CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21372/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], Oggetto: revocazion e/errore materiale RGN Cron. Rep. CC 24.5.23 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], - resistente con procura – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n.18191/22 pubblicata i l 7 / 6 /20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c. o, in subordine, per correzione di errore materiale, dell’ordinanza n.18191/22 di questa Corte,adducendo di essere stata condannata al pagamento delle spese, nonostante avesse presentato idonea dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. non considerata dalla Corte; l’Inps ha conferito procura al difensore senza svolgere attività difensiva; all’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. considerato che: va accolta la domanda di correzione dell’errore materiale dovendo darsi continuità all’orientamento consolidato di questa Corte (Cass.nn. 14520/021, 8939 e 29081 del 2022 nonché, da ult., Cass. n. 35736/22) secondo cui, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all’art.152 d.a. c.p.c., la statuizione del giudice sulla regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente predeterminato, e quindi obbligato, sicché la mancata valutazione della richiesta di esenzione è emendabile attraverso il rimedio della correzione dell’errore materiale; emerge dagli atti del presente giudizio, e in particolare dalla dichiarazione allegata in primo grado, ritenuta valida alla pronuncia di primo grado, la quale applicò l’art.152 d. a. c.p.c., nonché dal ricorso per cassazione contenente il richiamo alla dichiarazione, la sussistenza dell’errore materiale. L’ordinanza n.18191/22 va dunque corretta espungendo dalla parte motiva la frase “spese secondo soccombenza”, e dal dispositivo la frase da “Condanna il ricorrente” a “spese generali al 15%”. Nulla sulle spese avendo questo procedimento natura amministrativa (Cass.12184/20). P.Q.M. La Corte corregge l’ordinanza di questa Corte n.18191/22 nel senso di cui in motivazione. Roma, deciso all’adunanza camerale del 24.