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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 06069/2026

Testo disponibile della fonte

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NZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –intimato – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, n. 2760/2022, depositata in data 26/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, l’avviso di accertamento n.

TVK010504420/2015, con il quale l’Amministrazione finanziaria gli aveva contestato una maggiore imposta a titolo di Irpef, per l’anno 2010, per l’importo di euro 4.892,00, in ragione dell’omessa dichiarazione di redditi diversi ex art. 67 t.u.i.r.

Oggetto: A ppello dichiarato inammissibile per tardività – Sospensione dei termini ex art. 11, co. 9, d.l. n. 50 / 2017, conv., con modif. , dalla l. n. 96/2017 – Omessa considerazione – Conseguenze –Cassazione con rinvio.

In particolare, dagli accertamenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente era emerso l’accredito, tramite un bonifico e due versamenti in contanti, dell’importo complessivo di euro 11.141,75, in ordine alla cui provenienza, secondo l’Ufficio, il contribuente, nel contraddittorio endoprocedimentale all’uopo instaurato, non aveva fornito una valida giustificazione, né un’idonea prova contraria rispetto alla presunzione di maggior reddito.

A sostegno del ricorso, il contribuente eccepiva, in via preliminare, la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sotto il profilo del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni e dell’omessa redazione del processo verbale di constatazione.

Nel merito deduceva che, in relazione alle operazioni del 18/02/2010 di euro 5.000,00 e del 17/12/2010 di euro 4.500,00 sul c/c acceso presso [OSCURATO:PERSONA], le stesse erano giustificate da risparmi personali, mentre, per quanto concerneva l’operazione del 05/10/2010 per un importo pari ad euro 1.641,75, la stessa derivava da una movimentazione relativa a una società di cui il ricorrente era stato legale rappresentante nel 2010.

La CTP accoglieva il ricorso assumendo che «[…] dagli allegati al ricorso (specificatamente i nn. 17 e 18) si evince la disponibilità del ricorrente di risorse finanziarie tali da giustificare i versamenti che l’Ufficio prende a base del suo accertamento in quanto ritenuti non giustificati».

2. L’Agenzia delle entrate interponeva gravame.

Il contribuente proponeva appello incidentale.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (di seguito, CGT-2) dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l’appello principale dell’Ufficio.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, articolando un solo motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/02/2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si assume la «Violazione e falsa applicazione art. 327 c.p.c. in una con l’articolo 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’articolo 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Nullità della sentenza per avere erroneamente dichiarato tardivo l’appello del Fisco (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.)».

La CGT-2 ha dichiarato inammissibile l’appello perché proposto in violazione del termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., senza tuttavia tener conto della sospensione dei termini prevista dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, conv., con modif., dalla legge n. 96/2017, in conseguenza della quale il termine ultimo per la proposizione dell’appello scadeva, in realtà, in data 01/03/2018.

2. Il motivo è fondato.

3. I giudici d’appello, dopo aver rilevato che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 01/02/2017, hanno ritenuto tardivo, e quindi inammissibile, l’appello notificato in data 15/09/2017, in quanto, pur tenendo conto della sospensione feriale, la data ultima per notificare l’appello, in base al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., «scadeva verosimilmente il 01/09/2019».

Così statuendo, tuttavia, la CGT-2 non ha considerato il disposto dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017, convertito, con modif., dalla legge n. 96/2017, che ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie «in cui è parte l’agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio».

In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto art. 11, «Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesii termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017».

In sostanza, considerato che la lite in esame rientrava tra quelle definibili ai sensi del medesimo art. 11 -trattandosi di controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento - e che il termine per impugnare la decisione di primo grado rientrava in quello, ricompreso tra il 24/04/2017 ed il 30/09/2017, previsto dalla legge, poiché andava a scadere l’01/09/2017, doveva considerarsi automaticamente sospeso per sei mesi il termine lungo per proporre appello.

Questa Corte ha, in proposito, anche statuito che la sospensione ex art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, conv., con modif., dalla legge n. 96/2017, quanto ai criteri di computo dei termini di impugnazione, comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove scada tra il 24 aprile ed il 30 settembre 2017, con quello di sei mesi previsto dalla predetta sospensione, prolungando così il termine lungo di impugnazione (Cass. 20/03/2024, n. 7510).

A tale principio i giudici d’appello non si sono attenuti.

4. Ne consegue che il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –intimato – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, n. 2760/2022, depositata in data 26/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, l’avviso di accertamento n. TVK010504420/2015, con il quale l’Amministrazione finanziaria gli aveva contestato una maggiore imposta a titolo di Irpef, per l’anno 2010, per l’importo di euro 4.892,00, in ragione dell’omessa dichiarazione di redditi diversi ex art. 67 t.u.i.r. Oggetto: A ppello dichiarato inammissibile per tardività – Sospensione dei termini ex art. 11, co. 9, d.l. n. 50 / 2017, conv., con modif. , dalla l. n. 96/2017 – Omessa considerazione – Conseguenze –Cassazione con rinvio. In particolare, dagli accertamenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente era emerso l’accredito, tramite un bonifico e due versamenti in contanti, dell’importo complessivo di euro 11.141,75, in ordine alla cui provenienza, secondo l’Ufficio, il contribuente, nel contraddittorio endoprocedimentale all’uopo instaurato, non aveva fornito una valida giustificazione, né un’idonea prova contraria rispetto alla presunzione di maggior reddito. A sostegno del ricorso, il contribuente eccepiva, in via preliminare, la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sotto il profilo del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni e dell’omessa redazione del processo verbale di constatazione. Nel merito deduceva che, in relazione alle operazioni del 18/02/2010 di euro 5.000,00 e del 17/12/2010 di euro 4.500,00 sul c/c acceso presso [OSCURATO:PERSONA], le stesse erano giustificate da risparmi personali, mentre, per quanto concerneva l’operazione del 05/10/2010 per un importo pari ad euro 1.641,75, la stessa derivava da una movimentazione relativa a una società di cui il ricorrente era stato legale rappresentante nel 2010. La CTP accoglieva il ricorso assumendo che «[…] dagli allegati al ricorso (specificatamente i nn. 17 e 18) si evince la disponibilità del ricorrente di risorse finanziarie tali da giustificare i versamenti che l’Ufficio prende a base del suo accertamento in quanto ritenuti non giustificati». 2. L’Agenzia delle entrate interponeva gravame. Il contribuente proponeva appello incidentale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (di seguito, CGT-2) dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l’appello principale dell’Ufficio. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, articolando un solo motivo. Il contribuente è rimasto intimato. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si assume la «Violazione e falsa applicazione art. 327 c.p.c. in una con l’articolo 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’articolo 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Nullità della sentenza per avere erroneamente dichiarato tardivo l’appello del Fisco (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.)». La CGT-2 ha dichiarato inammissibile l’appello perché proposto in violazione del termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., senza tuttavia tener conto della sospensione dei termini prevista dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, conv., con modif., dalla legge n. 96/2017, in conseguenza della quale il termine ultimo per la proposizione dell’appello scadeva, in realtà, in data 01/03/2018. 2. Il motivo è fondato. 3. I giudici d’appello, dopo aver rilevato che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 01/02/2017, hanno ritenuto tardivo, e quindi inammissibile, l’appello notificato in data 15/09/2017, in quanto, pur tenendo conto della sospensione feriale, la data ultima per notificare l’appello, in base al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., «scadeva verosimilmente il 01/09/2019». Così statuendo, tuttavia, la CGT-2 non ha considerato il disposto dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017, convertito, con modif., dalla legge n. 96/2017, che ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie «in cui è parte l’agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio». In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto art. 11, «Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesii termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017». In sostanza, considerato che la lite in esame rientrava tra quelle definibili ai sensi del medesimo art. 11 -trattandosi di controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento - e che il termine per impugnare la decisione di primo grado rientrava in quello, ricompreso tra il 24/04/2017 ed il 30/09/2017, previsto dalla legge, poiché andava a scadere l’01/09/2017, doveva considerarsi automaticamente sospeso per sei mesi il termine lungo per proporre appello. Questa Corte ha, in proposito, anche statuito che la sospensione ex art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, conv., con modif., dalla legge n. 96/2017, quanto ai criteri di computo dei termini di impugnazione, comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove scada tra il 24 aprile ed il 30 settembre 2017, con quello di sei mesi previsto dalla predetta sospensione, prolungando così il termine lungo di impugnazione (Cass. 20/03/2024, n. 7510). A tale principio i giudici d’appello non si sono attenuti. 4. Ne consegue che il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera d
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