omesso il Comune di notificareriassunzione quale “coniuge ed erede di [OSCURATO:PERSONA]”; D) ometteredi disporre la rinnovazione della notifica della riassunzione all’eredee coniuge di [OSCURATO:PERSONA], ovvero la signora [OSCURATO:PERSONA]; E)consentire l’espletamento della CTU dell’Ing. Contraffatto inviolazione del contraddittorio e del giusto processo, e così9 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026consentendo che si esplicasse una CTU nulla ed inutilter; F) ometteredi rilevare la dichiarazione congiunta resa dalle parti (difensore diTidona Maria e difensore del Comune) all’udienza collegiale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed avente ad oggetto l’avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA];G) omettere di rilevare che dalla relata di notifica del 20/10/2015apposta in calce al ricorso di cui all’allegato n. 12, l’ufficialegiudiziario testualmente avesse dichiarato di non aver potutonotificare il ricorso per morte della [OSCURATO:PERSONA]; H) omettere dirilevare che nella successiva udienza collegiale del 16/12/2015 fossestata confermata la dichiarazione e notizia della morte di TidonaMaria;I) omettere di rilevare che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e proprioin esecuzione dell’ordine emesso dalla stessa Corte di appello(ordinanza del 23/12/2015, allegato n. 16) il Comune avesseprodotto certificati di morte di [OSCURATO:PERSONA] ed emessi a curadell’ufficio anagrafico di Mazzarrone per uso interno, ovvero peressere forniti al proprio legale che li produce e deposita nell’udienzacollegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; J) «omette di dichiarare l’inderogabileinterruzione del processo a tutela ed in applicazione delleinderogabili regole processuali e norme costituzionali del giustoprocesso e diritto di difesa»; K) «dispone, invece, la prosecuzionedel processo in violazione del contraddittorio e del giusto processo,senza aver dichiarato l’interruzione e reiterando la violazione deldiritto di difesa degli eredi ed ai quali non è mai stato notificato l’attodi riassunzione e la fissazione di udienza con rispetto del termineminima difesa ed a comparire di 90 giorni dalla data di notifica el’udienza in violazione dell’art. 163-bis c.p.c. e del diritto di difesa,inviolabili ex art. 24 e 111 Cost.».La Corte d’appello, dunque, avrebbe omesso di pronunziarel’interruzione «sebbene avesse acquisito, in più udienze collegiali, siale reiterate dichiarazioni di morte della stessa [OSCURATO:PERSONA] e poi10 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026disponendo l’acquisizione dei certificati anagrafici di morte(ordinanza datata 23/12/2015), allegato n. 16 ed in violazione degliarticoli 300, 303 e 305 c.p.c. ed art. 24 e 111 Cost., omettendo diinterrompere il processo e di disporre la riassunzione entro il termineperentorio».Per il ricorrente, poi, la specifica comunicazione del legaledepositata telematicamente in data 21/9/2016 non sarebbe «unamemoria conclusionale in cui esplica attività difensiva», maesclusivamente un atto titolato «reiterazione dichiarazione di mortedella parte».2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione art. 360, primo comma, numeri 3,4,5 c.p.c. e della leggen. 359/1992, art. 5-bis, e per il vizio di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di trattazione e specificacontestazione ad opera degli originari proprietari in data anteriore alloro decesso e per violazione della sentenza Corte costituzionale n.181/2011 e con la conseguente applicazione della legge n.2359/1865 art. 39».In subordine, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, oltre che per la violazione dellapronuncia della Corte costituzionale n. 181 del 2011 e dell’art. 39della legge n. 2359 del 1865.Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per nonaver considerato la natura edificabile dei terreni, stante «lalocalizzazione lenticolare dell’opera pubblica sul fondo degli attori».La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, inoltre, lapossibilità di una utilizzazione intermedia dei terreni stessi, ulterioree diversa da quella agricola.Dalla CTU espletata dall’Ing. Porto, dinanzi alla Corte d’appello diCatania adita per conseguire la giusta indennità di esproprio11 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026(procedimento poi definito con la rimessione delle parti dinanzi altribunale in sede risarcitoria) emerge una «oggettiva localizzazionelenticolare dell’opera all’interno della zona urbana», che coinvolgevadi fatto «e quasi esclusivamente per la maggior parte il fondo Meli eTidona».Tale dato sarebbe stato confermato anche dal secondo CTU, Ing.Piazza, con la relazione del 3/1/2007, nel giudizio davanti altribunale.Il CTU Ing. Piazza ha quantificato il fondo in lire 69.000 m², inmodo coincidente con la stima di lire 63.000 m² del precedente CTUIng. Porto.Il tribunale ha condiviso le risultanze dei due CTU rilevando cheil fondo, posto all’interno di un quartiere di nuova espansioneconfinante con la zona B era stato utilizzato per realizzare un parcourbano e, quindi, il parco era stato incluso in un’apposita zonalenticolare e destinata parco urbano ed inclusa e distinta da quellacomprendente i fondi limitrofi edificati ed edificabili.Veniva ravvisata la sussistenza di un vincolo preordinatoall’esproprio.Il tribunale reputava di ridurre il valore del suolo a soli euro 28,58m² da applicare ex art. 5-bis (non operante per l’occupazioneusurpativa) condannando il Comune al risarcimento del danno perun valore che di fatto era prossimo a quello del valore di mercato perbeni non edificabile prossimi ad un centro urbano, operando così lariduzione del 50% (successivamente superata a seguito dellasentenza della Corte costituzionale del 2011) e non considerando cheper l’occupazione usurpativa il valore da applicare era quello intero,ovvero senza riduzioni ex art. 5-bis.La somma indicata pari ad euro 2,57 m² rappresentava un valoreper un fondo posto in un centro urbano ed era espressione12 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026dell’utilizzo del riferimento al valore agricolo medio, inutilizzabileperò in base alla sentenza n. 181 del 2011.3. Con il terzo motivo si chiede la «riforma della condanna allespese e condanna del Comune ex art. 96 c.p.c.». Si configurerebbeuna condotta temeraria da parte del Comune, con richiesta del dannonella misura di euro 30.000,00.4. Il primo motivo è infondato.4.1. In realtà, sia dopo il decesso dell’attore [OSCURATO:PERSONA], siadopo il successivo decesso della moglie, [OSCURATO:PERSONA], ilcontraddittorio nei confronti degli eredi è stato sempre assicuratodalla Corte territoriale.Questa Corte, al fine di dirimere la questione processuale, hacompulsato gli atti potendo accedere agli stessi.5. Il legale di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con lamemoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava il decesso del proprio assistito.La Corte d’appello, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiaraval’interruzione del giudizio.Il Comune in data 11/3/2013 depositava atto di riassunzione.La Corte d’appello con decreto del 12/3/2013 fissava per laprosecuzione del processo l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assegnando alComune ricorrente il termine sino al 7/6/2013 per la notifica allealtre parti.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] compariva il difensore del Comunedepositando l’atto di riassunzione notificato.Nella stessa udienza il difensore degli attori, Avv. [OSCURATO:PERSONA],depositava memoria di risposta in ordine alla riassunzione,insistendo nelle eccezioni ivi formulate.Depositava copia della dichiarazione di successione di GiovanniMeli e verbale di pubblicazione del testamento, da cui risultava eredeuniversale la signora [OSCURATO:PERSONA].13 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026Chiedeva l’estromissione dal processo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per difetto di legittimazione passiva.Il difensore del Comune eccepiva l’avvenuta notifica sia allasignora [OSCURATO:PERSONA] personalmente, sia al procuratore costituito,sia agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], collettivamente ed impersonalmenteall’ultimo domicilio del de cuius.Dai documenti prodotti agli atti emerge l’avvenuta notificadell’atto di riassunzione sia agli eredi impersonalmentecollettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius, entro l’annodal decesso, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricevuta personalmente, all’indirizzodi via [OSCURATO:PERSONA] in Mazzarrone.Lo stesso atto di riassunzione risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA]«presso Avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Catania via Condellin. 23».Risulta effettuata anche la notifica a [OSCURATO:PERSONA] in vialeUmberto n. 124, ricevuta dal figlio il 24/4/2013, con spedizione diraccomandata.Pertanto, risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stata citata in giudizio, inriassunzione, anche quale erede unica di [OSCURATO:PERSONA].Del resto, quanto agli eredi, è sufficiente la notifica effettuatacollettivamente impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto,ex art. 303, 2º comma, c.p.c.Senza contare, come correttamente evidenziato dalla ProcuraGenerale, che, come risulta dalla sentenza impugnata, non fattaoggetto sul punto di alcuna censura, emerge chiaramente che dopol’interruzione «si costituiva in giudizio T….M…quale unica erede delmarito, sicché il giudizio proseguiva nei confronti della T…in proprioe quale erede del marito».6. Più complessa risulta la fattispecie notificatoria con riferimentoal decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].14 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026Si premette che in data 8/10/2015 il Comune di Mazzarrone hachiesto, in corso di causa, il sequestro conservativo dei beni ex art.671 c.p.c.Il presidente del tribunale ha fissato l’udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA] conprovvedimento del 14/10/2015.È stata tentata una prima notifica il 20/10/2015, ma l’ufficialegiudiziario ha riportato la dichiarazione di terzi presenti nell’immobilein ordine al decesso di [OSCURATO:PERSONA].All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore di [OSCURATO:PERSONA] non hadichiarato alcunché («è presente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale eccepiscel’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’avverso ricorso»), mentreil difensore del Comune, evidenziando l’esito della notifica e lerelative dichiarazioni riportate, ha chiesto l’autorizzazione adintegrare il contraddittorio nei confronti degli eredi.Il tribunale rinvia l’udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], con termine per lenotifiche al 25/11/2015.La notifica agli eredi è stata compiuta con atto del 24/11/2015,impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del decuius, entro l’anno dalla morte (ciò emerge non solo dal successivoprovvedimento di sequestro concesso dalla Corte di appello, maanche dai pagamenti all’ufficiale giudiziario per la notifica del ricorsoper sequestro).All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte si riserva e, a scioglimentodella stessa, rinvia all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedendo alla partepiù diligente di depositare gli atti comprovanti il decesso della signoraMaria Tidona; il difensore della stessa produce la documentazione.Successivamente il difensore della Tidona deposita atto direiterazione della dichiarazione di morte del 16/9/2017, mentre ilComune produce copia della memoria conclusionale del 21/9/2016recante la medesima dichiarazione.15 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/20267. Anche in questo caso risulta pienamente assicurato ilcontraddittorio degli eredi.Infatti, il Comune ha provveduto in data 20/10/2015 alla notificadel ricorso per sequestro conservativo e del decreto di fissazionedell’udienza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], «inproprio e n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA], 124,Mazzarrone…Anzi non ho potuto notificare perché deceduta da circaun anno come dichiarano al sito indicato, casa in affitto a terzi».Come emerge dal provvedimento di sequestro emesso dallaCorte d’appello di Catania il 20/1/2016, si sottolinea che con laprecedente ordinanza del 22/12/2015 la Corte aveva invitato la partepiù diligente a produrre documentazione idonea a provare la data dimorte della Tidona ed il luogo del suo ultimo domicilio rinviandoall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nel provvedimento si legge che il procedimento è statoinstaurato correttamente nei confronti degli eredi («quali essisiano») con riassunzione «ritualmente notificata impersonalmente atutti gli eredi del defunto con la notifica nell’ultimo domicilio deldefunto come nella specie è avvenuto essendo la Tidona deceduta il25/2/2015 ed il ricorso per sequestro conservativo ritualmentenotificato, in data 23/11/2015, nell’ultimo domicilio di essa entrol’anno dalla sua morte […] pur se, poi, detto ricorso è stato notificatoanche nel domicilio dei figli (come risultante dal prodotto certificatoanagrafico) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], notifica in verità irrilevanteessendo stata effettuata la rituale notifica entro l’anno nell’ultimodomicilio della Tidona impersonalmente a tutti gli eredi, quali essisiano».Di conseguenza, per la Corte d’appello «il richiestoprovvedimento può essere correttamente emesso nei confronti ditutti gli eredi della Tidona impersonalmente citati nell’ultimo16 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026domicilio di quest’ultima, salvo ogni ulteriore accertamento (anchein sede di esecuzione) su chi effettivamente siano gli eredi universalidella suddetta».7.1. Pertanto, poiché il legale della Tidona non ha fatto ladichiarazione in udienza di decesso della stessa, ai finidell’interruzione, correttamente il Comune ha chiesto di riassumeregiudizio nei confronti degli eredi della stessa.Ciò è consentito dalla giurisprudenza di questa Corte per cui, nelcaso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancatadichiarazione dell’evento ad opera del suo procuratore, ai finiinterruttivi ai sensi dell’art. 300 c.p.c., non impedisce allacontroparte che sia comunque a conoscenza di tale evento diprendere l’iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di dettaparte mediante un atto di impulso processuale che, pur nonqualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo adeterminare la prosecuzione del giudizio (Cass., sez. 2, 13/9/2019,n. 22950; Cass., sez. 2, 15/2/2005, n. 3018).8. Tuttavia, altri eventi vanno presi in considerazione, verificatisisuccessivamente alla notifica del ricorso per sequestro conservativoimpersonalmente e collettivamente all’ultimo domicilio della Tidona.In particolare, risulta che dopo la notifica del 23/11/2015, e dopoil provvedimento della Corte d’appello del 20/1/2016, vi sia stata il15/9/2016 l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventariodell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA].A seguito di tale accettazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hadepositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], «1° memoria conclusionale del 21 set16. Per la signora [OSCURATO:PERSONA] in nome proprio e quale erede di MeliGiovanni, rappresentata e difesa per mandato in atti […] premessele deduzioni, eccezioni e difesa in atti, si rileva che è deceduta lasignora [OSCURATO:PERSONA] ed in conseguenza il presente procedimento17 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026deve essere dichiarato interrotto […] si porge istanza […] di volerdichiarare l’interruzione del procedimento per intervenuto decessodella parte».Tuttavia, come detto, il contraddittorio era stato correttamenteinstaurato nei confronti di tutti gli eredi impersonalmentecollettivamente dell’ultimo domicilio della de cuius, a seguito dirichiesta di riassunzione del processo da parte del Comune,divenendo irrilevante a questo punto la dichiarazione di morte dellaparte fatta dal difensore il 21/9/2016.Successivamente, il difensore della Tidona ha depositato il16/9/2017 la «[OSCURATO:PERSONA] di morte della parte del21set16» chiedendo, di nuovo, dichiarare l’interruzione del processoper intervenuto decesso della parte.9. Tuttavia, è evidente che, a seguito della rinuncia all’eredità deidanti causa, sia subentrato per rappresentazione [OSCURATO:PERSONA],accettando l’eredità con beneficio d’inventario.Deve osservarsi, però, che qualora l'atto riassuntivo del processosia stato notificato, agli eredi della parte defunta, collettivamente eimpersonalmente nell'anno dalla morte del de cuius a norma dell'art303 cod proc civ, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi delgiudizio: pertanto, quelli che non si costituiscono sono daconsiderarsi contumaci, senza che possa ipotizzarsi alcunaintegrazione del contraddittorio nei loro confronti, poichél'integrazione riguarda le parti non evocate in giudizio, non già quelleche sono state regolarmente citate nei modi ammessi dalla legge(Cass., sez. 2, 22/4/1977, n. 1479; Cass., sez. 2, 12/1/2015, n.217).Più specificatamente, si è ritenuto che, in caso di morte dellaparte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmentee collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è18 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026idonea a validamente riassumere il giudizio ed integrare ilcontraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunziaall'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamatoall'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima perrappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltrel'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successioneper rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsiavvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura dellasuccessione medesima (Cass., sez. 3, 18/9/2015, n. 18319).Si è chiarito che il discendente legittimo o naturale(rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel gradodell’ascendente, rappresentato, che non possa o non voglia accettarel’eredità, ex art. 467 c.c., succede direttamente al de cuius; èpacifico che avendo la rinunzia all’eredità efficacia ex tunc,retroagisce alla data della apertura della successione, con laconseguenza che il rinunziante è considerato come se non vi fossemai stato chiamato (art. 521, primo comma, c.c.), «mentre ilrappresentante, subentrante, è chiamato all’eredità dalla datadell’apertura della successione» ( Cass. n. 18319 del 2015).Si è specificato che chi sia stato chiamato all’eredità perrappresentazione, così subentrando alla posizione del rappresentatocon effetto ex tunc, di colui nei confronti del quale il processo siastato già ritualmente riassunto, quale erede evocato in giudiziocollettivamente e impersonalmente ex art. 303 c.p.c., non puòinvocare il dato temporale costituito dal presupposto che ha datoluogo alla rappresentazione (rinunzia l’eredità del rappresentato)successivo all’anno dalla morte del de cuius, per sostenere lanecessità della riassunzione del processo personalmente nei suoiconfronti; tanto più quando lo stesso rappresentato sia presente nel19 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026processo per essere stato evocato quale erede del rappresentato(Cass. n. 18319 del 2015).Sempre sul tema, si è ritenuto che l'art. 303, comma secondo,cod. proc. civ. prevede una forma di notificazione agevolata,impersonale e collettiva, agli eredi della parte defunta, per il periododi un anno dalla morte, dell'atto di riassunzione del processointerrotto; detta norma dispensa il notificante da una ricercaspecifica ed individuale degli eredi (che non devono essere designatinominativamente), né tale forma di notifica è impedita se, comenella specie, sia stato depositato in atti il certificato storico dellacomposizione della famiglia del "de cuius" (Cass., sez. 2,16/11/2007, n. 23783; Cass., sez. 2, 18/4/1998, n. 3979; Cass.,sez. 2, 14/1/1982, n. 238).Una volta effettuata la notificazione nei confronti degli eredi dellaparte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensidell’articolo 303, 2º comma, c.p.c., il processo prosegue non neiriguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, maindividualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi,noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che lacausa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi(Cass., sez. 3, 22/12/1998, n. 12783; Cass., sez. 3, 29/9/2017, n.22797).Di recente si è affermato che alla luce di una interpretazionedell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecitadefinizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art.111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte dellaparte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati ingiudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succederee che esso permanga al momento della riassunzione, essendonecessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza20 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non siaconosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanzaidonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare(per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando suipredetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario(Cass., n. 17009 del 2025).Pertanto, il ricorrente in cassazione, [OSCURATO:PERSONA], risultaessere stato parte contumace nel giudizio dinanzi alla Corted’appello, seppure non riportato nell’intestazione della sentenza eneppure citato in atti.È chiaro che il contraddittorio instauratosi nell’ambito del giudizioper sequestro conservativo, all’interno del giudizio di merito, valeanche come contraddittorio per il giudizio di merito.Tant’è vero che i documenti depositati nel corso di unprocedimento cautelare instaurato in pendenza del giudizio di meritosono utilizzabili anche in quest’ultimo processo, purché la relativaproduzione sia avvenuta prima che in esso siano maturate lepreclusioni istruttorie (Cass., sez. 2, 30/5/2017, n. 13631; Cass.,sez. 3, 19/6/2009, n. 14338; Cass.,sez. 2, 25/3/2022, n. 9785, conriferimento al regime delle spese).Del resto, altrimenti, non avendo partecipato al giudizio d’appello(ove pure poteva intervenire ex art. 344 c.p.c.), non avrebbe potutoproporre ricorso per cassazione ma, eventualmente, in presenzaeventuale dei presupposti, esclusivamente l’opposizione di terzo allasentenza della Corte territoriale ex art. 404 c.p.c., per violazione dellitisconsorzio sostanziale.Ed infatti, il litisconsorte necessario pretermesso, in quantoestraneo al giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza, non hatitolo né interesse a dolersi di una pronunzia che non lo riguarda; néla sua legittimazione può derivare ex post dall'avvenuta notificazione21 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026a lui della sentenza impugnata, giacché, non essendo destinatariodel comando del giudice, detta notificazione non può determinare laformazione del giudicato nei suoi confronti. Egli può far valere ilpregiudizio che gli deriva dalla sua mancata partecipazione algiudizio, e fare dichiarare la nullità della sentenza, sia promuovendouna causa separata, sia utilizzando il rimedio dell'opposizione diterzo (Cass., ssez. 2, 26/10/1979, n. 5618; Cass., sez. L,17/12/1983, n. 7458).Si è anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazioneproposto da chi, costituito nel giudizio di primo grado, non abbiatuttavia partecipato al giudizio d’appello, anche se, deducendo eglila sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, impugni ladecisione di appello perché pronunciata in sua assenza (Cass., sez.2, 15/5/1990, n. 4173; Cass., sez. 3, 20/12/1988, n. 6942), benpotendo proporre opposizione di terzo qualora la sentenza, nellaparte in cui abbia riformato la decisione di primo grado abbiapregiudicati sui diritti (Cass., sez. 2 14/5/1977, n. 1937; cass., sez.L, 24/5/1978, n. 2615).10. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.10.1. In sostanza, il ricorrente si limita a richiedere unarivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuatadalla Corte territoriale, non consentita in questa sede.La censura attiene all’omesso esame di un fatto decisivo, ma, inrealtà, il ricorrente si limita ad evocare la natura di vincolopreordinato all’esproprio contenuta negli strumenti urbanistici,escludendo la natura conformativa degli stessi.Tuttavia, pur richiamando le CTU espletate nel corso del giudiziodall’Ing. Porto e dall’Ing. Piazza, non descrive compiutamente ilcontenuto di tali relazioni, e non le mette a confronto, in modospecifico, con l’ultima CTU espletata dall’Ing. Contraffatto, sulla base22 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026della quale la Corte d’appello ha ritenuto trattarsi di aree di naturaagricola. In particolare la Corte d’appello, nell’accogliere il 6º motivodi appello principale del Comune, ha evidenziato che il CTU «hatenuto conto esclusivamente della destinazione in parte a verdepubblico e in parte a viabilità che esclude la sussistenza di possibilitàlegali di edificazione, senza tenere conto delle possibilità effettive diedificazione desunte dalle caratteristiche delle zone limitrofe (criteriodella c.d. edificabilità di fatto, sostituito per giurisprudenza ormaiconsolidata dal criterio dell’edificabilità legale)».Con maggiore precisione la Corte d’appello si è soffermata sulladestinazione urbanistica dei terreni, affermando che «le areericadevano, antecedentemente all’approvazione del PdF del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in zona agricola E1 e, secondo leprevisioni degli strumenti urbanistici successivamente approvati (PdF vigente dal 1981 al 1/4/1999 e PRG vigente dal 2/4/1999), perla maggiore estensione in zona F destinata a parco pubblico urbanoe per la restante parte in sede viaria, stimando che la superficie condestinazione a verde pubblico è pari a mq 5599 e quella destinatasede viaria (strada interna al parco) a mq 141».Tali specifiche affermazioni, che poggiano su certificati didestinazione urbanistica e su strumenti urbanistici generali delComune, il ricorrente si è limitato a contrastare richiamandoesclusivamente le CTU espletate, prima dinanzi alla Corte d’appellonel diverso giudizio relativo all’opposizione alla stima, quanto allaoccupazione legittima, e poi dinanzi al tribunale in sede risarcitoria,senza riportare, neppure per stralcio, il contenuto delle stesse esenza individuare, e riportare, neppure per stralcio, il contenuto deglistrumenti urbanistici generali e dei certificati di destinazioneurbanistica dei terreni.23 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1480/2019Numero sezionale 4407/2025Numero di raccolta generale 8579/2026Data pubblicazione 06/04/2026Ciò non consente a questa Corte di comprendere appieno iltenore del motivo.11. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.12. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro5.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 16 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli24 RG n. 1480/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio