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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14197/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta e revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sentenza del Tribunale di Rovigo del 30 settembre 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e, applicate le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., disapplicata la recidiva per il [OSCURATO:PERSONA] e applicate le medesime circostanze attenuanti in regime di equivalenza alla contestata recidiva per il [OSCURATO:PERSONA], li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da congrua motivazione, atteso che i giudici di merito hanno affermato come la suddetta pretesa non risultasse fondata atteso che le circostanze attenuanti generiche sono state espressamente concesse nella misura ridotta in ragione del carattere parziale delle ammissioni, non tale da manifestare una reale resipiscenza (si veda pag. 8 del provvedimento impugnato); - che il motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da adeguata motivazione; i giudici di merito, difatti, hanno espressamente affermato che i reati oggetto del presente giudizio sono espressivi di maggiore pericolosità se letti alla luce delle precedenti condanne riportate dall'imputato, la cui numerosità oblitera il dato della loro relativa risalenza (si vedano pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta e revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sentenza del Tribunale di Rovigo del 30 settembre 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e, applicate le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., disapplicata la recidiva per il [OSCURATO:PERSONA] e applicate le medesime circostanze attenuanti in regime di equivalenza alla contestata recidiva per il [OSCURATO:PERSONA], li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da congrua motivazione, atteso che i giudici di merito hanno affermato come la suddetta pretesa non risultasse fondata atteso che le circostanze attenuanti generiche sono state espressamente concesse nella misura ridotta in ragione del carattere parziale delle ammissioni, non tale da manifestare una reale resipiscenza (si veda pag. 8 del provvedimento impugnato); - che il motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da adeguata motivazione; i giudici di merito, difatti, hanno espressamente affermato che i reati oggetto del presente giudizio sono espressivi di maggiore pericolosità se letti alla luce delle precedenti condanne riportate dall'imputato, la cui numerosità oblitera il dato della loro relativa risalenza (si vedano pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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