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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09254/2024

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 9475/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire richiesta di decisione del ricorso con allegata nuova procura speciale mancante della sottoscrizione della parte assistita,e da ritenersi , pertanto, tamquam non esset ; Ritenutoche la richiesta di decisione della causa, formulata in assenza di nuova procura speciale, è inammissibile; Ritenuto che, pertanto, il ricorso ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.‒deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 9475/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire richiesta di decisione del ricorso con allegata nuova procura speciale mancante della sottoscrizione della parte assistita,e da ritenersi , pertanto, tamquam non esset ; Ritenutoche la richiesta di decisione della causa, formulata in assenza di nuova procura speciale, è inammissibile; Ritenuto che, pertanto, il ricorso ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.‒deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,
Sentenza Cassazione n. 09254/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris