CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 49321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 05/11/2021; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di peculato. Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di capogruppo del gruppo consigliare della [OSCURATO:PERSONA] "Sinistra democratica per il socialismo/Sinistra ecologia e libertà", e quindi quale pubblico ufficiale, in concorso con l'imputata, segretaria del gruppo, si sarebbe appropriato della somma di 62.246,00 euro erogate in favore del gruppo e formalmente fatte apparire, attraverso false attestazioni di pagamento mai compiuti, come utilizzate per l'acquisto di valori bollati. L'imputata sarebbe stata il soggetto che materialmente avrebbe messo a disposizione del gruppo la falsa documentazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla ritenuta falsità della documentazione attestativa degli acquisti di francobolli; si fa riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], titolare della tabaccheria che avrebbe formalmente rilasciato la documentazione utilizzata per la imputazione delle spese - in realtà non sostenute- alle somme erogate in favore del Gruppo consigliare. Diversamente da quanto affermato dai Giudici, la teste avrebbe in realtà dichiarato che, almeno in parte, alcuni acquisti di valori bollati fossero stati effettivamente compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA]: sul punto, richiamate le dichiarazioni della teste, vi sarebbe stato un travisamento della prova. Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe viziata quanto al giudizio di attendibilità della Torchi, affermato senza confrontarsi con quanto dedotto con i motivi di appello, con cui si erano evidenziate una serie di difformità del narrato, che non consentivano una compiuta ricostruzione del fatto storico; una teste, si afferma, reticente, confusa, protesa a difendersi e a nascondere la verità. La teste avrebbe prima riconosciuto il timbro e la firma delle ricevute di acquisto ma non le cifre in esse riportate, poi, in alcune, il timbro ma non anche la scrittura, per poi non riconoscere né il timbro e neppure la scrittura. In tale contesto di incertezza, il Presidente aveva invitato la teste a indicare su quali e quante scritture vi fosse effettivamente il timbro della rivendita e la grafia di compilazione e la teste aveva indicato come autentiche sei ricevute (indicate in ricorso) Si fa inoltre riferimento al tema delle ricevute rilasciate in bianco alla [OSCURATO:PERSONA] su cui anche non sarebbe stata fatta chiarezza. Su tali rilevanti profili, la risposta dei Giudici sarebbe stata inadeguata e la Corte avrebbe derubricato erroneamente tali questioni a banali e innocue incertezze; né la Corte si sarebbe confrontata con le emergenze che dimostravano la effettività degli acquisti. Sotto altro profilo si fa riferimento alle dichiarazioni dei testi Sedda e Beltrami: il tema attiene alla spedizione bimestrale postale di un giornale informativo da parte del consigliere [OSCURATO:PERSONA] a circa 4000 indirizzi con conseguente uso di valori bollati; sul punto la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto che nessun acquisto di francobolli vi fosse stato.Anche in relazione alle quattro ricevute in cui vi sarebbe stata coincidenza tra prelievi delle somme ed acquisti, la Corte avrebbe fornito una risposta sbrigativa e parziale; né sarebbero state adeguatamente valutate le dichiarazioni dell'imputata, che ha fatto riferimento alla sua iniziale mancanza di esperienza, al mancato conseguimento di utilità personali; la ricorrente avrebbe ammesso di aver consegnato alcune ricevute in bianco al consigliere [OSCURATO:PERSONA], cioè all'altro consigliere che, insieme a [OSCURATO:PERSONA], componeva il gruppo consigliare. Né ancora vi sarebbe la prova che proprio l'imputata sia stata la materiale autrice della falsificazione. Sotto ulteriore profilo si deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo; il tema attiene alla consapevolezza del proprio apporto al reato materialmente commesso dall'intraneo e, dunque, la consapevolezza da parte dell'imputata che le somme fossero destinate a finalità non istituzionali; non sarebbe al riguardo decisiva la circostanza che la donna avesse preteso credenziali personali per l'accesso al conto corrente del gruppo, atteso che, invece, proprio detta circostanza avrebbe una valenza a discarico perché consentiva di tracciare le movimentazioni del conto: nemmeno sul punto sarebbero stati valutati adeguatamente agli elementi a discarico. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputata con la quale si riprendono e si sviluppano ulteriormente, soprattutto in relazione alla configurabilità del dolo, gli argomenti posti a fondamento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è di per sé infondato, ai limiti dell'inammissibilità, ma la sentenza deve essere annullata con rinvio. 2. È inammissibile il primo motivo. La Corte di appello ha spiegato in modo non manifestamente illogico come: - la prova dell'appropriazione sia stata fatta derivare dall'esame della documentazione giustificativa delle spese, che sarebbe stata, in parte, creata "ad arte imitando gli originali di ricevute di acquisto rilasciate dalla tabaccheria Torchi, e in parte, mediante falsificazione del contenuto di ricevute autentiche"; - la prova della falsità di detta documentazione emerga da una pluralità di elementi, tra i quali vi è anche la testimonianza della teste Torchi, che tuttavia non riveste valenza decisiva.Si sono specificamente indicati (pag. 8 e ss. sentenza impugnata) gli elementi comprovanti la falsità della documentazione che, come detto, prescindono dalla deposizione della teste Torchi; si è fatto riferimento: a) alla circostanza che la tabaccheria nel periodo in questione non aveva la disponibilità di valori bollati corrispondenti a quello indicato nelle ricevute di acquisto presentate dal gruppo consigliare; b) alla anomala formale esecuzione di pagamenti in contanti per acquisti di rilevante importo, pur disponendo la [OSCURATO:PERSONA] di un bancomat personale per eseguire operazioni sul conto corrente del gruppo ed essendo stata autorizzata a tal fine; c) alla mancata corrispondenza tra gli importi relativi ai singoli acquisti e i prelievi di denaro contante dal gruppo consigliare; d) alla falsificazione delle maggior parte delle ricevute d'acquisto dei valori per cui si procede. In tale contesto sono state esaminate e valutate le rilevanti dichiarazioni della Torchi, cui è stata attribuita una valenza confermativa del quadro accusatorio, si è spiegato perché non abbiano decisiva valenza le prove a discarico, si è precisato, quanto al dolo, che, anche per stessa ammissione dell'imputata, era lei che occupava dell'acquisti dei francobolli, che prendeva in consegna le ricevute di pagamento a, soprattutto, che contabilizzava e inviata la documentazione agli uffici regionali per il rimborso. Dunque un'attività chiara, finalizzata a far ottenere ai pubblici ufficiali- i consiglieri regionali- attraverso una falsa documentazione, la disponibilità di somme erogate sul conto del gruppo consigliare. Rispetto a tale trama argonnentativa, il motivo di ricorso, per come strutturato, è generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, con i passaggi argomentativi di questa, con gli assunti costitutivi del ragionamento probatorio che, sostanzialmente, sono costruiti su fonti probatorie anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate dall'imputata, e, in particolare, con la deposizione della tese Torchi. 3. Ciò detto, la sentenza deve comunque essere annullata con rinvio. Secondo l'imputazione, la ricorrente avrebbe commesso il delitto di peculato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], capogruppo Consiliare del Gruppo assembleare "[OSCURATO:PERSONA] per il socialismo/sinistra ecologia e libertà". La condotta attribuita all'imputata sarebbe stata cioè funzionale a consentire a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di pubblico ufficiale, di appropriarsi delle somme e, quindi, di commettere peculato. Rispetto a tale costruzione, la Corte di cassazione con la sentenza n. 35618 del 20 maggio 2022 ha annullato con rinvio la sentenza d'appello con la quale era stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti per i quali si procede, contestati, come detto, in concorso con la ricorrente; l'annullamento è stato disposto sul presupposto che non fossero stati evidenziati elementi chiaramente rivelatori di un accordo doloso tra l'imputato e la ricorrente. Si tratta di un annullamento che produce effetti rispetto alla posizione processuale dell'imputata, involgendo l'esistenza della qualifica pubblicistica necessaria ai fini della configurabilità della fattispecie. La Corte di appello, in sede di rinvio, valuterà, anche alla luce degli esiti del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], se sia configurabile il reato di peculato ovvero altra e diversa fattispecie delittuosa. Il secondo motivo di ricorso è assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra