CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 08079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, alla via Sicilia n. 60 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 417, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 10.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Accertamento tributario - Rispetto del contraddittorio - Adesione a normativa condonistica - Art. 5, l. 130/2022 - Cessazione della materia del contendere. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , gli avvisi di accertamento n. T6X03BC03099/2017, relativo ad Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2012, e n. T6X06BC03111/2017, attinente all’Iva, in relazione all’anno 2013. Spiegava l’Amministrazione finanziaria che mentre era in corso una verifica fiscale presso la sede della società, avente ad oggetto l’anno 2014, essendo emersi indizi di rapporti commerciali della società con imprese c.d. cartiere, e comunque ritenendosi ricorrere la sovrafatturazione di prestazioni di sponsorizzazione, il 17.10.2017 era stato consegnato alla contribuente il questionario n. Q00427/2017, ed era stata domandata alla società specifica documentazione in relazione all’anno 2013. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di fornire la documentazione anche in riferimento all’anno 2012, come riportato nel [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione giornaliero. In data 23 novembre 2017 erano stati notificati alla società gli avvisi di accertamento per cui è causa. 2. La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Treviso proponendo plurime censure, ed innanzitutto contestando l’intervenuta violazione del principio del contraddittorio, evidenziando che risultava oggetto di accertamento anche l’IVA, che è tributo armonizzato, e comunque lamentando la violazione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000. La CTP riuniva i ricorsi e li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, riaffermando che si trattava di un accertamento svolto a tavolino, il quale non richiedeva contraddittorio preventivo, comunque svoltosi, e neppure il riconoscimento dell’invocato termine dilatorio. La CTR rigettava il ricorso proposto dall’Ente impositore. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due strumenti di impugnazione. La società resiste mediante ampio controricorso. 4.1. La contribuente ha successivamente depositato memoria, in prossimità dell’udienza celebrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Collegio della sottosezione sesta, con la quale ha domandato sospendersi il processo ai sensi della legge n. 130 del 2022, e l’istanza è stata accolta nei termini di legge, con ordinanza n. 35594/22. 5. In prossimità della successiva udienza, fissata per il 14.3.2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato documentazione ed ha domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente applicato la normativa indicata, in quanto non era necessario il riconoscimento al contribuente del termine dilatorio di sessanta giorni perché trattavasi di un accertamento svolto a tavolino. 2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, anch’esso proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione e falsa applicazione ancora dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto “illegittimi gli avvisi impugnati, per mancata istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (ric., p. 11), e non aver tenuto conto, in materia di Iva, della necessaria “prova di resistenza”. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Occorre infatti rilevare che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione agli avvisi di accertamento per cui è causa, n. T6X03BC03099/2017 e n. T6X06BC03111/2017. Ha pertanto prodotto la quietanza di versamento, in data 25.10.2022,delle somme dovute. 3.1. Nel termine di legge di sessanta giorni (art. 5, commi 11 e 12, legge n. 130 del 2022), l’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego alla definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio. 4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. 5. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatori a e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’ Agenzia delle Entrate, avendo la contribuente [OSCURATO:PERSONA] aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del cont