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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25353/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondato; che la richiesta difensiva è stata in questa sede riproposta senza tenere in alcun conto la sentenza impugnata e senza confrontarsi con le considerazioni spese dal giudice di merito che, peraltro, ha dato continuità al principio secondo cui la configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina non è legata esclusivamente al modestissimo valore economico della cosa mobile occorrendo piuttosto valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondato; che la richiesta difensiva è stata in questa sede riproposta senza tenere in alcun conto la sentenza impugnata e senza confrontarsi con le considerazioni spese dal giudice di merito che, peraltro, ha dato continuità al principio secondo cui la configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina non è legata esclusivamente al modestissimo valore economico della cosa mobile occorrendo piuttosto valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ma
Sentenza Cassazione n. 25353/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris