CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 21537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso odierno; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, in quanto il giudizio di rinvio verteva sulla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, principale e accessorio, dopo che questa Corte aveva annullato senza rinvio l'originaria sentenza di appello limitatamente ad uno dei reati contestati, dichiarato prescritto; il motivo dell'originario ricorso per cassazione, inerente la mancata sospensione condizionale della pena, era stato invece dichiarato inammissibile e la questione risultava definitivamente preclusa; Rilevato, pertanto, che il ricorso odierno deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delea ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle \ spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consiglr_ ie e estensore [OSCURATO:PERSONA] 2re 13.agiud: [OSCURATO:PERSONA] c• -\ oggf 03 GI