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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10265/2024

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NTENZA sul ricorso n.r.g. 13934/2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] ASSOCIATI, e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidal primo, nella sua qualità di avvocato, elettivamente domiciliati in Roma, via Cunfida, 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] o all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]è.it, -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] A RUOLOnonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 2463/2017 della [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], depositata il 17marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso; sentito per l’Agenzia delle entrate l’ Avv. dello [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nessuno è comparso per l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Ventura al quale, in data 21 novembre 2023, risulta ritualmente comunicata la fissazione dell’odierna udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della Ventura e di [OSCURATO:PERSONA], esercenti la professione di avvocato, e nei confronti dell’Associazione professionale Studio legale della [OSCURATO:PERSONA], che si sono difesi a mezzo contro ricorsi , avverso la sentenza in epigrafecon la quale la C.t.r., in contraddittorio con la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso sentenzaresa dalla C.t.p. di Salerno.

La ricorrente ha notificato il ricorso anche all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. che non ha svolto attività difensiva.

1.1. I contribuenti, in qualità di soci dello studio professionale [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA] anche nella qualità di rappresentante legale dello studio –a seguito delle comunicazioni con le quali l’Ufficio avvisava dell’avvio dell’attività di riscossione per il recupero delle somme dovute in virtù di tre avvisi di accertamento, non impugnati,relativi agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, con i quali era stato rettificato il reddito dello studio –proponevanoseparati ricorsi innanzi alla C.t.p. assumendo di non aver avuto previa conoscenza degli atti impositivi.

1.2. La C.t.p., previa riunione, rigettava i ricorsi.

1.3. La C.t.r., invece, accoglieva l’appello dei contribuentiritenendo inesistente la notifica degli avvisi di accertamento, tramite messo comunale nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto la spedizione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento era stata affidata a un’agenzia privata di recapito e non al servizio postale universale.

Aggiungeva che, in ogni caso, neppure era stata fornita la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa prevista dall’art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento all’art. 60, comma 1, lett. b-bis) d.P.R. cit.

2. Inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa veniva rinviata per la discussione in udienza non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ.

3. Parte controricorrente, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. ha notificato all’Agenzia delle entrate ed alla Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] documento relativo alla comunicazione ricevuta dal Ministero dello Sviluppo.

Con ordinanza interlocutoria la causaveniva rinviata per eventuale riunionee trattazione in pubblica udienza.

I contribuentiha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivol’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 546 del 1994,dell’art. 140 cod. proc. civ., dell’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1992, come modificato dald.lgs. n. 58 del 2011.L’amministrazione sostiene anzitutto che, nel ritenere necessario l’affidamento della notifica al «servizio postale universale», fatto coincidere con le [OSCURATO:PERSONA], la C.t.r. non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali realizzata, in attuazione delle Direttive dell'Unione europea 97/67/CE, 2002/39/CE e 2008/6/CE, con il d. lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011.

Assume, inoltre, che la sentenzacontiene un improprio riferimento all’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, relativo alla cartella di pagamento, in base al quale ritiene non raggiunta la prova della regolare ricezione della raccomandata informativa; che, invece, agli atti risultava la prova dell’avvenuta ricezione di quest’ultima quanto a [OSCURATO:PERSONA], mediante consegna a persona rinvenuta all’indirizzo del destinatario, e quanto a [OSCURATO:PERSONA] stante il completamento del procedimento notificatorio a mezzo compiuta gia cenza.

Afferm a, pertanto, che deve trovare applicazione in materia la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo dalla prova contraria da parte del contribuente destinatario dell'atto di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

2. Con il secondo motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione a tale ultimo profilo; osserva, infatti, che la C.t.r.ha trascurato di considerare l’avvenuta produzione, già in primo grado,dell'avviso di ricevimento delle raccomandat e in formative attestanti il positivo completamento del procedimento notificatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per compiuta giacenza e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la consegna a persona ivi rinvenuta.

3. Invia preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

3.1. I contribuenti assumono che l’Agenzia delle entrate avrebbe introdotto per la prima volta solo in sede di legittimità una nuova questione in diritto ponendo il tema della riserva a [OSCURATO:PERSONA] unicamente dei servizi di notificazione degli atti giudiziari e delle contravvenzioni al Codice della strada e non già degli atti amministrativi.

Va rilevato, tuttavia, chel’Agenzia delle entrate aveva sostenuto sin dal primo grado di giudizio la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. avvalendosi di un operatore privato per l‘invio della raccomandata informativa.

N on si è, pertanto, in presenza di questione nuova , bensì di una mera argomentazione difensiva prospettata dall’Agenzia delle entrate nel perimetro quanto oggetto del contendere.

4. Sempre in via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità della produzione documentale ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. e, di conseguenza, anche dell’eccezione sollevata nella memora ex art. 378 cod. proc. civ. sulla scortadi detta ultima.

4.1. Il contribuente ha depositato nota rilasciata dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] nella quale, in risposta ad istanza del 5 novembre 2020, si rendeva noto che la ditta «Regia» – della quale il messo comunale si era servito per la spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc. civ. – era priva dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività postale.

Trattasi, tuttavia, di documento estraneo al perimetro di cui all’art.372 cod. proc. civ..

Infatti,l’atto tributario ha la natura giuridica di atto amministrativo, in quanto espressione della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, e non di atto processuale o comunque funzionale al processo, poiché l'instaurazione del procedimento giurisdizionale non si correla all'emissione di un atto impositivo o alla sua notificazione al contribuente, bensì alla proposizione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria (Cass. 16/02/2023, n. 4824).5 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

5.1. Va evidenziato che nella fattispecie in esame viene in rilievo la notifica di avviso di accertamento effettuata il 13 marzo 2014 tramite messo comunale nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., e caratterizzata dal fatto che la spedizione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento è stata affidata a un’agenzia privata di recapito per la quale non risulta tempestivamente documentata la mancanza di licenza individuale.

Si verte, pertanto, in ambito di notifica di un atto amministrativo tributario, e non di un atto giudiziario, sicché non trovano immediata applicazione i principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenza nn. 299 e 300 del 2020, che hanno ritenuto affetta da nullità, e non da inesistenza, la notificazione dell’atto giudiziario effettuata da operatore postale privato, con conseguente possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

L'avviso di accertamento tributario, infatti, ha la natura giuridica di atto amministrativo, in quanto espressione della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria, e non di atto processuale o comunque funzionale al processo, poiché l'instaurazione del procedimento giurisdizionale non si correla all'emissione di un atto impositivo o alla sua notificazione al contribuente, bensì alla proposizione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria (Cass. 16/02/2023, n. 4824).

5.2. Il d.lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizi) aveva, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati gli invii di raccomandateattinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.Il servizio postale universale era espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'[OSCURATO:PERSONA], dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] suindicata Direttiva del 1997 seguiva, tuttavia, la Direttiva 2008/6/CE, recepita con d.lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999 stabilendo che per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28.

L’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 58 del 2011 prevedeva che l’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, era soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Successivamente, l'art. 1, comma 57 lett. b), leggen. 124 del 2017 ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della legge. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992.

Detta abrogazione opera, peraltro, come dalla suindicata norma espressamente indicato, con decorrenza dal 10 settembre 2017 e, di conseguenza, non è rilevante nella fattispecie in esame.

5.3. In ragione di tale evoluzione normativa la Corte, a Sezioni Unite, in tema di notifica atto amministrativo (nella specie si trattava della notifica, nel 2014, del processo verbale per la violazione dell'art.17, del testo unico n. 1775 del 1933 in materia di acque pubbliche), muovendo proprio dal rilievo della natura dell'atto, ha ritenuto legittima quest’ultima ove eseguitaa mezzo del servizio di posta privata (Cass. Sez.

U. 26/03/2019, n. 8416).

Successivamente la Corte, nella stessa scia, ha precisato che la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla licenza individuale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla leggen. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999 e successivemodifiche, quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari;non, invece, quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del servizio postale universalee, nel successivo regime della legge. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale.

