CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso Viste le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 17 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Latina del 21 ottobre 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge perché ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio di una autovettura. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con tre distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 420 ter cod. proc. pen. In relazione al primo profilo, si lamenta da parte della difesa dell'imputato l'indebito rigetto della richiesta di differimento avanzata in occasione della prima udienza, nonostante la contemporanea pendenza, in altra sede giudiziaria, di altro processo a carico dell'imputato. La decisione di rigettare l'istanza e di procedere al giudizio per la tardività della istanza, formulata solo all'udienza nonostante fosse risalente a diversi mesi la conoscenza da parte dell'imputato della contemporanea pendenza dei due procedimenti a suo carico, è contraria allo spirito ed alla lettera della legge (art.420 ter cod. proc. pen.) che prevede la necessità della tempestiva comunicazione solo in capo al difensore ma non all'imputato. - violazione dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 429 cod. proc. pen. Quanto al secondo profilo, si rimarca la genericità della imputazione che non descrive la condotta ascritta all'imputato. Quanto addebitato al Nicoletti è emerso solamente in udienza, a seguito dell'escussione di un ufficiale di polizia che aveva condotto le indagini. - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art.648 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova del reato, giacché è risultato pacificamente che il c.d. reato presupposto (il furto della vettura poi riciclata) risulterebbe commesso in epoca successiva alla richiesta di immatricolazione della stessa in Italia. In altre parole, il reato presupposto è stato compiuto in epoca successiva al reato oggi contestato. 1.3 Con memoria inviata per mail la difesa dell'imputato ha nuovamente argomentato e ribadito le richieste del ricorso in cassazione, senza tuttavia introdurre nuovi motivi o nuove richieste. Il Procuratore Generale, intervenuto con lo stesso mezzo, ha chiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato ed è anche in parte generico perché non si confronta con alcune delle ragioni addotte dal primo giudice per respingere l'istanza di rinvio. Fin dall'ordinanza di rigetto del legittimo impedimento per asserita concomitanza di altra udienza 'impediente' si è evidenziato che l'imputato non aveva chiesto di partecipare all'udienza 'impediente' presso l'autorità giudiziaria di Cosenza nell'ambito di un procedimento in cui -all'esame del relativo verbale- risultava assente. Al rigetto dell'istanza non aveva fatto seguito alcuna eccezione o contestazione ed al momento di rassegnare le conclusioni la difesa dell'imputato non aveva sollevato nuovamente la questione, limitandosi, come si legge nella intestazione della sentenza, a chiedere la assoluzione con "formula dubitativa". Il motivo è in ogni caso infondato: la soluzione prospettata nella sentenza di primo e di secondo grado costituiscono la corretta interpretazione dell'art.420-ter cod. proc. pen. secondo la giurisprudenza di legittimità. In particolare nella sentenza Caligiuri (la n.12224/2015, Rv. 266437) si spiegano opportunamente le ragioni di lealtà processuale che impongono anche all'imputato (oltre che al difensore) l'onere di pronta comunicazione. Ragioni organizzative, l'esigenza di rispettare i tempi del giusto processo, evitare perdite di tempo e citazioni inutili di testimoni, parti civili, consulenti e periti, infine evitare che tutti i potenziali attori del processo siano alla mercé di condotte speculative dell'imputato, costituiscono le ragioni fondanti dell'orientamento espresso (in quel precedente) dalla 4" Sezione della Corte che in questa sede viene confermato. Occorre solamente aggiungere, per completezza dell'esposizione, che la sentenza citata nella memoria inviata per mail dalla difesa in limine dell'udienza (la sent. 14 aprile 2000, Pascucci) non muta il quadro né induce a diversa soluzione giacché si limita ad affermare la libertà di scelta dell'imputato tra i due o più procedimenti ai quali è contemporaneamente chiamato (ciò che è incontestabile). Solo che la scelta deve essere prontamente comunicata ai giudici avanti ai quali l'imputato decida di non presentarsi, al fine di prevenire condotte dilatorie o addirittura speculative, come nel caso pare peraltro essersi verificato, stando alla non contestata affermazione che si rinviene nella sentenza di primo grado, per cui l'imputato non si presentò all'udienza avanti al Tribunale di Cosenza. Di fronte a comportamenti tanto scorretti (e non smentiti dalla difesa) la ratio dell'orientamento giurisprudenziale trova piena giustificazione. 1.2. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato. La natura meramente speculativa dello stesso è manifestata dal fatto che nel corso del giudizio di primo grado la questione, sollevata preliminarmente all'apertura del dibattimento e respinta con ordinanza 27 febbraio 2019 non è stata più contestata né sollevata tanto che all'esito del dibattimento e della successiva discussione, la difesa dell'imputato si è limitata a chiedere la assoluzione con la formula prevista dall'art.530 secondo comma, cod. proc. pen.. Nel merito, le ragioni di infondatezza della richiesta sono ampiamente e ragionevolmente indicate nella sentenza d'appello, con riferimento alla completezza e dettaglio descrittivo della condotta della banda di ricettatori e, dall'altro, alla necessità di attribuire al singolo correo il tutto per la parte. In questo caso, non si tratta di 'sineddoche giudiziaria' cioè di un vuoto esercizio di arte retorica ma piuttosto, come spiegato nella motivazione d'appello, del fatto che l'imputato non può essere chiamato a rispondere solo della frazione di condotta realizzata (in sé eventualmente neutra e comunque incomprensibile se avulsa dal mosaico della condotta complessiva) ma dell'intera azione delittuosa. Le perplessità manifestate dal ricorrente (pg.5 in fondo) non hanno ragion d'essere, anche alla duce del fatto che egli non denuncia di genericità la descrizione complessiva del fatto, che evidentemente ritiene immune dal vizio denunciato e sufficiente a consentirgli la difesa, quanto la impossibilità di enucleare dall'imputazione la frazione di condotta ascrittagli. Ebbene, dando all'imputato la possibilità di difendersi sull'intera condotta -puntualmente descritta- che ha condotto alla realizzazione del delitto, non si può assolutamente ritenere che vi sia stata una violazione del diritto di difesa né che egli non sia stato posto nella condizione di comprendere il contenuto dell'accusa. 1.3. Anche il terzo motivo è infondato, questa volta in maniera manifesta poiché attraverso di esso si chiede sostanzialmente, a dispetto della formulazione, un terzo grado di giudizio di merito. Occorre ricordare in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/201:3, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Le doglianze articolate con il terzo motivo finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. La censura si risolve quindi nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. In tale prospettiva, del tutto irrilevante appare per scardinare il ragionamento posto dal giudice di primo grado a fondamento della condanna (ed avvalorato da quello di appello), la circostanza che le operazioni burocratiche ascritte all'imputato siano state poste in essere ancor prima che avesse luogo in Spagna il furto della vettura alla quale le operazioni si riferivano. Anzi, se mai esse dimostrano la grande capacità organizzativa della banda internazionale, in grado di agire contemporaneamente su più scenari e sufficientemente callida da porre in essere un'apparenza di legalità e di giustificazione formale delle condotte. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente