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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 28153/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24766/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 274, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Servitù – Actio confessoria R.G.N. 24766/2017 ad. 28/06/2022 CC R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 2 di 11 –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Y ROJO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza n. 1479/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di Verona LEA GUIDOTTIed il di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA] (al quale, deceduto in corso di causa, subentrarono poi gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a [OSCURATO:PERSONA] , già parte in causa), chiedendo accertarsi l’esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà della stessa attrice (nonché di [OSCURATO:PERSONA]) ed a carico del fondo dei convenuti, più precisamente sulle corti complessivamente denominate “Corte Pace”- in Comune di Affi.

Lamentò, infatti, l’attrice che i convenuti, a far tempo dal 1998, avevano ostacolato l’esercizio della servitù.

I convenuti, costituitisi, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, chiesero eottennero l’autorizzazione alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] -loro dante causa-per essere dal medesimo manlevati.

Costituitosi anche [OSCURATO:PERSONA] -contestando la domanda attorea e chiedendo comunque il rigetto della domanda di manleva-il Tribunale di Verona, dopo l’espletamento di attività istruttoria, comprensiva di R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 3 di 11 C.T.U., con sentenza n. 706/2010 del 16 marzo 2010, accolse la domanda, condannando ATTILIABENEVENTI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla consegna delle chiavi del cancello posto sul passaggiocontestato, ma rigettando sia la domanda risarcitoria dalla medesima attrice formulata sia la domanda di manleva dei convenuti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Proposto appello, si costituirono sia [OSCURATO:PERSONA] - che chiese il rigetto del gravame- sia [OSCURATO:PERSONA] - unico degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a costituirsi in sede di gravame, essendo rimasti gli altri eredi contumaci- il quale invece aderì all’appello, formulando altresì appello incidentale in relazione alla statuizione di primo grado sulle spese di lite.

Con sentenza n. 1479/2017 del 12 luglio 2017 la Corte d’Appello di Venezia accolse il gravame, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Osservò, in particolare, la Corte: − la servitù in quest ione era stata costituita con atto del 21 dicembre 1973, la cui formulazione, tuttavia, (“a favore dell’immobile compravenduto la parte venditrice costituisce servitù di passo pedonale e carraio da esercitarsi nel senso più ampio sulle corti di cui ai mappali 76/a e 77/a”) risultava di estrema genericità, soprattutto in virtù dell’impiego dell’espressione “nel senso più ampio”, attesa l’assenza di indicazioni su ampiezza, tracciato ed accesso della servitù; − la genericità del titolo costitutivo rendeva quind i necessario il ricorso ai criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c., ed in particolare al criterio dettato da tale ultima previsione; R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 4 di 11 − la C.T.U. svolta in primo grado aveva evidenziato due possibili passaggi: uno -non contestato- posto sul lato sud del fondo servente che accedeva ad uno “stradello”; uno - quello oggetto di contestazione- posto invece sul lato est, che accedeva alla pubblica via; − risultava che il primo passaggio, che inizialmente consentiva il solo transito pedonale, era stato poi oggetto di allargamento e pavimentazione in terra battuta, in modo da consentire anche il transito carraio; − anche alla luce di tale ultima circostanza, ed applicando il criterio di cui all’art. 1065 c.c., era da escludere che le parti avessero inteso costituire nel 1973 una servitù di passaggio con un duplice percorso, avente sbocco su due diverse vie, dovendosi invece ritenere che fosse stato costituito un unico passaggio (quello a sud), rendendolo poi idoneo anche al transito carraio.

Conseguentemente, concluse la Corte, dovevanoritenersi fondati non solo l’appello principale, ma anche l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]in relazione alla statuizione sulle spese di lite.

3. Ricorre ora per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA].

Resistono, con separati controricorsi, sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti invece intimati gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Y ROJO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eFRANCESCA POGGI.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt.375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 5 di 11

5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in duemotivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, “in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, la inefficacia della sentenza ex artt. 102 e 307, terzo comma, c.p.c. in quanto i due gradi di giudizio si sono svolti senza l’intervento dell’altro com proprietario del fondo (asseritamente) dominante - [OSCURATO:PERSONA] cui confronti, in quanto litisconsorte necessario, sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1063 c.c.

La Corte veneziana -argomenta il ricorso- avrebbe violato l’art.1063 c.c. in quanto il contenuto della servitù sarebbe agevolmente desumibile dall’atto costitutivo, e non vi era, quindi, necessità di ricorrere ai criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.

2. Va rilevato preliminarmente che non risulta adeguatamente documentato il perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti delle intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Il profilo della verifica delle notifiche e dell’eventuale rinnovo di alcune di esse, deve tuttavia ritenersi superfluo, operando il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 6 di 11 contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 - Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 -01).

Detta situazione ricorre nel caso in esame, dovendosi ritenere - come ci si appresta ad illustrare- che il rico rso sia manifestamente infondato.

3. Infondato, infatti, è il primo motivo di ricorso.

Premesso che la lagnanza dedotta dalla ricorrente appare riconducibile nell’error in procedendo di cui all’art. 360, n . 4) - e non alla violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, n. 3) c.p.c.-si deve rilevare come nel caso in esame il ricorso sia imperniato sulla tesi della sussistenza di un litisconsorzio necessario attivo con riferimento all’actio confessoria servitutis.

Questo rilievo consente, in primo luogo, di affermare il carattere non pienamente pertinente dei richiami giurisprudenziali operati dalla ricorrente (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7040 del 12/03/2020 - Rv. 657283 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8843 del 10/05/2004 - Rv. 572759 – 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016 - Rv. 639635 –01), dal momento che tali precedenti concernono la ben diversa tematica del litisconsorzio necessario passivo.

Questa Corte, peraltro,ha affermato la sussistenza di tale litisconsorzio nell’ipotesi in cui l’actio confessoria servitutis sia diretta anche a modificare lo stato dei luoghi mediante rimessione in pristino rispetto alle opere eseguite in violazione del diritto di servitù, dal momento che in tale ultima R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 7 di 11 ipotesi l'azione risulta diretta anche ad una modificazione della cosa comune che non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, con la conseguenza che la sentenza, ove non avesse efficacia nei confronti di tutti, risulterebbe ineseguibile e, pertanto, inutiliter data (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8261 del 07/06/2002 -Rv. 554957 - 01).

Sempre q uesta Corte ha comunque chiarito che, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016 -Rv. 639635 - 01) .

In relazione all’ipotesi del litisconsorzio necessario attivo, invece, va rammentato che questa Corte ha affermato il diverso principio per cui non ricorre un'ipotesi di causa inscindibile nel caso in cui più proprietari di più fondi dominanti abbiano agito in confessoria servitutis contro il proprietario dell'unico fondo servente, poiché per ciascuno dei predetti soggetti è configurabile un distinto ed autonomo rapporto di servitù(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7590 del 23/12/1983 - Rv. 432196 -01).

In conclusione -e premesso che l’ipotetico, ma inesistente, errore processuale sarebbe stato commesso dalla stessa ricorrente, nel momento in cui non instaurò ab origine il giudizio anche nei confronti dell’altro comproprietario del fondo dominante- deve escludersi che nell’ipotesi di actio confessoria servitutis operi un’ipotesi di litisconsorzio necessario attivo in capo a tutti i titolari del fondo dominate, ben potendo ciascuno di essi agire autonomamente ma fermo restando, invece, il litisconsorzio necessario passivo di tutti i titolari del fondo servente, qualora la domanda risulti diretta ad R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 8 di 11 ottenere non la mera cessazione delle molestie ma anche una modificazione della cosa comunedi questi ultimi.

4. Inammissibile, invece, è il secondo motivo.

Si deve rammentare preliminarmente che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 -Rv. 658610 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 -Rv. 642805 - 02).

Operata tale premessa, si deve rilevare che lo stesso ricorso finisce per riconoscere (pag. 18 penultimo capoverso) che le lagnanze della ricorrente sono indirizzate non ad una violazione o falsa applicazione dell’art. 1063 c.c., bensì al fatto che la Corte territoriale avrebbe “errato nell’interpretare sia l’atto notarile de qua sia le testimonianze rese nel procedimento di primo grado”.

Tali censure, tuttavia, si traducono, nel secondo caso, in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimentocivile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 9 di 11 le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01).

Nel primo caso, invece, la valutazione delle lagnanze avrebbe presupposto -ai fini della preliminare declaratoria di ammissibilità-che la ricorrente deducesse una non corretta applicazione dei canoni di interpretazione della fonte contrattuale della servitù, valendo il principio per cui l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in Cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.(Cass. Sez.

L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 -Rv. 664334 - 02) .

Orbene, nel caso in esame il ricorso ha radicalmente omesso di operare talispecifiche deduzioni, limitandosi ad una generica doglianza circa gli approdi dell’operazione ermeneutica svolta dalla Corte veneziana, laddove -si rammenta- il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la R.G. 24766/2017- Pagina nr. 10 di 11 censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 -Rv. 661265 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01) .

Ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che era stata privilegiata l'a ltra (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 - Rv. 646649 - 01).

Le carenze che caratterizzano l’articolazione ed i contenuti del motivo di ricorso si traducono, quindi, nell’inammissibilità del medesimo.

5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore - separatamente - dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

R.G. 24766/2017- Pagina nr. 11 di 11 P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida sia per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sia per [OSCURATO:PERSONA] in € 4.000,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24766/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 274, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Servitù – Actio confessoria R.G.N. 24766/2017 ad. 28/06/2022 CC R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 2 di 11 –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Y ROJO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza n. 1479/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di Verona LEA GUIDOTTIed il di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA] (al quale, deceduto in corso di causa, subentrarono poi gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a [OSCURATO:PERSONA] , già parte in causa), chiedendo accertarsi l’esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà della stessa attrice (nonché di [OSCURATO:PERSONA]) ed a carico del fondo dei convenuti, più precisamente sulle corti complessivamente denominate “Corte Pace”- in Comune di Affi. Lamentò, infatti, l’attrice che i convenuti, a far tempo dal 1998, avevano ostacolato l’esercizio della servitù. I convenuti, costituitisi, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, chiesero eottennero l’autorizzazione alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] -loro dante causa-per essere dal medesimo manlevati. Costituitosi anche [OSCURATO:PERSONA] -contestando la domanda attorea e chiedendo comunque il rigetto della domanda di manleva-il Tribunale di Verona, dopo l’espletamento di attività istruttoria, comprensiva di R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 3 di 11 C.T.U., con sentenza n. 706/2010 del 16 marzo 2010, accolse la domanda, condannando ATTILIABENEVENTI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla consegna delle chiavi del cancello posto sul passaggiocontestato, ma rigettando sia la domanda risarcitoria dalla medesima attrice formulata sia la domanda di manleva dei convenuti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Proposto appello, si costituirono sia [OSCURATO:PERSONA] - che chiese il rigetto del gravame- sia [OSCURATO:PERSONA] - unico degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a costituirsi in sede di gravame, essendo rimasti gli altri eredi contumaci- il quale invece aderì all’appello, formulando altresì appello incidentale in relazione alla statuizione di primo grado sulle spese di lite. Con sentenza n. 1479/2017 del 12 luglio 2017 la Corte d’Appello di Venezia accolse il gravame, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Osservò, in particolare, la Corte: − la servitù in quest ione era stata costituita con atto del 21 dicembre 1973, la cui formulazione, tuttavia, (“a favore dell’immobile compravenduto la parte venditrice costituisce servitù di passo pedonale e carraio da esercitarsi nel senso più ampio sulle corti di cui ai mappali 76/a e 77/a”) risultava di estrema genericità, soprattutto in virtù dell’impiego dell’espressione “nel senso più ampio”, attesa l’assenza di indicazioni su ampiezza, tracciato ed accesso della servitù; − la genericità del titolo costitutivo rendeva quind i necessario il ricorso ai criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c., ed in particolare al criterio dettato da tale ultima previsione; R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 4 di 11 − la C.T.U. svolta in primo grado aveva evidenziato due possibili passaggi: uno -non contestato- posto sul lato sud del fondo servente che accedeva ad uno “stradello”; uno - quello oggetto di contestazione- posto invece sul lato est, che accedeva alla pubblica via; − risultava che il primo passaggio, che inizialmente consentiva il solo transito pedonale, era stato poi oggetto di allargamento e pavimentazione in terra battuta, in modo da consentire anche il transito carraio; − anche alla luce di tale ultima circostanza, ed applicando il criterio di cui all’art. 1065 c.c., era da escludere che le parti avessero inteso costituire nel 1973 una servitù di passaggio con un duplice percorso, avente sbocco su due diverse vie, dovendosi invece ritenere che fosse stato costituito un unico passaggio (quello a sud), rendendolo poi idoneo anche al transito carraio. Conseguentemente, concluse la Corte, dovevanoritenersi fondati non solo l’appello principale, ma anche l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]in relazione alla statuizione sulle spese di lite. 3. Ricorre ora per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA]. Resistono, con separati controricorsi, sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti invece intimati gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Y ROJO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eFRANCESCA POGGI. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt.375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 5 di 11 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in duemotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, “in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, la inefficacia della sentenza ex artt. 102 e 307, terzo comma, c.p.c. in quanto i due gradi di giudizio si sono svolti senza l’intervento dell’altro com proprietario del fondo (asseritamente) dominante - [OSCURATO:PERSONA] cui confronti, in quanto litisconsorte necessario, sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1063 c.c. La Corte veneziana -argomenta il ricorso- avrebbe violato l’art.1063 c.c. in quanto il contenuto della servitù sarebbe agevolmente desumibile dall’atto costitutivo, e non vi era, quindi, necessità di ricorrere ai criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c. 2. Va rilevato preliminarmente che non risulta adeguatamente documentato il perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti delle intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Il profilo della verifica delle notifiche e dell’eventuale rinnovo di alcune di esse, deve tuttavia ritenersi superfluo, operando il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 6 di 11 contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 - Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 -01). Detta situazione ricorre nel caso in esame, dovendosi ritenere - come ci si appresta ad illustrare- che il rico rso sia manifestamente infondato. 3. Infondato, infatti, è il primo motivo di ricorso. Premesso che la lagnanza dedotta dalla ricorrente appare riconducibile nell’error in procedendo di cui all’art. 360, n . 4) - e non alla violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, n. 3) c.p.c.-si deve rilevare come nel caso in esame il ricorso sia imperniato sulla tesi della sussistenza di un litisconsorzio necessario attivo con riferimento all’actio confessoria servitutis. Questo rilievo consente, in primo luogo, di affermare il carattere non pienamente pertinente dei richiami giurisprudenziali operati dalla ricorrente (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7040 del 12/03/2020 - Rv. 657283 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8843 del 10/05/2004 - Rv. 572759 – 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016 - Rv. 639635 –01), dal momento che tali precedenti concernono la ben diversa tematica del litisconsorzio necessario passivo. Questa Corte, peraltro,ha affermato la sussistenza di tale litisconsorzio nell’ipotesi in cui l’actio confessoria servitutis sia diretta anche a modificare lo stato dei luoghi mediante rimessione in pristino rispetto alle opere eseguite in violazione del diritto di servitù, dal momento che in tale ultima R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 7 di 11 ipotesi l'azione risulta diretta anche ad una modificazione della cosa comune che non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, con la conseguenza che la sentenza, ove non avesse efficacia nei confronti di tutti, risulterebbe ineseguibile e, pertanto, inutiliter data (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8261 del 07/06/2002 -Rv. 554957 - 01). Sempre q uesta Corte ha comunque chiarito che, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016 -Rv. 639635 - 01) . In relazione all’ipotesi del litisconsorzio necessario attivo, invece, va rammentato che questa Corte ha affermato il diverso principio per cui non ricorre un'ipotesi di causa inscindibile nel caso in cui più proprietari di più fondi dominanti abbiano agito in confessoria servitutis contro il proprietario dell'unico fondo servente, poiché per ciascuno dei predetti soggetti è configurabile un distinto ed autonomo rapporto di servitù(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7590 del 23/12/1983 - Rv. 432196 -01). In conclusione -e premesso che l’ipotetico, ma inesistente, errore processuale sarebbe stato commesso dalla stessa ricorrente, nel momento in cui non instaurò ab origine il giudizio anche nei confronti dell’altro comproprietario del fondo dominante- deve escludersi che nell’ipotesi di actio confessoria servitutis operi un’ipotesi di litisconsorzio necessario attivo in capo a tutti i titolari del fondo dominate, ben potendo ciascuno di essi agire autonomamente ma fermo restando, invece, il litisconsorzio necessario passivo di tutti i titolari del fondo servente, qualora la domanda risulti diretta ad R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 8 di 11 ottenere non la mera cessazione delle molestie ma anche una modificazione della cosa comunedi questi ultimi. 4. Inammissibile, invece, è il secondo motivo. Si deve rammentare preliminarmente che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 -Rv. 658610 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 -Rv. 642805 - 02). Operata tale premessa, si deve rilevare che lo stesso ricorso finisce per riconoscere (pag. 18 penultimo capoverso) che le lagnanze della ricorrente sono indirizzate non ad una violazione o falsa applicazione dell’art. 1063 c.c., bensì al fatto che la Corte territoriale avrebbe “errato nell’interpretare sia l’atto notarile de qua sia le testimonianze rese nel procedimento di primo grado”. Tali censure, tuttavia, si traducono, nel secondo caso, in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimentocivile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra R.G. 24766/2017 - Pagina nr. 9 di 11 le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01). Nel primo caso, invece, la valutazione delle lagnanze avrebbe presupposto -ai fini della preliminare declaratoria di ammissibilità-che la ricorrente deducesse una non corretta applicazione dei canoni di interpretazione della fonte contrattuale della servitù, valendo il principio per cui l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in Cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.(Cass. Sez. L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 -Rv. 664334 - 02) . Orbene, nel caso in esame il ricorso ha radicalmente omesso di operare talispecifiche deduzioni, limitandosi ad una generica doglianza circa gli approdi dell’operazione ermeneutica svolta dalla Corte veneziana, laddove -si rammenta- il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la R.G. 24766/2017- Pagina nr. 10 di 11 censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 -Rv. 661265 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01) . Ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che era stata privilegiata l'a ltra (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 - Rv. 646649 - 01). Le carenze che caratterizzano l’articolazione ed i contenuti del motivo di ricorso si traducono, quindi, nell’inammissibilità del medesimo. 5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore - separatamente - dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). R.G. 24766/2017- Pagina nr. 11 di 11 P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida sia per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sia per [OSCURATO:PERSONA] in € 4.000,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussisten
Sentenza Cassazione n. 28153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris