CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 47769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] / Nel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA]; D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/07/2021 della Corte d'appello di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello; sentito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 13 luglio 2021, la Corte d'appello di Roma ha, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti del 17 ottobre 2019, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]Amata e [OSCURATO:PERSONA]Eramo per il reato di lesioni aggravate ex art. 583 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, maturata il 2 settembre 2019, e revocato le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'art. 157 cod. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente reputato decorso il termine di prescrizione del reato antecedentemente alla deliberazione della sentenza di primo grado, avendo omesso di computare i rinvii disposti, ad istanza di parte, nella fase celebrata davanti al Giudice di pace di Cittaducale nel procedimento celebrato per il reato, originariamente contestato, di cui all'art. 582 cod. pen. e che, in seguito al rilievo della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen., aveva determinato la trasmissione degli atti, per incompetenza per materia, al pubblico ministero. Considerando integralmente le sospensioni del decorso del termine di prescrizione, invece, il reato di cui all'art. 582, 583 cod. pen. si è prescritto il 14 dicembre 2019 e, dunque, in epoca successiva alla deliberazione della sentenza di primo grado, con conseguente illegittimità della revoca delle statuizioni civili disposte dal Tribunale.2.2. Con il secondo motivo, prospetta l'interesse della parte civile all'impugnazione della sentenza che, alla stregua dell'erronea determinazione del termine di prescrizione, abbia disposto l'annullamento della sentenza di primo grado e revocato le statuizioni civili, nei termini affermati dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va, in primis, affermata l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile, che contesta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, erroneamente reputata maturata in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza di primo grado. Come autorevolmente sottolineato (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953), la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile. 2. Il termine di prescrizione del reato è stato erroneamente computato dalla Corte d'appello. 2.1. Come dedotto dalla parte civile ricorrente - mediante allegazioni riscontrate dalla lettura dei verbali - nella fase processuale originariamente celebrata davanti al Giudice di pace di Cittaducale il dibattimento è stato rinviato, dal 22 marzo al 4 luglio 2012, in conseguenza dell'adesione del difensore degli imputati all'astensione dalle udienze proclamata dall'avvocatura, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione per tre mesi e dodici giorni; ulteriore sospensione si era, inoltre, determinata nel giudizio celebrato davanti al Tribunale di Rieti (dall'Il luglio 2019 al 17 ottobre 2019), per ulteriori tre mesi e sei giorni. Ne consegue che il decorso della prescrizione è rimasto sospeso per un tempo complessivo pari a mesi sei e giorni diciotto e che il termine estintivo è venuto a maturare il 14 dicembre 2019, successivamente alla deliberazione della sentenza di primo grado, pronunciata il 17 ottobre 2019, e non già il 2 settembre 2019, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello.2.2. Va qui solo osservato come l'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen., nel disciplinare la sospensione del processo per impedimento delle parti o del difensore, accolga una nozione unitaria del dibattimento introdotto dall'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto, a prescindere dai diversi segmenti in cui, in ipotesi, lo stesso si scandisca; e tanto implica, in particolare, che la declaratoria di incompetenza per materia non determina la caducazione degli effetti della sospensione o dell'interruzione della prescrizione intervenute anteriormente a tale pronuncia (V. Sez. 2, n. 30627 del 03/03/2017, Palma, Rv. 270904 in tema di incompetenza per territorio; N. 934 del 1970 Rv. 115464). 2.3. All'erronea retrodatazione della causa estintiva è conseguita la revoca delle statuizioni civili fuori dei casi previsti dalla legge. Come anche di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670), in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello deve revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado solo laddove pervenga alla conclusione che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado. 3. Alla luce di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa la liquidazione delle spese di assistenza della parte civile nella presente fase di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in R