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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 03590/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 31902-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell'omonima impresa edile, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 22110/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 31902/2020 Numero sezionale 411/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 3590/2022Data pubblicazione 04/02/2022

1. — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedono, nei confronti del Comune di Bari, di correggere l'errore materiale riscontrabile nella sentenza numero 22110 del 2020 di questa Corte in ragione dell'omessa distrazione, pur richiesta, delle spese di lite.

2. — Il Comune di Bari non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. — Il ricorso per correzione di errore materiale va accolto.

Trova applicazione il principio già affermato da questa Corte secondo cui alla omissione della distrazione delle spese può ovviarsi attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale (Cass., Sez.

Un., 7 luglio 2010, n. 16037).

Nella specie la distrazione era stata effettivamente chiesta in controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore del defunto Cecinati, sicché la menzionata sentenza deve essere conseguentemente corretta nel senso indicato in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso per correzione di errore materiale e dispone che nella sentenza numero 22110 del 2020, alla pagina 16, laddove è scritto, al paragrafo 7: «le spese seguono la soccombenza», e laddove è scritto, in dispositivo, «condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente», debba invece intendersi rispettivamente scritto: «le spese, distratte in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza», e «condanna il ricorrente al pagamento delle spese, distratte in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in favore del F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 31902/2020 Numero sezionale 411/2022 controricorrente», fermo il resto, mandando alla Cancelleria per le Numero di raccolta generale 3590/2022Data pubblicazione 04/02/2022 annotazioni di rito.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 31902-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell'omonima impresa edile, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 22110/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 31902/2020 Numero sezionale 411/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 3590/2022Data pubblicazione 04/02/2022 1. — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedono, nei confronti del Comune di Bari, di correggere l'errore materiale riscontrabile nella sentenza numero 22110 del 2020 di questa Corte in ragione dell'omessa distrazione, pur richiesta, delle spese di lite. 2. — Il Comune di Bari non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. — Il ricorso per correzione di errore materiale va accolto. Trova applicazione il principio già affermato da questa Corte secondo cui alla omissione della distrazione delle spese può ovviarsi attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037). Nella specie la distrazione era stata effettivamente chiesta in controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore del defunto Cecinati, sicché la menzionata sentenza deve essere conseguentemente corretta nel senso indicato in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso per correzione di errore materiale e dispone che nella sentenza numero 22110 del 2020, alla pagina 16, laddove è scritto, al paragrafo 7: «le spese seguono la soccombenza», e laddove è scritto, in dispositivo, «condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente», debba invece intendersi rispettivamente scritto: «le spese, distratte in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza», e «condanna il ricorrente al pagamento delle spese, distratte in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in favore del F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 31902/2020 Numero sezionale 411/2022 controricorrente», fermo il resto, mandando alla Cancelleria per le Numero di raccolta generale 3590/2022Data pubblicazione 04/02/2022 annotazioni di rito. Così deciso in Roma, il
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