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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 17922/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 28/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati di - partecipazione all'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA]; l'indagato avrebbe partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali con gli altri capi e associati del mandamento e avrebbe gestito le attività e gli affari della suddetta famiglia mafiosa; -concorso in estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretto a cedere un determinato fondo condotto in sub affitto da tale [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], con il pretesto dei ritardi nei pagamenti ad Affranchi (sub locatore del terreno) dei canoni da parte di Sardina, avrebbe costretto questi a rilasciare l'immobile a [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale; il tema attiene alla prospettata nullità dell'ordinanza di convalida del fermo e della conseguente ordinanza di custodia cautelare per effetto della nullità dell'interrogatorio di garanzia cui è stato sottoposto il ricorrente in sede di udienza di convalida il 7.7.2022: la nullità sarebbe derivante dalla mancata illustrazione degli elementi investigativi posti a sostegno della contestazione.

Al momento della esecuzione del fermo, si argomenta, sarebbe stato comunicato all'indagato solo il decreto di perquisizione locale e personale con l'informazione di garanzia da cui, tuttavia, non sarebbe stato possibile evincere gli elementi posti a sostegno del decreto di fermo (così testualmente a pagg. 3 - 4 del ricorso).

Ciò avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa a seguito della violazione degli artt. 384- 386 cod. proc. pen.

In udienza, la difesa si sarebbe opposta alla convalida del fermo e sarebbe viziata l'ordinanza del Tribunale secondo cui, invece, il Pubblico ministero spiegò in sede di interrogatorio i motivi del fermo e della richiesta di misura cautelare: ciò sarebbe stato fatto, secondo il Tribunale, anche attraverso l'illustrazione delle conversazioni valorizzate in chiave accusatoria, consentendo in tal modo all'indagato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Sarebbe inoltre viziata, assume il ricorrente, l'affermazione del Tribunale secondo cui nel caso di specie non sarebbe configurabile nessuna nullità in ragione del fatto che l'indagato, nel caso in cui non fosse stato in grado di esaminare compiutamente la quantità di atti, avrebbe dovuto chiedere un differimento dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] l'attività compiuta in udienza dal Pubblico ministero, che si sarebbe limitato a leggere il contenuto di conversazioni tra terzi soggetti e a dare lettura della dichiarazioni dei collaboratori, avrebbe precluso all'indagato di comprendere pienamente le evenienze investigative costringendolo ad avvalersi del diritto al silenzio.

Né, si aggiunge, la difesa sarebbe stata obbligata a chiedere il rinvio della udienza.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare le considerazioni espresse dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - già in precedenza condannato per due volte per associazione mafiosa - che, a sua volta, aveva fatto riferimento agli elementi contenuti nel provvedimento di fermo.

Si assume che le dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili perché aventi ad oggetto solo fatti appresi da fonti sconosciute e non riscontrate, cioè da soggetti non sentiti.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai conosciuto l'indagato, non era stato in grado di riconoscerlo fotograficamente e si sarebbe limitato ad affermare di aver sentito parlare di "[OSCURATO:PERSONA]", cioè di un soggetto con il soprannome dell'indagato.

Anche il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe non decisivo; si tratterrebbe di dialoghi tra terzi soggetti che non sarebbero comprovanti la prova del ruolo di direzione del ricorrente; nella specie sarebbero stati violati i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Nel caso di specie, non sarebbe stato spiegato quale sarebbe stato il vantaggio materiale apportato dal ricorrente al sodalizio, quale il contributo materiale e causale attribuibile.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di estorsione.

La motivazione sarebbe viziata perché smentita dal contenuto delle indagini difensive e, in particolare, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe spiegato di essere subentrato in veste di affittuario al proprietario del fondo, di pagare una pigione mensile (sarebbe stato prodotto a tal fine "un contrattino", così il ricorso) e che in tale veste aveva consentito all'indagato, suo amico, di accedere e rimanere sul fondo.

Né nel caso di specie sarebbe mai stata escussa la persona offesa.

Anche la conversazioni intercettate, richiamate nel ricorso, sarebbero prive di adeguata capacità dimostrativa e frutto di millanterie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Diversamente dagli assunti difensivi, il decreto di fermo fu notificato all'indagato il 6 luglio 2022, dunque il giorno prima della udienza di convalida; in tale udienza, peraltro, il difensore dell'indagato - lo stesso difensore che ha proposto il ricorso in esame - non dedusse affatto l'omessa notifica del provvedimento di fermo, di cui confermò di aver ricevuto copia, quanto, piuttosto, l'omessa comunicazione "della richiesta a sostegno della emissione della misura cautelare" (così a pag. 7 del verbale stenotipico).

Sotto altro profilo, come correttamente rilevato dal Tribunale, dagli atti emerge che il Pubblico Ministero intervenne personalmente all'udienza di convalida ed illustrò i motivi posti a fondamento della misura: la difesa nulla di specifico dedusse, limitandosi genericamente ad eccepire la nullità dell'interrogatorio, senza nemmeno chiedere un rinvio per poter eventualmente prendere conoscenza maggiore degli atti.

Sotto ulteriore profilo, non è chiaro nemmeno perché l'eventuale vizio del procedimento di convalida del fermo dovrebbe produrre effetti invalidanti rispetto al titolo cautelare, atteso il consolidato principio per cui le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, trattandosi di provvedimenti indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossani, Rv. 276449)

3. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.

3.1. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).

L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).

3.2. In tale contesto, il Tribunale del riesame ha ricostruito con chiarezza, senza contraddizioni e con un percorso argomentativo logico la genesi e lo sviluppo investigativo del procedimento, le fonti di prova giustificative del giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo, e, in particolare, gli elementi posti a fondamento dell'episodio estorsivo in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo 11), il chiaro contenuto estorsivo delle conversazioni telefoniche comprovanti l'interesse e il coinvolgimento dell'indagato al fondo di Sardina, il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] - poi ucciso- e lo stesso Sardina; si sono spiegati il senso e la portata del coinvolgimento nell'episodio estorsivo di soggetti che avevano ruoli rilevanti all'interno del sodalizio, il movente della condotta - legato all'esigenza di [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare un luogo che potesse rassicurarlo dal rischio di essere intercettato -, l'attribuibilità della richiesta estorsiva al sodalizio mafioso, le ragioni per cui il contenuto delle dichiarazioni assunte dalla difesa dal nuovo affittuario dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA]- le stesse valorizzate nel ricorso in esame - non siano in grado di inficiare il quadro accusatorio (cfr., pagg. 8 e ss. ordinanza impugnata).

Rispetto a tale quadro di riferimento, il terzo motivo di ricorso rivela la sua strutturale genericità, da una parte, perché meramente reiterativo delle argomentazioni portate alla cognizione del Tribunale e da questi correttamente considerate (dichiarazione Mangano), e, dall'altra, perché non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata, limitandosi ad affermare che, nella specie, non sarebbe chiaro il movente della condotta, che non si sarebbe proceduto ad assumere le dichiarazioni della persona offesa, che il contenuto delle conversazioni intercettate- di cui si rivisita il senso- sarebbero frutto di millanteria.

Non diversamente, quanto al delitto associativo, il Tribunale ha spiegato come, oltre al fatto estorsivo esaminato, il giudizio di gravità indiziaria sia stato formulato sulla base delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia - puntualmente riportate nella ordinanza- e molteplici conversazioni telefoniche - precedenti e successive alla scarcerazione del ricorrente - comprovanti il ruolo di questi, il suo peso criminale all'interno del sodalizio- mai interrotto nonostante le precedenti condanne per associazione mafiosa-, le concrete condotte poste in essere, le ragioni per cui gli elementi a discarico non sarebbero sufficienti a svalutare il grave quadro indiziario Anche sul punto nulla di specifico è stato dedotto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 28/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati di - partecipazione all'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA]; l'indagato avrebbe partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali con gli altri capi e associati del mandamento e avrebbe gestito le attività e gli affari della suddetta famiglia mafiosa; -concorso in estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretto a cedere un determinato fondo condotto in sub affitto da tale [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], con il pretesto dei ritardi nei pagamenti ad Affranchi (sub locatore del terreno) dei canoni da parte di Sardina, avrebbe costretto questi a rilasciare l'immobile a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale; il tema attiene alla prospettata nullità dell'ordinanza di convalida del fermo e della conseguente ordinanza di custodia cautelare per effetto della nullità dell'interrogatorio di garanzia cui è stato sottoposto il ricorrente in sede di udienza di convalida il 7.7.2022: la nullità sarebbe derivante dalla mancata illustrazione degli elementi investigativi posti a sostegno della contestazione. Al momento della esecuzione del fermo, si argomenta, sarebbe stato comunicato all'indagato solo il decreto di perquisizione locale e personale con l'informazione di garanzia da cui, tuttavia, non sarebbe stato possibile evincere gli elementi posti a sostegno del decreto di fermo (così testualmente a pagg. 3 - 4 del ricorso). Ciò avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa a seguito della violazione degli artt. 384- 386 cod. proc. pen. In udienza, la difesa si sarebbe opposta alla convalida del fermo e sarebbe viziata l'ordinanza del Tribunale secondo cui, invece, il Pubblico ministero spiegò in sede di interrogatorio i motivi del fermo e della richiesta di misura cautelare: ciò sarebbe stato fatto, secondo il Tribunale, anche attraverso l'illustrazione delle conversazioni valorizzate in chiave accusatoria, consentendo in tal modo all'indagato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Sarebbe inoltre viziata, assume il ricorrente, l'affermazione del Tribunale secondo cui nel caso di specie non sarebbe configurabile nessuna nullità in ragione del fatto che l'indagato, nel caso in cui non fosse stato in grado di esaminare compiutamente la quantità di atti, avrebbe dovuto chiedere un differimento dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] l'attività compiuta in udienza dal Pubblico ministero, che si sarebbe limitato a leggere il contenuto di conversazioni tra terzi soggetti e a dare lettura della dichiarazioni dei collaboratori, avrebbe precluso all'indagato di comprendere pienamente le evenienze investigative costringendolo ad avvalersi del diritto al silenzio. Né, si aggiunge, la difesa sarebbe stata obbligata a chiedere il rinvio della udienza. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare le considerazioni espresse dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - già in precedenza condannato per due volte per associazione mafiosa - che, a sua volta, aveva fatto riferimento agli elementi contenuti nel provvedimento di fermo. Si assume che le dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili perché aventi ad oggetto solo fatti appresi da fonti sconosciute e non riscontrate, cioè da soggetti non sentiti. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai conosciuto l'indagato, non era stato in grado di riconoscerlo fotograficamente e si sarebbe limitato ad affermare di aver sentito parlare di "[OSCURATO:PERSONA]", cioè di un soggetto con il soprannome dell'indagato. Anche il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe non decisivo; si tratterrebbe di dialoghi tra terzi soggetti che non sarebbero comprovanti la prova del ruolo di direzione del ricorrente; nella specie sarebbero stati violati i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. Nel caso di specie, non sarebbe stato spiegato quale sarebbe stato il vantaggio materiale apportato dal ricorrente al sodalizio, quale il contributo materiale e causale attribuibile. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di estorsione. La motivazione sarebbe viziata perché smentita dal contenuto delle indagini difensive e, in particolare, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe spiegato di essere subentrato in veste di affittuario al proprietario del fondo, di pagare una pigione mensile (sarebbe stato prodotto a tal fine "un contrattino", così il ricorso) e che in tale veste aveva consentito all'indagato, suo amico, di accedere e rimanere sul fondo. Né nel caso di specie sarebbe mai stata escussa la persona offesa. Anche la conversazioni intercettate, richiamate nel ricorso, sarebbero prive di adeguata capacità dimostrativa e frutto di millanterie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Diversamente dagli assunti difensivi, il decreto di fermo fu notificato all'indagato il 6 luglio 2022, dunque il giorno prima della udienza di convalida; in tale udienza, peraltro, il difensore dell'indagato - lo stesso difensore che ha proposto il ricorso in esame - non dedusse affatto l'omessa notifica del provvedimento di fermo, di cui confermò di aver ricevuto copia, quanto, piuttosto, l'omessa comunicazione "della richiesta a sostegno della emissione della misura cautelare" (così a pag. 7 del verbale stenotipico). Sotto altro profilo, come correttamente rilevato dal Tribunale, dagli atti emerge che il Pubblico Ministero intervenne personalmente all'udienza di convalida ed illustrò i motivi posti a fondamento della misura: la difesa nulla di specifico dedusse, limitandosi genericamente ad eccepire la nullità dell'interrogatorio, senza nemmeno chiedere un rinvio per poter eventualmente prendere conoscenza maggiore degli atti. Sotto ulteriore profilo, non è chiaro nemmeno perché l'eventuale vizio del procedimento di convalida del fermo dovrebbe produrre effetti invalidanti rispetto al titolo cautelare, atteso il consolidato principio per cui le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, trattandosi di provvedimenti indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossani, Rv. 276449) 3. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. 3.1. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 3.2. In tale contesto, il Tribunale del riesame ha ricostruito con chiarezza, senza contraddizioni e con un percorso argomentativo logico la genesi e lo sviluppo investigativo del procedimento, le fonti di prova giustificative del giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo, e, in particolare, gli elementi posti a fondamento dell'episodio estorsivo in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo 11), il chiaro contenuto estorsivo delle conversazioni telefoniche comprovanti l'interesse e il coinvolgimento dell'indagato al fondo di Sardina, il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] - poi ucciso- e lo stesso Sardina; si sono spiegati il senso e la portata del coinvolgimento nell'episodio estorsivo di soggetti che avevano ruoli rilevanti all'interno del sodalizio, il movente della condotta - legato all'esigenza di [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare un luogo che potesse rassicurarlo dal rischio di essere intercettato -, l'attribuibilità della richiesta estorsiva al sodalizio mafioso, le ragioni per cui il contenuto delle dichiarazioni assunte dalla difesa dal nuovo affittuario dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA]- le stesse valorizzate nel ricorso in esame - non siano in grado di inficiare il quadro accusatorio (cfr., pagg. 8 e ss. ordinanza impugnata). Rispetto a tale quadro di riferimento, il terzo motivo di ricorso rivela la sua strutturale genericità, da una parte, perché meramente reiterativo delle argomentazioni portate alla cognizione del Tribunale e da questi correttamente considerate (dichiarazione Mangano), e, dall'altra, perché non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata, limitandosi ad affermare che, nella specie, non sarebbe chiaro il movente della condotta, che non si sarebbe proceduto ad assumere le dichiarazioni della persona offesa, che il contenuto delle conversazioni intercettate- di cui si rivisita il senso- sarebbero frutto di millanteria. Non diversamente, quanto al delitto associativo, il Tribunale ha spiegato come, oltre al fatto estorsivo esaminato, il giudizio di gravità indiziaria sia stato formulato sulla base delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia - puntualmente riportate nella ordinanza- e molteplici conversazioni telefoniche - precedenti e successive alla scarcerazione del ricorrente - comprovanti il ruolo di questi, il suo peso criminale all'interno del sodalizio- mai interrotto nonostante le precedenti condanne per associazione mafiosa-, le concrete condotte poste in essere, le ragioni per cui gli elementi a discarico non sarebbero sufficienti a svalutare il grave quadro indiziario Anche sul punto nulla di specifico è stato dedotto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda
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