Pertanto, deveritenersi valida la notifica tramite posta privata di un atto impositivo tributario che sia intervenuta, come nel caso di specie, nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del servizio postale operata a mezzo del menzionato d. lgs. n. 58 del 2011 e quella compiutamente attuata dalla successiva legge n. 124 del 2017, laddove vi abbia provveduto un operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla licenza individuale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (v.

Cass.12/11/2020 n. 25521e Cass. 20/07/2020 n. 15360, quest’ultima resa infattispecie perfettamente coincidente con quella che qui occupa, in quanto concernente altro preavviso di fermo impugnato dal contribuente ed emesso sulla base di avviso di accertamento notificato in pari data).

5.4. La sentenza d’appello non si è attenuta a questi principi nella parte in cui ha affermato l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto l’invio della raccomandata di cui all’art. 140 cod. proc. civ. era stato affidato ad una privata agenzia di recapito.

6. Anche la seconda cesura, articolata sia nel primo che nel secondo motivo,è fondata.

6.1. La sentenza impugnata è errata laddove, seppure in via di subordine, ha ritenuto la nullità della notifica.

Igiudici d’appello non hanno, infatti, tenuto conto del fatto che le raccomandate informative direttea [OSCURATO:PERSONA] sono state in effetti consegnata al domicilio del contribuente, a mani di persona ivi rinvenuta e che per le raccomandate spedite ad [OSCURATO:PERSONA] risultava perfezionata la compiuta giacenza.

A nulla rileva, sotto tale profilo, il fatto che il sottoscrittore dell’avviso di ricevimentorelativo alla notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sconosciuto al contribuente, ovvero non convivente con il suo nucleo familiare, come quest’ultimo ha rilevato nel controricorso.

Di tale circostanza, infatti, la C.t.r. ha omesso ogni scrutinio omettendo altresì di verificare la sussistenza dei presupposti della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. o del suo superamento a mezzo prova da parte del destinatario di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del piego.

7. In conclusione, il ricorsova accolto e le sentenza impugnata v a cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame alla luce degli indicati principi, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,sezione staccata di Salerno, in diversa composizione - che provvederà anche in ordine alle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTENZA sul ricorso n.r.g. 13934/2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] ASSOCIATI, e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidal primo, nella sua qualità di avvocato, elettivamente domiciliati in Roma, via Cunfida, 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] o all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]è.it, -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] A RUOLOnonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 2463/2017 della [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], depositata il 17marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso; sentito per l’Agenzia delle entrate l’ Avv. dello [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nessuno è comparso per l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Ventura al quale, in data 21 novembre 2023, risulta ritualmente comunicata la fissazione dell’odierna udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della Ventura e di [OSCURATO:PERSONA], esercenti la professione di avvocato, e nei confronti dell’Associazione professionale Studio legale della [OSCURATO:PERSONA], che si sono difesi a mezzo contro ricorsi , avverso la sentenza in epigrafecon la quale la C.t.r., in contraddittorio con la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso sentenzaresa dalla C.t.p. di Salerno. La ricorrente ha notificato il ricorso anche all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. che non ha svolto attività difensiva. 1.1. I contribuenti, in qualità di soci dello studio professionale [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA] anche nella qualità di rappresentante legale dello studio –a seguito delle comunicazioni con le quali l’Ufficio avvisava dell’avvio dell’attività di riscossione per il recupero delle somme dovute in virtù di tre avvisi di accertamento, non impugnati,relativi agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, con i quali era stato rettificato il reddito dello studio –proponevanoseparati ricorsi innanzi alla C.t.p. assumendo di non aver avuto previa conoscenza degli atti impositivi. 1.2. La C.t.p., previa riunione, rigettava i ricorsi. 1.3. La C.t.r., invece, accoglieva l’appello dei contribuentiritenendo inesistente la notifica degli avvisi di accertamento, tramite messo comunale nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto la spedizione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento era stata affidata a un’agenzia privata di recapito e non al servizio postale universale. Aggiungeva che, in ogni caso, neppure era stata fornita la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa prevista dall’art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento all’art. 60, comma 1, lett. b-bis) d.P.R. cit. 2. Inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa veniva rinviata per la discussione in udienza non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ. 3. Parte controricorrente, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. ha notificato all’Agenzia delle entrate ed alla Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] documento relativo alla comunicazione ricevuta dal Ministero dello Sviluppo. Con ordinanza interlocutoria la causaveniva rinviata per eventuale riunionee trattazione in pubblica udienza. I contribuentiha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivol’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 546 del 1994,dell’art. 140 cod. proc. civ., dell’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1992, come modificato dald.lgs. n. 58 del 2011.L’amministrazione sostiene anzitutto che, nel ritenere necessario l’affidamento della notifica al «servizio postale universale», fatto coincidere con le [OSCURATO:PERSONA], la C.t.r. non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali realizzata, in attuazione delle Direttive dell'Unione europea 97/67/CE, 2002/39/CE e 2008/6/CE, con il d. lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011. Assume, inoltre, che la sentenzacontiene un improprio riferimento all’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, relativo alla cartella di pagamento, in base al quale ritiene non raggiunta la prova della regolare ricezione della raccomandata informativa; che, invece, agli atti risultava la prova dell’avvenuta ricezione di quest’ultima quanto a [OSCURATO:PERSONA], mediante consegna a persona rinvenuta all’indirizzo del destinatario, e quanto a [OSCURATO:PERSONA] stante il completamento del procedimento notificatorio a mezzo compiuta gia cenza. Afferm a, pertanto, che deve trovare applicazione in materia la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo dalla prova contraria da parte del contribuente destinatario dell'atto di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. 2. Con il secondo motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione a tale ultimo profilo; osserva, infatti, che la C.t.r.ha trascurato di considerare l’avvenuta produzione, già in primo grado,dell'avviso di ricevimento delle raccomandat e in formative attestanti il positivo completamento del procedimento notificatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per compiuta giacenza e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la consegna a persona ivi rinvenuta. 3. Invia preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso. 3.1. I contribuenti assumono che l’Agenzia delle entrate avrebbe introdotto per la prima volta solo in sede di legittimità una nuova questione in diritto ponendo il tema della riserva a [OSCURATO:PERSONA] unicamente dei servizi di notificazione degli atti giudiziari e delle contravvenzioni al Codice della strada e non già degli atti amministrativi. Va rilevato, tuttavia, chel’Agenzia delle entrate aveva sostenuto sin dal primo grado di giudizio la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. avvalendosi di un operatore privato per l‘invio della raccomandata informativa. N on si è, pertanto, in presenza di questione nuova , bensì di una mera argomentazione difensiva prospettata dall’Agenzia delle entrate nel perimetro quanto oggetto del contendere. 4. Sempre in via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità della produzione documentale ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. e, di conseguenza, anche dell’eccezione sollevata nella memora ex art. 378 cod. proc. civ. sulla scortadi detta ultima. 4.1. Il contribuente ha depositato nota rilasciata dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] nella quale, in risposta ad istanza del 5 novembre 2020, si rendeva noto che la ditta «Regia» – della quale il messo comunale si era servito per la spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc. civ. – era priva dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività postale. Trattasi, tuttavia, di documento estraneo al perimetro di cui all’art.372 cod. proc. civ.. Infatti,l’atto tributario ha la natura giuridica di atto amministrativo, in quanto espressione della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, e non di atto processuale o comunque funzionale al processo, poiché l'instaurazione del procedimento giurisdizionale non si correla all'emissione di un atto impositivo o alla sua notificazione al contribuente, bensì alla proposizione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria (Cass. 16/02/2023, n. 4824).5 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 5.1. Va evidenziato che nella fattispecie in esame viene in rilievo la notifica di avviso di accertamento effettuata il 13 marzo 2014 tramite messo comunale nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., e caratterizzata dal fatto che la spedizione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento è stata affidata a un’agenzia privata di recapito per la quale non risulta tempestivamente documentata la mancanza di licenza individuale. Si verte, pertanto, in ambito di notifica di un atto amministrativo tributario, e non di un atto giudiziario, sicché non trovano immediata applicazione i principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenza nn. 299 e 300 del 2020, che hanno ritenuto affetta da nullità, e non da inesistenza, la notificazione dell’atto giudiziario effettuata da operatore postale privato, con conseguente possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo. L'avviso di accertamento tributario, infatti, ha la natura giuridica di atto amministrativo, in quanto espressione della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria, e non di atto processuale o comunque funzionale al processo, poiché l'instaurazione del procedimento giurisdizionale non si correla all'emissione di un atto impositivo o alla sua notificazione al contribuente, bensì alla proposizione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria (Cass. 16/02/2023, n. 4824). 5.2. Il d.lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizi) aveva, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati gli invii di raccomandateattinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.Il servizio postale universale era espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'[OSCURATO:PERSONA], dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] suindicata Direttiva del 1997 seguiva, tuttavia, la Direttiva 2008/6/CE, recepita con d.lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999 stabilendo che per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28. L’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 58 del 2011 prevedeva che l’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, era soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico. Successivamente, l'art. 1, comma 57 lett. b), leggen. 124 del 2017 ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della legge. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992. Detta abrogazione opera, peraltro, come dalla suindicata norma espressamente indicato, con decorrenza dal 10 settembre 2017 e, di conseguenza, non è rilevante nella fattispecie in esame. 5.3. In ragione di tale evoluzione normativa la Corte, a Sezioni Unite, in tema di notifica atto amministrativo (nella specie si trattava della notifica, nel 2014, del processo verbale per la violazione dell'art.17, del testo unico n. 1775 del 1933 in materia di acque pubbliche), muovendo proprio dal rilievo della natura dell'atto, ha ritenuto legittima quest’ultima ove eseguitaa mezzo del servizio di posta privata (Cass. Sez. U. 26/03/2019, n. 8416). Successivamente la Corte, nella stessa scia, ha precisato che la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla licenza individuale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla leggen. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999 e successivemodifiche, quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari;non, invece, quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del servizio postale universalee, nel successivo regime della legge. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale. Pertanto, deveritenersi valida la notifica tramite posta privata di un atto impositivo tributario che sia intervenuta, come nel caso di specie, nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del servizio postale operata a mezzo del menzionato d. lgs. n. 58 del 2011 e quella compiutamente attuata dalla successiva legge n. 124 del 2017, laddove vi abbia provveduto un operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla licenza individuale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (v. Cass.12/11/2020 n. 25521e Cass. 20/07/2020 n. 15360, quest’ultima resa infattispecie perfettamente coincidente con quella che qui occupa, in quanto concernente altro preavviso di fermo impugnato dal contribuente ed emesso sulla base di avviso di accertamento notificato in pari data). 5.4. La sentenza d’appello non si è attenuta a questi principi nella parte in cui ha affermato l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto l’invio della raccomandata di cui all’art. 140 cod. proc. civ. era stato affidato ad una privata agenzia di recapito. 6. Anche la seconda cesura, articolata sia nel primo che nel secondo motivo,è fondata. 6.1. La sentenza impugnata è errata laddove, seppure in via di subordine, ha ritenuto la nullità della notifica. Igiudici d’appello non hanno, infatti, tenuto conto del fatto che le raccomandate informative direttea [OSCURATO:PERSONA] sono state in effetti consegnata al domicilio del contribuente, a mani di persona ivi rinvenuta e che per le raccomandate spedite ad [OSCURATO:PERSONA] risultava perfezionata la compiuta giacenza. A nulla rileva, sotto tale profilo, il fatto che il sottoscrittore dell’avviso di ricevimentorelativo alla notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sconosciuto al contribuente, ovvero non convivente con il suo nucleo familiare, come quest’ultimo ha rilevato nel controricorso. Di tale circostanza, infatti, la C.t.r. ha omesso ogni scrutinio omettendo altresì di verificare la sussistenza dei presupposti della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. o del suo superamento a mezzo prova da parte del destinatario di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del piego. 7. In conclusione, il ricorsova accolto e le sentenza impugnata v a cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame alla luce degli indicati principi, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,sezione staccata di Salerno, in diversa composizione - che provvederà anche in ordine alle spese della fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di pro
Sentenza Cassazione n. 10265/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris