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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16079/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 dicembre 1971; avverso la sentenza del 18 marzo 2022, della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella sua qualità di amministratore della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (dichiarata fallita il 24 febbraio 2016), del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il ricorso è proposto dal difensore dell'imputato e si compone di un unico motivo d'impugnazione con il quale si deduce che l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto storicamente diverso da quello oggetto del capo d'imputazione, essendo diverso l'arco temporale durante il quale lo Scimone avrebbe ricoperto la carica di amministratore: dal 30 aprile 2004 al 27 settembre 2007, secondo l'imputazione; anche dal 1998 in poi, secondo i giudici di merito Il ricorso è manifestamente infondato.

Per aversi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre che il fatto ritenuto dal giudice sia mutato, rispetto a quello contestato nella imputazione, nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio per i diritti della difesa.

In concreto, la fattispecie contestata e quella ritenuta dal giudice, sono del tutto sovrapponibili, sia nella loro dimensione oggettiva (rimanendo immutata tanto la condotta distrattiva, intesa nella sua concreta materialità, quanto la partecipazione causale del concorrente), che nella dimensione soggettiva dei singoli concorrenti, divergendo esclusivamente per la differente posizione del correo rispetto alla funzione gestoria (extraneus o intraneus).

Un minus, quindi, intrinsecamente inidoneo a pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 dicembre 1971; avverso la sentenza del 18 marzo 2022, della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella sua qualità di amministratore della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (dichiarata fallita il 24 febbraio 2016), del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorso è proposto dal difensore dell'imputato e si compone di un unico motivo d'impugnazione con il quale si deduce che l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto storicamente diverso da quello oggetto del capo d'imputazione, essendo diverso l'arco temporale durante il quale lo Scimone avrebbe ricoperto la carica di amministratore: dal 30 aprile 2004 al 27 settembre 2007, secondo l'imputazione; anche dal 1998 in poi, secondo i giudici di merito Il ricorso è manifestamente infondato. Per aversi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre che il fatto ritenuto dal giudice sia mutato, rispetto a quello contestato nella imputazione, nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio per i diritti della difesa. In concreto, la fattispecie contestata e quella ritenuta dal giudice, sono del tutto sovrapponibili, sia nella loro dimensione oggettiva (rimanendo immutata tanto la condotta distrattiva, intesa nella sua concreta materialità, quanto la partecipazione causale del concorrente), che nella dimensione soggettiva dei singoli concorrenti, divergendo esclusivamente per la differente posizione del correo rispetto alla funzione gestoria (extraneus o intraneus). Un minus, quindi, intrinsecamente inidoneo a pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 202
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