CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32333/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO sul ricorso iscritto al n. 1094/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi, n. 91, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sez. Stac. [OSCURATO:PERSONA], n. 1977/7/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. TYQ01E401607/2011, TYQ01E401608/2011 e TYQ01E401609/2011. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto, al versamento di quanto dovuto per il perfezionamento dell'atto n. TYQ01E401607/2011; Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, corredata da documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto per il perfezionamento dei restanti atti n. TYQ01E401608/2011 e TYQ01E401609/2011. Rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che l ha anticipate. DICHIARA ESTIN1 [OSCURATO:PERSONA] Roma 20 j t1etikk 2e2 [OSCURATO:PERSONA]\lr [OSCURATO:PERSONA] - °99• 1, O C NOV 2071 1