CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09918/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iliato inBianco (RC), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso e nello studiodell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lorappresenta e difende, giusta procura speciale allegata in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona della procuratrice specialeMarisa Martorelli, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 691, presso lo studio dell’AvvocatoMarco [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn. 458/2025, depositata il 15/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23215/2025Numero sezionale 199/2026Numero di raccolta generale 9918/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 17/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.,deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate comein dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese